COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002
(GU n.184 del 7-8-2002)

    Il  comune  di  Cavallino  -  Treporti  (provincia di Venezia) ha
adottato  il  7  gennaio 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1) Di  confermare, le aliquote I.C.I. applicabili per l'anno 2002
alle   varie  fattispecie  di  unita'  immobiiari,  come  di  seguito
specificato:
      aliquota al 4 per mille, (minimo previsto dalla legge):
        per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale  di  persone  fisiche  e  soci  di  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  nonche'  per  le  relative pertinenze (garage,
magazzino,  soffitta  comprese nelle rispettive categorie catastali),
purche' ubicate nello stesso immobile o mappale;
        per   le   abitazioni   in   cui  sono  in  corso  lavori  di
ristrutturazione   o   di  restauro  e  che  diventeranno  abitazione
principale  dei  soggetti  passivi  entro  un  anno dalla stipula del
rogito  notarile  di acquisto a seguito di presentazione, all'ufficio
tributi   I.C.I.,   di  autocertificazione,  pena  la  decadenza  del
beneficio  e  recupero  della  differenza  di  imposta maggiorata  di
interessi e sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;
        per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in primo
grado (genitori-figli) come dovra' risultare da autocertificazione da
parte  del  proprietario, tale aliquota spetta soltanto per un' altra
unita'  immobiliare  oltre  a  quella costituente dimora abituale del
contribuente.  In  caso  di  concessione  in  uso  gratuito  di  piu'
abitazioni  a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente
scegliere quella per la quale fruire dell'aliquota ridotta;
      aliquota al 7 per mille:
        per  i terreni agricoli e non, per le aree fabbricabii, e per
tutte  le  restanti  unita'  immobiliari,  ivi  comprese le residenze
secondarie  e  le  abitazioni  affidate  con  contratto  registrato a
soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente, per ragioni di lavoro
o  studio,  nonche'  per  i garage, magazzini, soffitte ed altro, non
ubicati nello stesso immobile o mappale dell'abitazione principale;
      aliquota al 5,8 per mille:
        per  le abitazioni concesse in affitto con regolare contratto
registrato,  su accordo del comune e proprietari o associazioni della
proprieta'  edilizia,  da comprovarsi mediante autocertificazione del
proprietario  da  presentare  all'ufficio  tributi  - I.C.I., a norma
dell'art.  1, comma 3, e dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998;
      aliquota al 5 per mille:
        per  le  attivita'  produttive e commerciali se nel corso del
2002  vengono  effettuati  lavori  per  l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
    2) di applicare una detrazione di Euro 103,30 (pari a L. 200.000)
per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo,
per  le  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  per  gli  alloggi regolarmente assegnati dagli
istituti autonomi case popolari;
    3)   di   considerare   abitazione   principale   anche  l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
    4)  di  applicare  l'ulteriore  detrazione  di Euro 61,98 (pari a
L. 120.000)  (detrazione  complessiva  L.  165,27)  per i proprietari
della  sola  abitazione principale o per i titolari del diritto reale
di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) titolari di pensione sociale;
      b) portatori di handicap riconosciuto al 100%;
      c)  ricoverati  in  lungodegenza  o  in  case  protette  con il
contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto.
    L'ulteriore   detrazione  potra'  essere  applicata  in  un'unica
soluzione  con  il saldo di dicembre qualora le suindicate condizioni
si  siano  verificate  oltre  i  termini  di  scadenza  del pagamento
dell'acconto.
    Per  ottenere  tale ulteriore detrazione dovra' essere presentata
un'autocertificazione,  con  allegata documentazione in fotocopia che
attesti i requisiti richiesti;
    5)  l'autocertificazione  deve intendersi valida fintanto che non
intervengano  condizioni  modificative  (stipula o rinnovo contratto,
cambio  inquilino,  diritto  all'ulteriore  detrazione) e deve essere
prodotta   all'ufficio  tributi  I.C.I.  nei  termini,  peraltro  non
perentori,  previsti  per  il  pagamento  dell'imposta  che sono il 1
luglio  2002 e il 20 dicembre 2002, a seconda che le variazioni delle
condizioni si siano verificate nel primo o nel secondo semestre 2002.
    L'autocertificazione    deve    riportare   i   dati   anagrafici
dell'interessato,    gli    identificativi    catastali   dell'unita'
immobiliare e la motivazione.
    (Omissis).