COMUNE DI CARMIGNANO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002
(GU n.184 del 7-8-2002)

    Il  comune  di  Carmignano  (provincia  di  Prato) ha adottato il
26 febbraio   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  per  l'anno  2002 nella misura del 7 per mille
l'aliquota  ordinaria per l'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili),
da  applicare  sulla  base  imponibile  di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
    2)  di  stabilire  per  l'anno  2002 nella misura del 5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  (Imposta  comunale  sugli immobili) da applicare,
sulla  base  imponibile  di  cui  all'art.  5 del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  alle  unita'  immobiliari  direttamente
adibite  ad  abitazione  principale,  da  parte delle persone fisiche
soggetti   passivi   d'imposta   residenti  nel  comune  e  dei  soci
assegnatari  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa anch'essi
residenti nel comune;
    3)  di  dare  atto  che,  come  stabilito dal vigente regolamento
comunale in materia:
      ai   fini  delle  agevolazioni  si  considera  come  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non
locata,  quando  questi abbiano acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
      il  trattamento fiscale riservato ai fini I.C.I. all'abitazione
principale  e'  esteso  ad una pertinenza dell'abitazione principale,
individuata  (a  norma  dell'art.  6 del regolamento) nel rispetto di
tutte le seguenti condizioni:
        si  considera  pertinenza dell'abitazione principale una sola
unita'    immobiliare   individuata   tra   quelle   classificate   o
classificabili catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7;
        il  proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento,
anche  se  in  quota parte, della pertinenza sia anche proprietario o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento, anche se in quota parte,
della abitazione nella quale dimora abitualmente;
        la   pertinenza   non   sia  locata  e  sia  durevolmente  ed
esclusivamente   asservita  alla  predetta  abitazione;  in  caso  di
titolarita'  di  piu'  immobili  classificati  o classificabili nelle
categorie  catastali  C/2,  C/6  o  C/7,  il  trattamento fiscale per
l'abitazione  principale  e' esteso esclusivamente ad una sola unita'
immobiliare  (C/2,  C/6  o  C/7) a scelta del contribuente. Gli altri
fabbricati non usufruiscono del trattamento agevolato;
        la   detrazione   di   imposta   spetta   esclusivamente  per
l'abitazione   principale.   Se   l'ammontare  dell'unica  detrazione
spettante  non  trova  capienza  nell'imposta dovuta per l'abitazione
principale,   puo'   essere  computato,  per  la  parte  residua,  in
diminuzione   dell'imposta  dovuta  per  la  pertinenza,  come  sopra
individuata, dell'abitazione principale medesima;
    4)  di  stabilire  per  l'anno 2002 la detrazione nella misura di
Euro 104,00 (L. 201.372) complessive per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale,  come  previsto  dal  decreto legislativo
30 dicembre  1992  n. 504, art. 8, comma 2, salvo quanto stabilito al
punto successivo;
    5)  di  stabilire  per  l'anno  2002 la detrazione per abitazione
principale  nella misura complessiva di euro 208,00 pari a L. 402.744
(anziche' di Euro 104,00) a favore dei seguenti soggetti:
A.   contribuenti   il   cui   nucleo   familiare,   come  risultante
all'anagrafe,  sia  composto esclusivamente da pensionati che abbiano
compiuto  il  sessantesimo  anno  di  eta'  al  1  gennaio 2002, e da
eventuali  familiari a loro carico, che presentino contemporaneamente
tutti i seguenti requisiti:
    I.  reddito  complessivo  lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del
nucleo familiare non superiore ai seguenti limiti:
      Euro 8.000,00 (L. 15.490.160) per i nuclei composti da una sola
persona, che sia anche pensionato;
      Euro  12.000,00  (L. 23.235.240) per i nuclei composti da due o
piu'  persone,  sempre a condizione che i componenti del nucleo siano
esclusivamente pensionati o familiari a loro carico;
    II.  il  reddito  complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001
del    nucleo    familiare   derivi   esclusivamente   da   pensioni,
dall'abitazione   principale   e   sue   eventuali   pertinenze,   ed
eventualmente  dalla  rendita  catastale  di  piccoli appezzamenti di
terreno  agricolo sui quali non vengano esercitate attivita' agricole
in forma imprenditoriale;
    III.  il  contribuente  e  gli  altri  componenti  del suo nucleo
familiare  non  possiedano  in  tutto  il  territorio nazionale altri
immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione,
alle  sue eventuali pertinenze ed ai piccoli appezzamenti agricoli di
cui al punto II;
    IV.  l'abitazione  per la quale si richiede la detrazione di Euro
208,00  non  sia  catastalmente  classificata  o classificabile nelle
categorie A/1, A/8, A/9;
B.  contribuenti  nel cui nucleo familiare siano presenti persone con
handicap  grave  permanente,  ai  sensi  della  legge  n. 104/1992, o
persone   a   cui   sia  stata  riconosciuta  la  condizione  di  non
autosufficienza  ai  sensi  della  legge  n.  18/1980, che presentino
contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
    I. il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2001 del
nucleo familiare non sia superiore a Euro 15.000 (L. 29.044.050);
    II.  il  contribuente  e  gli  altri  componenti  del  suo nucleo
familiare  non  possiedano  in  tutto  il  territorio nazionale altri
immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione,
alle sue eventuali pertinenze ed eventualmente a piccoli appezzamenti
di  terreno  agricolo  sui  quali  non  vengano  esercitate attivita'
agricole in forma imprenditoriale;
    III.  l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di Euro
208,00  non  sia  catastalmente  classificata  o classificabile nelle
categorie A/1, A/8, A/9.
    I  requisiti  indicati  al  punto  A  o  al punto B devono essere
posseduti  alla  data  del  1  gennaio  2002; qualora il contribuente
acquisisca  nel  corso  del  2002  l'immobile  adibito  ad abitazione
principale,  i  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
acquisto dell'immobile.
    6) di stabilire che per usufruire della detrazione di Euro 208,00
il  contribuente  debba  presentare  all'ufficio  tributi una domanda
redatta  su  apposito  modulo,  da  cui risultino le condizioni sopra
indicate. La domanda dovra' essere presentata entro il 31 luglio 2002
o,  se  il  contribuente  acquisisce l'immobile adibito ad abitazione
principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2002. Qualora non
risultino  presenti  tutte  le  condizioni  richieste,  il competente
ufficio  comunale  respinge  la  domanda con provvedimento motivato e
richiede  al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta.
In  tal  caso  non vengono applicate sanzioni quando il comportamento
del  contribuente  sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o
comunque  sI  verifichi  una  delle cause di non punibilita' previste
dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
    (Omissis).