MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2002 

Definizione  per  l'anno  accademico  2002/2003  del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie  e  sportive  afferente alla classe 33 dell'Universita' degli
studi di Perugia.
(GU n.185 del 8-8-2002)

                             IL MINISTRO
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree universitarie;
  Visto  il  decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale e' stato
approvato il nuovo regolamento didattico dell'Universita' degli studi
di  Perugia  nel quale e' ricompreso, tra l'altro, il corso di laurea
in scienze motorie, afferente alla classe 33;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Viste  le  note  in  data  17  giugno e 12 luglio 2002 con le quali
l'Universita'  degli  studi di Perugia trasmette, rispettivamente, la
delibera  del  corso  di  laurea  in  scienze  motorie  sportive e la
delibera  del  senato  accademico  nella  seduta  del  30 maggio 2002
relative  alla  potenziale  offerta  formativa, per l'anno accademico
2002-2003, del medesimo corso di laurea;
                              Decreta:
  Per  l'anno accademico 2002/200 il numero dei posti disponibili per
le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie e sportive,
classe  33 presso l'Universita' degli studi di Perugia e' determinato
in  duecentocinquanta  per  gli  studenti comunitari e non comunitari
residenti  in  Italia  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286 e in venticinque per gli studenti
stranieri residenti all'estero.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti