MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 luglio 2002 

Definizione  per  l'anno  accademico  2002/2003  del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' di Ferrara.
(GU n.186 del 9-8-2002)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei  di  cui  al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto il decreto direttoriale 18 luglio 2001, con il quale e' stato
approvato  il  nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Ferrara nel
quale  figura,  tra  l'altro,  il corso di laurea in scienze motorie,
afferente alla classe 33;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in data 6 giugno 2002, con cui l'Universita' degli
studi  di  Ferrara trasmette la delibera del consiglio della facolta'
di  medicina  e  chirurgia  nella seduta del 13 maggio 2002, relativa
all'offerta  potenziale  formativa  per il corso di laurea in scienze
motorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in scienze motorie,
afferente  alla classe 33, dell'Universita' degli studi di Ferrara e'
determinato  in  ottanta per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti  in  Italia  di  cui  all'art.  39,  comma  5,  del decreto
legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e dieci per gli studenti non
comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della legge n. 264/1999,
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Moratti