MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 luglio 2002 

Abilitazione   all'istituto   "Societa'   italiana   di  psicoterapia
psicoanalitica"  ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di
Catania  e  Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.187 del 10-8-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivate  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre  1993,  con  il quale
l'istituto  "Societa'  italiana  di  psicoterapia  psicoanalitica" e'
stato  autorizzato  ad  attivare  corsi di formazione in psicoterapia
nelle  sedi  periferiche  di  Catania  e  Milano,  per  i fini di cui
all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'istituto  "Societa' italiana di
psicoterapia psicoanalitica" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e
ad  attivare  corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente
alle sedi periferiche di Catania e Milano;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  commissione  tecnicoconsultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 22 marzo 2002;
  Vista  la  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza
presentata   dall'Istituto  sopra  indicato,  espressa  dal  predetto
Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459
del 22 maggio 2002;
  Vista  la  nota in data 27 giugno 2002 dell'Istituto richiedente in
esito ai rilievi formulati dal predetto Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n. 509, l'istituto "Societa' italiana di
psicoterapia  psicoanalitica" e' abilitato ad istituire e ad attivare
nelle   sedi   periferiche   di  Catania  e  Milano  ai  sensi  delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e per ciascuna sede e' pari a 20 unita' e, per
l'intero ciclo, a 80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona