MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2002 

Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Colli d'Imola".
(GU n.189 del 13-8-2002)

                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 1 luglio 1997, con il quale e'
stata  riconosciuta  la denominazione di origine controllata dei vini
"Colli d'Imola";
  Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa
ad  ottenere  la  modifica dell'art. 4 del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Colli d'Imola";
  Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Emilia-Romagna;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla sopra indicata domanda e sulla
proposta  di  modifica  dell'art.  4  del  relativo  disciplinare  di
produzione  dei  vini  a  denominazione di origine controllata "Colli
d'Imola" formulati dal comitato stesso nella seduta del 27 marzo 2002
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 120 del
24 maggio 2002;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  contro deduzioni da parte degli interessati in
merito alla modifica di che trattasi;
  Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica
dell'art.  4  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  "Colli  d'Imola",  in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata "Colli d'Imola" e' sostituito
per  intero dal testo di cui appresso le cui misure entrano in vigore
dalla  data  di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente
decreto:
  "Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle  tradizionali  della  zona  di  produzione e, comunque, atte a
conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
  Debbono  pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo,
i  vigneti  ubicati  in  ambienti  che  per condizioni di tessitura o
struttura  del terreno, caratteristiche idrogeologiche o esposizione,
forniscono   uve   con   caratteristiche  non  conformi  al  presente
disciplinare di produzione.
  Sono  quindi  da  considerarsi  idonei i suoli di buona esposizione
posti   nelle   aree   collinari,   pedocollinari   e   nei  terrazzi
intravallivi,   con  tessiture  da  medio  impasto  a  medio  impasto
argilloso,  fino  a  quelle  argillose  o  argillo-limose,  in genere
calcarei.
  Per  i  vigneti  gia' esistenti al momento di entrata in vigore del
presente disciplinare, i sesti di impianto, le forme di allevamento e
i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati nella
zona  e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e
dei vini.
  Per i nuovi impianti o reimpianti, la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 3.330 ceppi per ettaro.
  I  sesti  d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura
devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona.
  La   regione   Emilia-Romagna   puo'   consentire   diverse   forme
d'allevamento,  qualora  siano  tali  da  migliorare  le gestione dei
vigneti  senza  determinare  effetti  negativi  sulle caratteristiche
delle uve.
  E' esclusa ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione
di soccorso, per un massimo di due volte, prima dell'invaiatura.
  Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata
per la produzione dei vini di cui all'art. 2 e i titoli alcolometrici
volumici   minimi   naturali   delle   relative  uve  destinate  alla
vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

=====================================================================
                          |               |Titolo alcolometrico vol.
      "Colli d'Imola      |Resa uva (tlha)|    minimo naturale %
=====================================================================
Rosso                     |      10       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Bianco                    |      12       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Bianco superiore          |      11       |           11
---------------------------------------------------------------------
Sangiovese                |      10       |           11
---------------------------------------------------------------------
Cabernet sauvignon        |       9       |           11
---------------------------------------------------------------------
Barbera                   |      10       |           11
---------------------------------------------------------------------
Trebbiano (prodotto da uve|               |
di vitigno Trebbiano      |               |
romagnolo)                |      12       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Pignoletto                |      11       |           10,5
---------------------------------------------------------------------
Chardonnay                |      10       |           10,5

  Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini "Colli d'Imola nelle
tipologie  frizzante  e novello possono avere un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  inferiore  dello  0,5% rispetto ai valori
sopraindicati.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli d'Imola devono essere riportati nei limiti di cui
sopra  purche'  la  produzione  globale  non  superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2002
Il direttore generale reggente: Ambrosio