AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 10 luglio 2002 

Appalti di manutenzione. (Determinazione n. 14/2002).
(GU n.189 del 13-8-2002)

                            IL CONSIGLIO

Premesso.
  E'  pervenuta  all'Autorita'  una  richiesta  di  parere,  da parte
dell'ACER,  relativamente  a due affidamenti, espletati dal comune di
Roma,  XII  Dipartimento,  per  la  manutenzione e la sorveglianza di
opere d'arte di rilievo a carattere stradale ricadenti nel territorio
delle   circoscrizioni   comunali.  Specificamente,  l'oggetto  degli
appalti  concerne,  oltre agli interventi di manutenzione sulle opere
d'arte  stradali,  anche  la  loro  sorveglianza  e  vigilanza  sulle
condizioni di sicurezza delle strade interessate dai lavori.
  In  particolare, a parere dell'associazione, stante il tenore delle
disposizioni  contenute  negli  articoli  26,  29 e 30 del capitolato
speciale  di  appalto,  il  servizio  di sorveglianza non puo' essere
ritenuto "prestazione accessoria" rispetto all'attivita' manutentiva,
investendosi  l'appaltatore  di  una  responsabilita'  per danni piu'
estesa   di  quella  derivante  dall'inadempimento  nell'espletamento
dell'appalto:  la  sorveglianza ha ad oggetto anche strade diverse da
quelle  sulle  quali  sono previsti interventi di manutenzione ovvero
opere stradali di proprieta' di enti diversi dal comune.
  Ne  conseguono,  prosegue  la nota, due considerazioni: da un lato,
non  e'  possibile  procedere  ad  un  affidamento congiunto regolato
esclusivamente  dalla  normativa sui lavori pubblici dovendo i lavori
di  manutenzione  stradale  ed  il  servizio  di sorveglianza formare
oggetto   di  due  affidamenti  distinti  con  applicazione,  per  la
sorveglianza,  della  normativa  sui servizi; dall'altro, l'esercizio
della  sorveglianza  delle  strade,  cosi' come delineata dal C.S.A.,
comportante  una  attribuzione  di  responsabilita' oggettiva in capo
all'appaltatore,  e' una tipica funzione pubblica che non puo' essere
trasferita con un contratto di appalto.

                        Ritenuto in diritto:
  Per  dare  risposta  ai quesiti formulati, occorre, in primo luogo,
considerare  che  per giurisprudenza pressocche' consolidata, ai fini
della  individuazione  della  natura e della disciplina dei contratti
delle   pubbliche   amministrazioni   che   comportino  attivita'  di
"manutenzione  di immobili", occorre procedere alla concreta disamina
delle  prestazioni  dedotte  nell'accordo; nel senso, in particolare,
che  vanno  qualificati come appalti di lavori quelle fattispecie che
prevedono  attivita'  di  conservazione  di  beni immobili implicanti
concreta,  specifica e visibile trasformazione dei luoghi (Cons. St.,
sez. V, 11 aprile 1990, n. 342).
  Per  quanto  detto  in  precedenza,  non  vi  e'  dubbio  che,  con
riferimento  al caso in esame e sulla base del capitolato speciale di
appalto   che   descrive   le   prestazioni   dedotte  in  contratto,
l'affidamento disposto dal comune di Roma per la "manutenzione" delle
opere  d'arte  del  rilievo  stradale  debba  essere qualificato come
appalto  di  lavoro pubblico; la prestazione afferente all'esecuzione
di  lavori di manutenzione, infatti, appare funzionalmente prevalente
e   tale,   quindi,   da   caratterizzare   il   contratto,  rispetto
all'ulteriore prestazione dedotta anch'essa nel rapporto e costituita
dalla  "sorveglianza  e vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle
strade  interessate  dai  lavori".  Con  la conseguenza che, nel caso
esaminato,  deve  trovare  applicazione  per  l'intero  contratto  la
normativa sui lavori pubblici.
  Disciplina  sugli  appalti  pubblici  di lavori che deve ugualmente
trovare  applicazione  anche  se  si  volesse ritenere la prestazione
inerente il lavoro funzionalmente equivalente rispetto al servizio di
vigilanza,  integrandosi  in  tal  modo  una fattispecie contrattuale
mista.  Ed,  invero,  in base al disposto di cui all'art. 2, comma 1,
ultimo periodo, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, e
dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  157/1995, ai
contratti  misti ed anche i contratti che si debbono qualificare (con
riferimento  alla natura della prestazione principale) come contratti
di  servizi  o  di  fornitura  va  applicata la disciplina sui lavori
pubblici  qualora prevedano (come nel caso in esame) lavori accessori
che  superino del 50 per cento l'importo complessivo dell'appalto. Da
segnalare,  infatti,  che  nel  caso  in  esame  a fronte di un costo
complessivo  per lavori stimato a circa 5 miliardi e mezzo di vecchie
lire,  e'  stata  stimata  un  valenza economica della prestazione di
sorveglianza di sole circa 375.000.000. milioni di vecchie lire.
  Pur ribadendo, peraltro, che nel caso esaminato per quanto detto in
precedenza  va  fatta applicazione della normativa relativa ai lavori
pubblici,   non   puo'   ugualmente   sottacersi   che  attiene  alla
discrezionalita'   della  stazione  appaltante,  qualora  lo  ritenga
opportuno,  nel  rispetto  della propria autonomia contrattuale, fare
uso  di  un  criterio  di aggiudicazione che implichi un'integrazione
delle  discipline  delle diverse cause negoziali che non confluiscono
nel  complessivo  negozio ovvero procedere separatamente per distinti
appalti (Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 1997, n. 12199).
  Per  quanto  attiene,  poi, al secondo aspetto del quesito proposto
dall'ACER  occorre  preliminarmente  verificare  se  nell'appalto  di
manutenzione,  a  seguito  della  consegna dei lavori, si verifichi o
meno  il  totale  trasferimento  all'appaltatore  del potere di fatto
sull'immobile.
  Nell'appalto di costruzione con la consegna lavori l'appaltatore ha
la  detenzione  del  bene,  che  esplica una funzione strumentale per
l'esecuzione  della  prestazione: si e' in presenza di una detenzione
materiale qualificata, nel senso che per suo tramite l'appaltatore ha
un  interesse  proprio  per  conseguire, adempiendo, il corrispettivo
pattuito;  interesse  che  e'  distinto ed autonomo rispetto a quello
proprio  del  committente. Diversamente, nell'appalto di manutenzione
di  un bene immobile, nella specie opere stradali, non si realizza il
totale  trasferimento  all'appaltatore  del  potere di fatto sul bene
oggetto  dell'appalto:  tanto  piu'  ove  gli  interventi manutentivi
devono  essere  effettuati  mantenendo  la possibilita' di transito a
veicoli  e  pedoni,  salvo casi eccezionali. Sul committente pertanto
grava  il  dovere  di  custodia  e  di  vigilanza  con  la  correlata
responsabilita'  ex  art.  2051 del codice civile (v. da ultimo Cass.
Civ., sez. II, n. 5609 del 17 aprile 2001).
  Rientra   tuttavia  nella  normale  conduzione  di  un  appalto  la
previsione, contenuta anche nell'art. 14 del C.G.A., secondo la quale
sono  a  carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi  di  danni  alle opere, all'ambiente, alle persone e alle
cose nell'esecuzione dell'appalto.
  Sembra  quindi  potersi affermare che sussista, nel caso di appalti
di  manutenzione,  una responsabilita' concorrente dell'appaltatore e
del  committente  nei  confronti  dei  terzi  danneggiati,  in quanto
sull'appaltatore incombono gli obblighi di cui all'art. 14 del C.G.A.
inerenti  la  normale conduzione dell'appalto, mentre sul committente
incombe   comunque   l'obbligo   di   custodia  e,  quale  possessore
dell'immobile,  lo  stesso  conserva  i  poteri  di  ingerenza  e  di
vigilanza  sul  bene  oggetto  dell'appalto e deve impedire che dallo
stesso i terzi subiscano nocumento.
  Ne',  nell'ambito  di un appalto di manutenzione, nell'accezione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  e'  possibile  prevedere  una attivita' di
sorveglianza  di  opere  diverse  da quelle sulle quali sono previsti
interventi manutentivi, dal momento che prestazioni diverse da quelle
di  manutenzione ordinaria e straordinaria trovano giustificazione in
tale  tipologia  di  lavori  solo in quanto strumentali rispetto alla
prestazione  principale,  perche'  preordinate e subvalenti alla loro
esecuzione.  Cio' non esclude, peraltro, che possono essere stabiliti
vincoli  plurimi  tra  loro  collegati,  in  base ad una pluralita' e
diversita'  di  pattuizioni, ciascuna dotata di una propria autonomia
sotto  il  profilo  della causa, che prevedano, nello svolgimento del
rapporto,  altri adempimenti (come la sorveglianza di opere collocate
in  luoghi diversi), i quali rimangono, pertanto, sottoposti non alla
disciplina   contrattuale   della  manutenzione  ma  a  quella  della
pattuizione cui specificamente si riferiscono.
  Dalle considerazioni svolte segue che, ad avviso dell'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici il contratto stipulato dal comune di
Roma  e'  da qualificare come contratto di appalto di lavori pubblici
che  implica  anche  la  prestazione  accessoria  di una attivita' di
sorveglianza    funzionale    all'espletamento    della   prestazione
principale.
    Roma, 10 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri