AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2002 

Modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1
dell'art.  16  del  decreto-legge  del  28  dicembre  2001,  n.  452,
convertito  con  modificazioni  nella  legge 27 febbraio 2002, n. 16,
relative  all'annullamento  dei  titoli  di  Stato  emessi  ai  sensi
dell'art.  3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito
con  modificazioni  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 349 ed al rimborso
del capitale nominale dei medesimi.
(GU n.194 del 20-8-2002)

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
                              Dispone:

1. Soggetti interessati.

  1.1.  Il presente provvedimento riguarda i contribuenti individuati
dall'art.  11,  comma  1,  del  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che
nell'anno  1992 avevano registrato importazioni da Paesi membri della
Comunita'  economica  europea  in  misura  superiore  al 10 per cento
dell'ammontare  complessivo  degli  acquisti e importazioni di beni e
servizi   registrati   nel  corso  dello  stesso  anno  e  che  nella
dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto avevano evidenziato un
credito d'imposta non inferiore a lire 100 milioni.
  1.2.  Il presente provvedimento riguarda altresi' i soggetti che si
sono  avvalsi,  nell'anno d'imposta 1992, delle disposizioni previste
dall'art.   73,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre 1992, n. 633, e successive modificazioni, per
le  eccedenze  di  credito  non  compensate risultanti dalle predette
dichiarazioni  relative  allo  stesso  anno  e trasferite agli enti e
societa'  controllanti  in  base  alla  disciplina  stabilita  per la
liquidazione dell'IVA di gruppo.

2.  Modalita'  per la richiesta di annullamento dei titoli di Stato e
rimborso del capitale nominale dei medesimi.

  2.1.  I  soggetti  indicati  ai punti 1.1 e 1.2, che hanno ottenuto
l'assegnazione  dei  titoli  di  Stato  -  certificati di credito del
Tesoro  1  gennaio  1996/2006,  codice IT0000367422 - emessi ai sensi
dell'art.  3-bis del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito
con  modificazioni  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 349, dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento e
fino  al  15  ottobre  2002,  possono  chiedere  l'annullamento delle
iscrizioni  contabili corrispondenti a tali titoli ed il rimborso del
capitale   nominale  dei  medesimi  presentando  un'apposita  istanza
all'ufficio   delle   Entrate   ovvero,   se  non  ancora  istituito,
all'ufficio  IVA  territorialmente  competente  in  base al domicilio
fiscale del richiedente.
  2.2.   L'istanza  di  cui  al  punto  2.1  deve  contenere  i  dati
identificativi  del soggetto (cognome e nome, denominazione o ragione
sociale,  codice  fiscale  e  partita  IVA,  domicilio  fiscale),  la
dichiarazione  di trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera a)
del  citato  art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito,  con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n.
16,  nonche'  il codice ABI e CAB della Banca presso la quale sono in
deposito  i  predetti  titoli  (certificati  di  credito del Tesoro 1
gennaio   1996/2006,  codice  IT0000367422)  dei  quali  deve  essere
indicato il codice e l'importo nominale.
  2.3.  I soggetti indicati ai punti 1.1 e 1.2 che, invece, non hanno
ancora  ottenuto  l'assegnazione  dei  titoli  di  Stato  di  cui  al
precedente  comma  possono,  entro  gli  stessi  termini, chiedere il
pagamento  in  contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi
della normativa citata, senza l'obbligo di prestazione della garanzia
di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  presentando un'apposita istanza all'ufficio
delle  Entrate  ovvero,  se  non  ancora  istituito,  all'ufficio IVA
territorialmente competente in base al domicilio fiscale.
  2.4.   L'istanza  di  cui  al  punto  2.3  deve  contenere  i  dati
identificativi  del soggetto (cognome e nome, denominazione o ragione
sociale,  codice  fiscale  e  partita  IVA,  domicilio  fiscale),  la
dichiarazione  di trovarsi nelle condizioni previste dalla lettera b)
del  citato  art. 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n.
452,  convertito  con  modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n.
16.

3. Attivita' degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

  3.1.   L'ufficio   locale  delle  Entrate  ovvero,  se  non  ancora
istituito,  l'ufficio  IVA,  territorialmente  competente  in base al
domicilio  fiscale  dell'istante,  provvede  all'esame  del contenuto
dell'istanza avendo cura di verificare l'esattezza dei dati indicati,
inserendo  quelli  relativi  all'istanza di cui al punto 2.1, tramite
apposita procedura, nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
  3.2.  I  dati  inseriti  sono  trasmessi,  tramite una o piu' liste
riepilogative,   al   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
Dipartimento del Tesoro, nonche' alla Banca d'Italia, Amministrazione
centrale, Servizio di politica monetaria e del cambio, l'annullamento
dei titoli ed il conseguente rimborso.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento  si  rende necessario per effetto della
pronuncia  della  Corte  di  giustizia  CE  che,  con sentenza del 25
ottobre    2001,   ha   stabilito   l'illegittimita'   in   relazione
all'ordinamento  comunitario, delle disposizioni di cui agli articoli
10  e  11  del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella
legge 24 marzo 1993, n. 75 perche' in contrasto con gli articoli 17 e
18 della VI Direttiva CEE.
  Le  disposizioni degli articoli sopra menzionati prevedevano, per i
soggetti   passivi   IVA  individuati  dall'art.  11,  comma  1,  del
decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo  1993,  n.  75,  che,  nell'anno 1992, avevano
registrato  importazioni  da  Paesi  membri della Comunita' economica
europea   in   misura   superiore  al  10  per  cento  dell'ammontare
complessivo   degli   acquisti  e  importazioni  di  beni  e  servizi
registrati  nel  corso  dello  stesso  anno e che nella dichiarazione
dell'imposta  sul  valore aggiunto evidenziavano un credito d'imposta
non  inferiore  a  100 milioni o eccedenze di credito non compensate,
determinate  in  sede  di  dichiarazione  annuale  e trasferite dalle
singole societa' controllate agli enti e societa' controllanti che si
erano  avvalsi per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'art. 73,
ultimo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633, il rimborso dei crediti d'imposta vantati in titoli di
Stato  anziche'  in  denaro,  negando  la possibilita' di riportare i
crediti al periodo d'imposta successivo.
  Recependo  le  indicazioni  formulate  dalla  Corte di giustizia CE
nella citata pronuncia, il legislatore ha previsto, con l'art. 16 del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27 febbraio 2002, n. 16, da un lato, la
possibilita',   per   i   contribuenti   che   hanno   gia'  ottenuto
l'assegnazione  dei  titoli  di  Stato  ai  sensi dell'art. 3-bis del
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto
1995, n. 349, di richiedere l'annullamento delle iscrizioni contabili
corrispondenti  a tali titoli ed il conseguente rimborso del capitale
nominale  dei medesimi e, dall'altro, per coloro che non hanno ancora
ottenuto  l'assegnazione  dei  titoli  di  Stato,  di  richiedere  il
pagamento  in  contanti  dei  crediti di imposta loro spettanti senza
l'obbligo  di  prestare  la  garanzia  richiesta dall'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Il  secondo  comma del citato art. 16 del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 452, rimetteva ad un successivo provvedimento del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate, il compito di stabilire le modalita' di
attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  dello  stesso
articolo.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo  all'istituzione  ed alla disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, articoli 38-bis e 73, ultimo comma.
  Direttiva  Comunita'  europea  17  maggio  1977,  n.  388  -  sesta
direttiva   del   Consiglio   in   materia  di  armonizzazione  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative alle imposte sulla cifra
d'affari.  Sistema  comune  di  imposta  sul  valore  aggiunto:  base
imponibile uniforme. Articoli 17 e 18 rispettivamente concernenti, il
primo,  l'origine  e  la  portata  ed  il  secondo,  le  modalita' di
esercizio del diritto a deduzione.
  Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni
nella  legge 24 marzo 1993, n. 75, contenente disposizioni in materia
di  imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di immobili di civile
abitazione,  di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e  pendenze  tributarie,  per  la  soppressione  della ritenuta sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi e conti
correnti interbancari nonche' altre disposizioni tributarie.
  Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni
nella legge 8 agosto 1995, n. 349, relativo al differimento di taluni
termini  ed  altre  disposizioni  in materia tributaria, che all'art.
3-bis disciplina i rimborsi IVA.
  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
recante  il  Regolamento  di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge  15  maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative.
  Decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,  convertito,  con
modificazioni   nella   legge   27  febbraio  2002,  n.  16,  recante
disposizioni  urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di  smaltimento  di  oli  usati,  di  giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi   IVA,  sulla  pubblicita'  effettuata  con  veicoli,  sulle
contabilita'  speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di
beni  demaniali,  sulla  giustizia  tributaria, sul funzionamento del
servizio  nazionale  della riscossione dei tributi e su contributi ad
enti ed associazioni, art. 16, concernente disposizioni in materia di
rimborsi IVA.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 agosto 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara