MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2002 

Determinazione  per  l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' di Cassino.
(GU n.194 del 20-8-2002)

                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei  di  cui  al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  il decreto direttoriale 27 giugno 2001 con il quale e' stato
approvato  il  nuovo regolamento didattico dell'Ateneo di Cassino nel
quale  figura,  tra  l'altro,  il corso di laurea in scienze motorie,
afferente alla classe 33;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in  data 31 luglio 2002 con la quale l'Universita'
degli  studi di Cassino chiede la programmazione, ai sensi del citato
art.  1, comma 1, lettera e) della legge n. 264/1999, per il corso di
laurea   in   scienze   motorie  sulla  base  dell'offerta  formativa
potenziale   deliberata   dal  senato  accademico  nella  seduta  del
16 luglio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2002/2002 il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in scienze motorie,
afferente  alla  classe 33, dell'Univisita' degli studi di Cassino e'
determinato  in  centosettanta  per  gli  studenti  comunitari  e non
comunitari  residenti  in  Italia  di  cui  all'art. 39, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e due per gli studenti non
comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Moratti