MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 31 luglio 2002 

Revoca   dell'autorizzazione   alla   certificazione  CE,  rilasciata
all'Organismo I & S, Ingegneria e sicurezza S.r.l., in Bolzano.
(GU n.196 del 22-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista   la   direttiva  95/16/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   29   giugno  1995  per  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  agli  ascensori  ed  in
particolare  l'art.  2,  comma 4, concernente la facolta' degli Stati
membri  di  stabilire  le  prescrizioni  che ritengono necessarie per
garantire la protezione delle persone;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la  documentazione da produrre per l'autorizazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del 24 marzo 2000 ed in particolare l'art. 3, comma
1,  di  autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la
direttiva  95/16/CE  per  gli allegati V, VI e X, emesso a nome della
societa'  I  &  S  -  Ingegneria e sicurezza S.r.l. - con sede in via
Ischia, n. 16 - 39100 Bolzano;
  Vista   la  formale  segnalazione  di  comportamento  non  conforme
all'allegato  VII  della  direttiva 95/16/CE, cosi' come recepita dal
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  62/1999,  da  parte
dell'organismo  notificato  I  &  S  - Ingegneria e sicureza S.r.l. -
39100 Bolzano, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 marzo
2002, prot. N. 787.157;
  Vista  la  nota del 3 aprile 2002, prot. n. 787.198, con cui questo
Ministero,  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  162/1999,  ha  chiesto  copia  dell'intero  carteggio
relativo ad una specifica prestazione effettuata dall'organismo I & S
-  Ingegneria  e  sicurezza  S.r.l.  -  39100 Bolzano, sull'ascensore
elettrico marca Lenzi - matricola n. 282;
  Vista la nota di risposta inviata dall'organismo I & S - Ingegneria
e  sicurezza  S.r.l. - 39100 Bolzano in data 15 aprile 2002, prot. n.
IS/136/2002,  acquisita in atti di questo Ministero in data 24 aprile
2002,  prot.  n.  787.237,  in  cui,  tra la documentazione allegata,
compare:  1)  lettera  di  incarico del 3 gennaio 2001 da parte della
societa'   di  manutenzione  Lenzi  S.p.a.  all'organismo  I  &  S  -
Ingegneria  e Sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano per l'effettuazione di
"visite  periodiche  e  straordinarie" ai sensi dell'art. 2, comma 5,
del  D.P.G.P.  della  provincia  di  Bolzano  n. 7/99, su impianti di
ascensori  affidati alla manutenzione della medesima Lenzi S.p.a.; 2)
fattura  n.  172.12.2001  del  4  dicembre  2001  emessa a nome della
societa' Lenzi Group Service S.r.l. dall'organismo I & S - Ingegneria
e  sicurezza  S.r.l.  -  39100  Bolzano, concernente "n. 20 verifiche
periodiche"  su impianti di ascensori "ai sensi dell'art. 2, comma 5,
del  D.P.G.P.  della  provincia di Bolzano n. 7/99 e dell'art. 13 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 162/1999" nonche' "n. 9
visite   straordinarie,   ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   162/1999",   tra   cui  figura
specificatamente la verifica straordinaria all'impianto, marca Lenzi,
matricola  n.  282,  indicato  nella  segnalazione dell'11 marzo 2002
indirizzata   a  questo  Ministero;  3)  il  decreto  D.P.G.P.  della
provincia  di  Bolzano  del  2  marzo  1999,  n.  7; 4) il verbale di
ispezione  per  "verifica  straordinaria"  ex art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 162/1999, redatto dall'organismo I & S
-  Ingegneria  e  sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano in data 10 ottobre
2001,  sull'impianto di ascensore elettrico marca Lenzi, matricola n.
282;
  Vista  la  nota del 3 maggio 2002, prot. n. 787.270, con cui questo
Ministero  ha formalmente contestato all'organismo I & S - Ingegneria
e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano, l'inosservanza dei criteri minimi
di cui all'allegato VII, punto 1 e punto 2, della direttiva 95/16/CE,
cosi'  come  recepita  dal decreto del Presidente della Repubblica n.
162/1999,  comunicando,  nel  contempo,  l'inizio del procedimento ai
fini  della  revoca dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni
CE  ed  il  nome  del  funzionario  del  Ministero  responsabile  del
procedimento  stesso,  ai  sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n.
241/1990;
  Vista la nota inviata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza
S.r.l.  -  39100 Bolzano in data 28 giugno 2002, prot. n. IS/263/2002
acquisita in atti di questo Ministero in data 2 luglio 2002, prot. n.
787.418, con cui l'organismo, in sede di controdeduzioni, ha ribadito
che  il  suo  comportamento e' stato conforme alla normativa prevista
dall'art.  2,  comma  5,  del  D.P.G.P. della provincia di Bolzano n.
7/99, normativa che disciplinerebbe, a suo avviso, anche le verifiche
periodiche  e  straordinarie  di  cui  all'art.  13 e all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 62/1999;
  Tenuto conto che con la nota in data 28 giugno 2002, l'organismo ha
altresi'  ribadito  che  il  proprio  operato  e'  conforme al "modus
operandi"  vigente  nella  provincia  di Bolzano allegando, altresi',
parere  in merito dell'avvocatura della provincia autonoma di Bolzano
in  data 28 giugno 2002, prot. n. 3/RvG/42.05P-8209/4001, espresso su
richiesta  del  direttore  dell'ufficio tecnico della sicurezza della
provincia autonoma di Bolzano;
  Considerato  che  il  richiamo da parte dell'organismo dell'art. 2,
comma   5,   del   D.P.G.P.  della  provincia  di  Bolzano  n 7/99  a
legittimazione   dell'attivita'   di   verifica   esercitata  non  e'
pertinente,    tenuto   conto   che   detta   normativa   regolamenta
esclusivamente l'attivita' di manutenzione dell'impianto di ascensore
e le relative "verifiche di sicurezza";
  Considerato   altresi'   che  l'attivita'  di  verifica  esercitata
dall'organismo  I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano
su  incarico  della  ditta  di  manutenzione Lenzi S.p.a. di cui alla
segnalazione  dell'11 marzo  2002  e'  formalmente  e sostanzialmente
consistita  in  una  verifica  straordinaria  di  cui all'art. 14 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 162/1999, attivita' di
verifica cui l'organismo e' abilitato per effetto dell'autorizzazione
alla  certificazione  CE,  ex art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  162/1999.  rilasciata  da  questo  Ministero  e della
conseguente   notifica   alla  Commissione  dell'Unione  europea  per
l'espletamento delle relative procedure;
  Rilevato  inoltre,  alla  luce  della documentazione acquisita, che
l'affidamento  di  incarico  di  verifiche periodiche e straordinarie
all'organismo  I  & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l. - 39100 Bolzano
da  parte  della societa' di manutenzione Lenzi S.p.a., ha costituito
una pratica sistematica e continuativa;
  Considerato   per   quanto  precede  che  l'attivita'  di  verifica
straordinaria, ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1999, esercitata dall'organismo I & S - Ingegneria e sicurezza
S.r.l.  - 39100 Bolzano su incarico della ditta di manutenzione Lenzi
S.p.a.  non  e' in alcun modo riconducibile alla disciplina dell'art.
2,  comma  5, del D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99, atteso
che,   peraltro,   la  normativa  statale  concernente  le  verifiche
periodiche  e  straordinarie,  ex  art. 13 ed art. 14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 162/1999, e' stata adottata solo in
data  30 aprile 1999 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1999), e cioe'
successivamente  al  D.P.G.P. della provincia di Bolzano n. 7/99 gia'
citato, emanato in data 2 marzo 1999;
  Considerato  che,  nel  caso di specie, l'esercizio di attivita' di
verifica,  ai  sensi  dell'art.  13  e  dell'art.  14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  162/1999,  su incarico da parte di
ditta   di   manutenzione  e'  in  violazione  del  disposto  di  cui
all'Allegato  VII,  punti  1  e  2,  della  direttiva  95/16/CE, come
recepita  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 162/1999
concernente i "criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati
membri  per  la  notifica  degli  organismi"  e  che  detto  disposto
costituisce  principio  giuridico  di carattere generale da osservare
nell'esercizio  della loro attivita' di certificazione e di verifica,
periodica  e  straordinaria,  da  parte degli organismi notificati ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
162/99;
  Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E'  revocata  l'autorizzazione  alla  certificazione CE, rilasciata
all'organismo  I & S - Ingegneria e sicurezza S.r.l., con sede in via
Ischia,   n.   16   -   39100  Bolzano,  con  decreto  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 marzo 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione.
    Roma, 31 luglio 2002
                                      Il direttore generale: Visconti