MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 luglio 2002 

Modifiche  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti 18 aprile 1977,
recante  "Caratteristiche  costruttive  degli  autobus",  per  quanto
riguarda  alcune  definizioni  e  procedure  di calcolo relative alle
masse e dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3, in armonia
con  le  disposizioni  del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 14 novembre 1997, di attuazione della direttiva 97/27/CE.
(GU n.196 del 22-8-2002)

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  71  del  nuovo  codice  della  strada, approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  che ai commi 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme
costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 aprile 1977, recante
"Caratteristiche   costruttive   degli   autobus",   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 135, del 19 maggio
1977;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  14 gennaio 1983,
recante  "Caratteristiche  costruttive degli autobus", pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 30, del 1 febbraio
1983;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14
novembre  1997  relativo  all'attuazione della direttiva 97/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 1997, concernente le
masse  e le dimensioni di alcune categorie di alcuni veicoli a motore
e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE;
  Considerata   la   necessita'   di  modificare  il  citato  decreto
ministeriale   18   aprile   1977,  al  fine  di  armonizzare  alcune
definizioni   e  procedure  di  calcolo  relative  alle  masse  e  le
dimensioni dei veicoli delle categorie M2 ed M3 con le disposizioni
emanate dal decreto ministeriale 14 novembre 1997;
                               Adotta
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  tecnico  al  decreto  del Ministro dei trasporti 18
aprile 1977, e successive integrazioni e modificazioni, e' modificato
come segue:
    a) il punto 3 e' sostituito dal seguente:
  "3. Masse: definizioni.
  3.1. Massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
    la  massa  massima  del  veicolo,  per costruzione e prestazioni,
dichiarate dal costruttore.
  3.2. Massa del veicolo in ordine di marcia:
    la  massa del veicolo scarico carrozzato in ordine di marcia o la
massa  del  telaio  cabinato  qualora  il costruttore non fornisca la
carrozzeria  (compresi  liquido  refrigerante,  lubrificante, 90% del
carburante,  100%  degli  altri  liquidi  ad eccezione delle acque di
scarico,   attrezzi,   ruota   di   scorta,   conducente  "75  Kg  ed
accompagnatore  "75  Kg  se  nel  veicolo  e'  previsto un sedile per
quest'ultimo).
  3.3. Massa complessiva a pieno carico:
    la   massa  ammissibile  per  l'immatricolazione/ammissione  alla
circolazione,  pari  alla  minore  tra la massa a carico tecnicamente
ammissibile  e  la  massa  limite  complessiva  a pieno carico per la
categoria del veicolo di cui trattasi.";
    b) il punto 4. e' abrogato;
    c) i punti 5.1, 5.2 e 5.3 sono sostituiti dal seguente:
  "5.1.  La  superficie  disponibile  per i passeggeri, il numero dei
posti e la distribuzione delle masse sono calcolati in armonia con le
pertinenti prescrizioni di cui all'allegato I al decreto del Ministro
dei  trasporti  14  novembre  1997,  sull'attuazione  della direttiva
97/27/CE.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi