Decadenze dell'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni ed individuazione dei soggetti subentranti.(GU n.197 del 23-8-2002)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000
con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del
28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la
gestione delle sale destinate al gioco del bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001,
concernente l'approvazione del piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 11 luglio 2001 e 22 marzo 2002,
concernenti la graduatoria delle concessioni per la gestione delle
sale destinate al gioco del Bingo;
Considerato che i soggetti indicati nella graduatoria delle
concessioni, sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate
e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro
centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione
e, quindi, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto stesso e che tali termini sono stati prorogati alle
condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
Considerato, che alcuni soggetti, non avendo iniziato, alla
scadenza dei termini sopraindicati ovvero alla data di entrata in
vigore della norma contenuta nel citato articolo 52, comma 48, della
legge n. 448/2001, i lavori di approntamento al collaudo delle
sale-bingo, sono decaduti ai sensi e per gli effetti della vigente
disciplina in materia, dalla concessione e che, pertanto, occorre
procedere all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati
in graduatoria nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli;
Visti gli atti istruttori concernenti l'accertamento del rispetto
dei suddetti termini da parte dei soggetti indicati nella graduatoria
delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che,
non avendo iniziato i lavori di approntamento al collaudo delle
sale-bingo nei termini, sono decaduti dalle graduatorie provinciali
delle concessioni del bingo di cui al decreto direttoriale 11 luglio
2001 e successive modificazioni:
----> vedere Graduatoria da pag. 9 a pag. 11 della G.U. <----
3. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i soggetti indicati nel
comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia' provveduto, presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n.
11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con
l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla
proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto
descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero
delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e
di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonche' delle
indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto
valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte
le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio e
eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilita'
connesse all'intempestiva rinuncia degli assegnatari per i danni
erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al
subentro nell'assegnazione.
In caso di rinunce espresse si procedera' all'assegnazione delle
concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni
progressivamente piu' favorevoli.
Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i vincitori dovranno
approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni.
4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2002
Il direttore generale: Tino