MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2002 

Decadenze  dell'assegnazione  delle  concessioni  per l'esercizio del
gioco  del  Bingo,  di  cui  al  decreto 11 luglio 2001, e successive
modificazioni ed individuazione dei soggetti subentranti.
(GU n.197 del 23-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

    Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
    Vista  la  direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
    Visto  il  bando  di  gara  mediante pubblico incanto, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle  inserzioni  n.  278,  del
28 novembre  2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la
gestione delle sale destinate al gioco del bingo;
    Visto  il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
    Visti  i  decreti  direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001,
concernente  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
    Visti  i  decreti  direttoriali  11 luglio  2001 e 22 marzo 2002,
concernenti  la  graduatoria  delle concessioni per la gestione delle
sale destinate al gioco del Bingo;
    Considerato  che  i  soggetti  indicati  nella  graduatoria delle
concessioni, sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate
e  funzionanti  per  il  collaudo da parte dell'Amministrazione entro
centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione
e,  quindi,  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto   stesso  e  che  tali  termini  sono  stati  prorogati  alle
condizioni  stabilite  dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
    Considerato,  che  alcuni  soggetti,  non  avendo  iniziato, alla
scadenza  dei  termini  sopraindicati  ovvero alla data di entrata in
vigore  della norma contenuta nel citato articolo 52, comma 48, della
legge  n.  448/2001,  i  lavori  di  approntamento  al collaudo delle
sale-bingo,  sono  decaduti  ai sensi e per gli effetti della vigente
disciplina  in  materia,  dalla  concessione e che, pertanto, occorre
procedere all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati
in graduatoria nelle posizioni progressivamente piu' favorevoli;
    Visti gli atti istruttori concernenti l'accertamento del rispetto
dei suddetti termini da parte dei soggetti indicati nella graduatoria
delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che,
non  avendo  iniziato  i  lavori  di  approntamento al collaudo delle
sale-bingo  nei  termini, sono decaduti dalle graduatorie provinciali
delle  concessioni del bingo di cui al decreto direttoriale 11 luglio
2001 e successive modificazioni:

    ----> vedere Graduatoria da pag. 9 a pag. 11 della G.U. <----

    3.  Entro  il  termine  di dieci giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i soggetti indicati nel
comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano gia' provveduto, presso
l'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato - piazza Mastai n.
11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con
l'obbligo  di  attenersi,  in  sede di realizzazione dei lavori, alla
proposta  inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto
descritto  nella  relazione  del  proponente, nel rispetto del numero
delle  postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e
di   quella  a  disposizione  di  ciascun  giocatore,  nonche'  delle
indicazioni  ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto
valutato.  In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte
le   conseguenti   responsabilita'   di   carattere   risarcitorio  e
eventualmente  penale.  Parimenti saranno valutate le responsabilita'
connesse  all'intempestiva  rinuncia  degli  assegnatari  per i danni
erariali  che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al
subentro nell'assegnazione.
    In  caso di rinunce espresse si procedera' all'assegnazione delle
concessioni  ai  concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni
progressivamente piu' favorevoli.
    Entro  centocinquanta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale  del  presente  decreto,  i  vincitori  dovranno
approntare  le  sale  debitamente  attrezzate  e  funzionanti  per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma  48,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni.
    4.  Restano  ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 9 agosto 2002
                                          Il direttore generale: Tino