MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini,
relativo  alla  modifica  del  disciplinare  di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Marino".
(GU n.199 del 26-8-2002)

    Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  istituito  ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164:
      esaminata, nel corso della riunione del 26 e 27 giugno 2002, la
domanda  - presentata dal Consorzio tutela vini doc "Marino" - intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della
denominazione  di  origine  controllata  "Marino"  - riconosciuta con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 agosto 1968 e successive
modifiche.
      viste  le  risultanze  della  pubblica audizione, relativa alla
richiesta in discorso, tenutasi in Marino l'11 marzo 2002,
      visto  il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Comitato
vitivinicolo  della regione Lazio nella seduta del 27 luglio 2001, ha
espresso parere favorevole accogliendo la richiesta di che trattasi e
proponendo,    ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
dirigenziale,  il  disciplinare  di  produzione modificato secondo il
testo appresso riportato.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  e  di  integrazione,  in  conformita'  con  le disposizioni
contenute  nel  decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e
successive  modifiche  ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere.

           Proposta di Disciplinare di produzione dei vini
           a denominazione di origine controllata "Marino"

                               Art. 1.
                        Denominazioni e vini
    1.1. La denominazione d'origine controllata "Marino" e' riservata
ai  vini  rispondenti  alle  condizioni  e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
      "Marino" anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
      "Marino"  superiore  anche nei tipi secco, abboccato, amabile o
dolce;
      "Marino" frizzante anche nei tipi abboccato o amabile;
      "Marino" spumante secco o amabile;
      "Marino" vendemmia tardiva amabile o dolce;
      "Marino" passito anche nei tipi amabile o dolce;
    1.2. La  specificazione "Classico" e' consentita per i vini della
zona di origine piu' antica e solo per le seguenti tipologie:
      "Marino"  classico  anche  nei tipi secco, abboccato, amabile o
dolce;
      "Marino"  classico  superiore  anche nei tipi secco, abboccato,
amabile o dolce;
      "Marino"  classico  vendemmia  tardiva anche nei tipi amabile o
dolce;
      "Marino" classico passito anche nei tipi amabile o dolce.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica
    2.1. Concorrono  alla  produzione  dei  vini di cui al precedente
art.  1  le  uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito
aziendale, nelle proporzioni sotto indicate:
      Malvasia  bianca  di  Candia  (nota  come  Malvasia  rossa) non
inferiore al 50 %;
      Possono  concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni
a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Roma,
da  soli o congiuntamente fino al massimo del 50%, con esclusione dei
vitigni aromatici.
    2.2. La  denominazione  di  origine  controllata "Marino", con la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Malvasia del Lazio,
Trebbiano  verde  (sinonimo  di  Verdicchio  bianco) Bellone, Greco e
Bombino,   e'  riservata  ai  vini  ottenuti  per  almeno  l'85%  del
corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di
colore analogo raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Roma,
con esclusione dei vitigni aromatici.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    3.1. La  zona  di  produzione  delle uve atte a produrre i vini a
denominazione  d'origine  "Marino"  comprende l'intero territorio del
comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di
Roma e Castelgandolfo.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      a) partendo  dall'osteria  le  Capanne  di  Marino  la linea di
delimitazione segue, verso nord, la via Appia fino all'ingresso ovest
dell'aeroporto  di  Ciampino;  piega a sinistra per la via di Fiorano
per   raggiungere,   all'altezza   del  colle  Fioranello,  la  linea
ferroviaria  Roma-Napoli,  che  segue,  verso  sud,  fino al fosso di
Casale Abbruciato.
    Si  sale  il  fosso di Casale Abbruciato e quello dei preti, ed a
500 m prima della sua intersezione con il confine comunale di Marino,
piega  verso  sud  ed in linea retta raggiunge il punto di confluenza
tra fosso di S. Maria la Foruarola ed il fosso di Paglian Casale e da
qui  in  direzione sud-est, seguendo una linea retta che passa per il
Casale della Certosa, raggiunge, in localita' Cancello, la strada per
Albano.  Segue  tale strada in direzione di Albano fino ad incontrare
il confine di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla
confluenza  del  medesimo  con  il  confine di Castelgandolfo. Da qui
seguendo  tale  confine  (inizialmente verso est) raggiunge la strada
statale  Nettunense (localita' Pavona); segue detta strada verso nord
fino  ad  incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre
tale  confine  verso  est  per  raggiungere la via Appia che segue in
direzione di Albano, fino alla quota 335, posta sul quadrivio del Km.
23+250.  Da tale quadrivio procede verso nord-est lungo la strada che
conduce a Castelgandolfo, attraversa il centro abitato e da quota 426
raggiunge  in  linea retta quota 293 sulla sponda del lago di Albano.
Segue  la riva del lago verso nord fino alla localita' Montanaccio da
dove  prosegue  verso  nord-ovest  fino  a raggiungere il confine tra
Marino   e   Castelgandolfo,   passando   per  la  retta  ed  il  suo
proseguimento  tracciato tra le quote 325 (localita' Pascolato) e 337
(localita'  Montanaccio).  Percorre  il  confine tra Castelgandolfo e
Marino  inizialmente verso est e seguendo sempre il confine di Marino
raggiunge  Osteria  le  Capanne  di  Marino,  punto di partenza della
delimitazione.
      b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Marino"  designabile  con la menzione classico
anche  nelle  tipologie  superiore, vendemmia tardiva e devono essere
prodotte nella zona di origine piu' antica come appresso delimitata:
        Partendo da Marino, piazza Garibaldi, si attraversa il centro
abitato  in  linea  retta  fino  a  raggiungere  l'incrocio  tra  via
Garibaldi  e via S.Anna. Percorrendo tale strada, fino al confine con
il  Comune  di Grottaferrata, si arriva all'incrocio di via Castel de
Paolis  dal  quale,  seguendo  i  confini  dei comuni di Ciampino con
Grottaferrata, si raggiunge il km. 1.300 di vicolo della Mola.
    Da  tale  punto  si  prosegue  in linea retta fino a via Vicinale
della  Mola,  km  0.800 percorrendo quest'ultima fino all'incrocio di
via  della  Mola  si gira a sinistra in via Romana, all'altezza della
scuola "Michele Amari" si percorre fino al crocevia con via dei Laghi
in  localita'  Pantanella;  proseguendo  per 400 metri in linea retta
fino  al  km  0.400 di via Torre Messer Paoli e si prosegue fino alla
fine  della strada al km. 0.650, che coincide con il km. 0.500 di via
Costa  Rotonda  percorrendo  la  quale,  fino  a  raggiungere via del
Sassone.
    Girando  a sinistra ci si immette sulla via Appia in direzione di
Albano,  si  prosegue  per  200  metri  girando  a  destra,  per  via
Nettunense  Vecchia, si arriva all'incrocio di via Nettunense Nuova e
da  qui  fino  al  confine  con Castelgandolfo si raggiunge via Appia
Nuova;    costeggiando    il    confine    di   Castelgandolfo   fino
all'intersezione  con  la  strada  statale  140 e proseguendo per 300
metri  fino  allo  svincolo  con  la strada statale Lago Olimpico; 50
metri  prima  di  raggiungere  il  tunnel  si gira a sinistra per via
Galileo  Galilei  che  deve essere percorsa fino a via Spinabella, km
1,650.  Da  via  Spinabella si raggiunge l'incrocio di via dei Laghi,
quindi proseguendo in linea retta, si attraversa il centro abitato di
Marino  fino  a  ricongiungersi  con  il  punto di partenza di piazza
Garibaldi.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura
    4.1. Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
a produrre vini a denominazione d'origine controllata "Marino" devono
essere  quelle  tradizionali  della  zona e comunque atte a conferire
alle  uve  e  ai  vini  derivanti  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
    4.2. Sono  da  considerare  idonei  al  riconoscimento  i vigneti
ubicati in terreni di favorevole giacitura ed i sesti di impianto, le
forme  di  allevamento,  i  sistemi  di potatura devono essere quelli
generalmente   usati   o   comunque   atti   a   non   modificare  le
caratteristiche  delle  uve  e  dei  vini. Per la produzione del vino
"Marino"  classico,  anche  nelle  tipologie  "superiore", "vendemmia
tardiva"  e  "passito",  non  e'  ammesso il sistema di allevamento a
tendone.
    4.3. I  nuovi  impianti e i reimpianti, in coltura specializzata,
effettuati   successivamente   all'entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare dovranno avere una densita' non inferiore a:
      3000 ceppi per ettaro per il "Marino";
      3.500  ceppi  per  ettaro, per il "Marino" classico anche nelle
tipologie "superiore" vendemmia tardiva e "passito".
    4.4. E'  vietata ogni pratica di forzatura salvo l'irrigazione di
soccorso.
    4.5. Le   produzioni  massime  di  uve  per  ettaro  e  i  titoli
alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:

=====================================================================
                      |    Produzione Uva    |  Titolo alcol. vol.
      Tipologia       |       tonn./Ha       | naturale minimo % vol
=====================================================================
Marino....            |          15          |       10,0
---------------------------------------------------------------------
Marino superiore....  |          15          |         10,0
---------------------------------------------------------------------
Marino frizzante....  |          15          |         10,0
---------------------------------------------------------------------
Marino spumante....   |          15          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Marino vendemmia      |                      |
tardiva....           |          15          |         13,0
---------------------------------------------------------------------
Marino passito....    |          15          |         15,0
---------------------------------------------------------------------
Marino classico....   |          14          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Marino classico       |                      |
superiore....         |          14          |         11,0
---------------------------------------------------------------------
Marino classico vend. |                      |
tardiva....           |          14          |         13,0
---------------------------------------------------------------------
Marino classico       |                      |
passito....           |          14          |         15,0
---------------------------------------------------------------------
Marino Malvasia del   |                      |
Lazio....             |          15          |         11,0
---------------------------------------------------------------------
Marino Trebbiano verde|                      |
(verdicchio -         |                      |
bianco)....           |          15          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Marino Greco....      |          15          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Marino Bellone....    |          15          |         10,50
---------------------------------------------------------------------
Marino Bombino....    |          15          |         11,00

    4.6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva
per  ettaro  devono  essere rapportate alla superficie effettivamente
coperta dalle viti.
    4.7.  Nelle  annate  particolarmente favorevoli i quantitativi di
uve  ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Marino" devono essere riportati nei limiti di
cui  sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.  Le  eccedenze  delle  uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno  diritto  alla  denominazione  d'origine controllata ma possono
essere  destinate  alla  produzione di vini ad IGT Lazio. Qualora sia
superato  il  limite  del  20%, la partita cui si riferisce il supero
decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione
    5.1. Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere effettuate
all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
    5.2. Nella  vinificazione  dei  vini  a  denominazione  d'origine
controllata  "Marino"  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  leali e
costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.
    5.3. L'arricchimento  e'  ammesso solamente con mosti concentrati
prodotti  da  uve  provenienti  da  vigneti  iscritti  all'albo della
denominazione   d'origine  controllata  "Marino",  oppure  con  mosti
concentrati rettificati.
    5.4. La  resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per
tutti  i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata "Marino" e
"Marino classico", con esclusione delle tipologie "vendemmia tardiva"
e  "passito"  non  deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto
limite,  ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
d'origine  controllata  ma  puo'  essere destinata alla produzione di
vini ad IGT Lazio qualora ne abbia le caratteristiche. Quando la resa
supera  il 75% l'intera partita cui si riferisce il supero decade dal
diritto alla denominazione d'origine controllata.
    La  resa  dell'uva in vino finito non deve superare il 50% per la
tipologia  "Marino"  vendemmia  tardiva,  "Marino" classico vendemmia
tardiva  e  il  45%  per  la  tipologia  "Marino"  Passito e "Marino"
classico Passito.
    5.5. Le  uve destinate a produrre vino a denominazione di origine
controllata  "Marino" vendemmia tardiva e "Marino" classico vendemmia
tardiva  devono  essere  sottoposte  a parziale appassimento naturale
sulla  vite,  per  assicurare  un  contenuto  in  alcool  volumetrico
potenziale  di  15.0% vol, ed essere raccolte all'inizio di novembre.
Per le uve destinate alla produzione delle tipologie "Marino" Passito
e  "Marino"  classico Passito il metodo tradizionale di vinificazione
prevede che:
      le  uve  devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento
naturale  e  non  possono  essere  ammostate  prima  del  10 dicembre
dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
      l'appassimento  delle  uve deve avvenire in locali idonei ed e'
ammessa    una    parziale   disidratazione   con   aria   ventilata;
l'appassimento  puo'  altresi'  avvenire su pianta, sotto tettoia e/o
anche  al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto
ad  assicurare  un  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo di
15,0% vol;.
      la   conservazione   e   l'invecchiamento  devono  avvenire  in
recipienti di legno di capacita' non superiore a 225 litri;
      il  periodo  di  invecchiamento  e' di almeno di 8 mesi, di cui
almeno 6 in botte, a decorrere dal primo marzo dell'anno successivo a
quello  di  produzione  delle  uve e l'immissione al consumo non puo'
avvenire prima del 1 novembre successivo;
      al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,0% vol.
    5.6.  Per  la  presa  di  spuma  della tipologia spumante e della
tipologia  frizzante,  qualora venga utilizzato il mosto, deve essere
impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti
iscritti   all'albo   della   denominazione  di  origine  controllata
"Marino", o mosto concentrato rettificato.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    6.1. I  vini  di  cui  all'art.  1  devono  rispondere,  all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Marino":
    colore: giallo paglierino;.
    odore: vinoso delicato con sentore di fruttato;
    sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato,
piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,50 g/l.;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
"Marino" superiore:
    colore: giallo paglierino;
    odore:  vinoso  persistente  con sentore di fruttato ed eventuale
sentore di legno;
    sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato,
piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo.
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol.;
    acidita' totale minima: 4,50 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" frizzante
    colore: giallo paglierino;
    odore: gradevole delicato con sentore di fruttato;
    sapore:  frizzante, vinoso, morbido talvolta abboccato o amabile;
spuma: vivace evanescente;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" spumante
    colore: giallo paglierino intenso;
    odore: gradevole delicato caratteristico;
    sapore: sapido, vivace e armonico;
    spuma: vivace fine persistente;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 6,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" vendemmia tardiva
    colore: giallo dorato;
    odore: gradevole, delicato caratteristico;
    sapore: amabile o dolce, armonioso;
    titolo alcoolometrico totale minimo: 15,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.
"Marino" passito
    colore: imparato con riflessi dorati.;
    odore: vinoso, gradevole, delicato caratteristico;
    sapore: amabile talvolta dolce, vellutato, armonico;
    titolo  alcoolometrico  volumico totale minimo: 15,0% vol. di cui
svolto almeno 12,0%vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.
"Marino" malvasia del Lazio
    colore: giallo dorato;
    odore: vinoso, leggermente aromatico, caratteristico;
    sapore: secco o abboccato, sapido, armonico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
"Marino" Trebbiano verde
    colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
    odore: intenso, aroma di mandorla amara;
    sapore: secco, di buona acidita', di medio corpo;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: l0,50%vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" greco
    colore: giallo dorato;
    odore: gradevole, profumo intenso, caratteristico;
    sapore: secco o abboccato, vellutato, di medio como;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/I;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" bellone:
    colore: giallo intenso;.
    odore: profumo vinoso, intenso, persistente, tipico;
    sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente amarognolo;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" bombino:
    colore: giallo paglierino;
    odore: profumo delicato, di buona persistenza, tipico;
    sapore:   secco   o   abboccato,   vellutato,   armonico;  titolo
alcoolometrico volumico totale minimo: 11,0%vol;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" classico
    colore: giallo paglierino;
    odore:  vinoso  persistente  con sentore di fruttato ed eventuale
sentore di legno;
    sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato,
piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0%vol;
    acidita' totale minima: 4,50 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" classico superiore
    colore giallo paglierino;
    odore:  vinoso  persistente  con sentore di fruttato ed eventuale
sentore di legno;
    sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato,
piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0%vol.;
    acidita' totale minima: 4,50 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
"Marino" classico vendemmia tardiva
    colore: giallo dorato;
    odore: ampio, fine, caratteristico;
    sapore: amabile o dolce, pieno armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
Marino classico passito
    colore: dorato con riflessi dorati;
    odore:vinoso, gradevole, ampio, caratteristico;
    sapore: amabile e talvolta dolce, vellutato, armonico;
    titolo  alcoolometrico  volumico complessivo minimo: 15,0%vol. di
cui svolto almeno 12,0%vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.
    6.2. E'   facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  modificare,  con  proprio decreto i limiti minimi
sopra indicati relativi all'acidita' totale e all'estratto secco.
                               Art. 7.
             Etichettatura, designazione e presentazione
    7.1.  Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione
d'origine  controllata  "Marino"  e' consentito, l'uso di indicazioni
geografiche  o  toponomastiche  aggiuntive che facciano riferimento a
unita'    amministrative,    frazioni   o   localita'   dalle   quali
effettivamente  provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato  ottenuto, nonche' indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi  privati,  purche'  non  aventi significati
laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.
    7.2. Sulle   bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti  vini  a
denominazione  di  origine  controllata  "Marino" superiore, "Marino"
classico  superiore,  "Marino"  Passito,  "Marino"  classico passito,
"Marino" vendemmia tardiva e "Marino" classico vendemmia tardiva deve
figurare  obbligatoriamente  l'indicazione  dell'annata di produzione
delle  uve  mentre, per la tipologia Marino l'indicazione dell'annata
e' facoltativa.
    7.3.  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  "Marino"  di  cui  all'art.  1 puo' essere utilizzata la
menzione  "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo,
che  la  relativa  superficie sia distintamente specificata nell'albo
dei  vigneti,  che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del vino
avvengano  in  recipienti  separati  e che tale menzione, seguita dal
toponimo,  venga  riportata  sia  nella  denuncia  delle uve, sia nei
registri  e  nei documenti di accompagnamento, comunque conforme alla
normativa vigente per i vini di qualita'.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
    8.1.  I  vini  a  denominazione  di  origine controllata "Marino"
devono  essere  immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita'
non superiore a 2 litri.
    8.2.  I  vini  appartenenti  alle  tipologie  "Marino"  classico,
"Marino"  classico  superiore  e "Marino" classico vendemmia tardiva,
devono essere immessi al consumo in recipienti di capacita' inferiore
o uguale a litri 1,5.
    8.3.  I  vini "Marino" passito e "Marino" classico passito devono
essere  immessi  al consumo solo in recipienti da litri 0,375 o litri
0,75, chiusi con tappo di sughero raso bocca.
    8.4. L'abbigliamento  delle  bottiglie  deve  essere quello d'uso
tradizionale e, comunque, consono ai caratteri di un vino di qualita'
con  chiusura costituita da tappo di sughero raso bocca, tappo a vite
o  di  altro  materiale eventualmente ammesso dalla normativa vigente
peri vini di qualita'.