MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2002 

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
(GU n.200 del 27-8-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la sig.ra Janketic Karic Snezana,
cittadina  della  Repubblica  serba, ha chiesto il riconoscimento del
titolo  di  odontoiatra conseguito a Belgrado, ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma 7  dell'art.  50,  che  discliplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2000 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  il  decreto direttoriale in data 17 maggio 2002 con il quale
e'  stato  disciplinato  lo  svolgimento  della prova attitudinale in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n.
115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 giugno
2002,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del  gia'  citato  decreto
legislativo  n.  115/1992,  a  seguito della quale la sig.ra Janketic
Karic Snezana e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di odontoiatra rilasciato in data 26 settembre 1991
dal  Ministero  della  sanita'  della  Repubblica  serba  alla sig.ra
Janketic  Karic  Snezana,  nata  a  Pristina  il  26 aprile  1956, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di odontoiatra.
  2.  La dott.ssa Janketic Karic Snezana e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei medici chirurghi ed
odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte
dell'ordine  stesso  della  conoscenza  della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola