MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2002 

Deroga  al  valore  limite del parametro "pH" regione Piemonte - lago
Sirio e lago Grande di Avigliana.
(GU n.196 del 22-8-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visti  gli  articoli  3  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  1982,  n.  470, e successive modificazioni, di
attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualita' delle
acque di balneazione;
  Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  richiesta  della  regione Piemonte volta ad ottenere per
l'anno  2002  per  le acque dei laghi Sirio e Avigliana, la deroga al
valore  limite  superiore,  stabilito  con  il richiamato decreto del
Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro "pH";
  Esaminata  la  documentazione  prodotta  al  riguardo dalla regione
Piemonte;
  Ritenuto  che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalita'
stabilite  dal  predetto  art.  9  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 470/1982;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 22 marzo 2002.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  valore  limite  del  parametro  "pH"  di  cui all'allegato 1 al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 1982, n. 470, e
successive  modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione
del  lago  Sirio  e lago Grande di Avigliana per il solo anno 2002, a
9,5.
    Roma, 5 luglio 2002


                                           Il Ministro della salute
                                                    Sirchia
  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
           Matteoli