AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2002 

Attuazione  dell'art.  60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.  112,  relativo alle modalita' di presentazione delle richieste di
rimborso.
(GU n.203 del 30-8-2002)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
                              Dispone:

Modalita'  di  presentazione  delle  richieste  di  rimborso  di  cui
all'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

  1.1.  La  richiesta  di rimborso delle somme di cui all'art. 60-bis
del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n. 112, e' prodotta dai
concessionari del servizio nazionale della riscossione, entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  atto, all'ufficio cui e'
stata  presentata  l'istanza di definizione automatica riguardante le
quote  in relazione alle quali e' stata esercitata la facolta' di cui
all'art. 60 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.
  1.2.  La  richiesta di rimborso e' presentata, limitatamente al 99%
della  meta'  delle  spese  esecutive infruttuose sostenute, al netto
delle  dilazioni  fruite,  con  riferimento  alle quote ammesse dagli
uffici  alla  definizione  automatica  di  cui  al citato art. 60 del
decreto legislativo n. 112 del 1999.
  1.3.   Nella  richiesta  di  rimborso  di  cui  al  punto  1.1,  il
concessionario,  con  le  modalita' indicate dall'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attesta:
    a) l'ammontare  della  meta' delle spese esecutive infruttuose di
cui chiede il rimborso pari al 99 per cento del loro importo;
    b) che  le  spese  esecutive  infruttuose di cui al punto a) sono
state  sostenute  relativamente  alle  quote ammesse alla definizione
automatica  di  cui  all'art.  60  del decreto legislativo n. 112 del
1999;
    c) che le predette spese non sono state gia' rimborsate;
    d) l'importo delle dilazioni fruite.
  1.4.  Alla  richiesta  di  cui  al punto 1.1 e' allegato un elenco,
compilato  su  supporto  sia magnetico, sia cartaceo, contenente, per
ciascuna  delle  quote  ammesse  alla  definizione  automatica di cui
all'art.  60 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per le quali il
concessionario  esercita  la facolta' prevista dall'art. 60-bis dello
stesso decreto, l'indicazione:
    a) della  tipologia,  della  data  di  presentazione e del numero
identificativo  della  domanda  di  rimborso o di discarico in cui e'
inserita  la  quota  per  la  quale si esercita la facolta' di cui al
citato art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999;
    b) dell'ammontare  della  meta' delle spese esecutive infruttuose
globalmente   sostenute   relativamente   alle   quote  ammesse  alla
definizione  automatica prevista dall'art. 60 del decreto legislativo
n. 112 del 1999;
    c) della  somma  corrispondente  al  99  per  cento  della  meta'
dell'importo di cui alla lettera b);
    d) dell'ammontare  delle  dilazioni  fruite  a titolo di rimborso
provvisorio delle spese esecutive di cui al punto b);
    e) della  somma di cui si chiede il rimborso pari alla differenza
tra gli importi di cui ai punti c) e d).
  1.5.  Il concessionario presenta la richiesta prevista al punto 1.1
anche  alla  competente  direzione  regionale  (o provinciale per gli
ambiti  delle  province autonome di Trento e Bolzano), aggregando per
ambito l'importo di cui chiede il rimborso.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Motivazioni.
  Il  decreto  legislativo  27  aprile 2001, n. 193, ha modificato il
decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  introducendo,  tra
l'altro,  l'art.  60-bis  (Effetti  della  definizione automatica sul
rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose).
  L'art.  60-bis  citato  stabilisce  che  ai concessionari spetta il
rimborso   del  99  per  cento  della  meta'  delle  spese  esecutive
infruttuose   sostenute   relativamente   alle  quote  oggetto  della
definizione  automatica  delle domande di rimborso e di discarico dei
ruoli  erariali  prevista  dall'art.  60  del  decreto legislativo n.
112/1999.
  Sono,  naturalmente,  rimborsabili  esclusivamente  le  spese delle
procedure  esecutive  infruttuose  relative a quote che gli uffici, a
seguito  dei  riscontri  effettuati, hanno ritenuto di ammettere alla
definizione  automatica  di  cui  al  predetto  art.  60  del decreto
legislativo n. 112/1999.
  Poiche'  e' stata pressoche' ultimata l'acquisizione da parte delle
direzioni  regionali  dei  dati  definitivi delle quote ammesse dagli
uffici  alla definizione automatica da ultimo citata, i concessionari
possono  presentare  le  istanze di rimborso limitatamente alle spese
sostenute per tali quote.
  Il  presente  atto  disciplina  le modalita' di presentazione delle
istanze  di  rimborso  di  cui  al  citato  art.  60-bis  del decreto
legislativo n. 112 del 1999, e il contenuto delle stesse.

Riferimenti normativi dell'atto.
  Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
    statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b).
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
    statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
  Disposizioni relative agli effetti della definizione automatica sul
rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose:
    decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 60-bis).
      Roma, 29 luglio 2002
                                                Il direttore: Ferrara