COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002 

Interpretazione  dell'art. 3.1.9 della delibera 9 giugno 1999, n. 93,
concernente le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla
SACE. (Deliberazione n. 26/2002).
(GU n.199 del 26-8-2002)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  143,  recante
disposizioni  in materia di commercio con l'estero e, in particolare,
l'art.  24,  comma  1,  che  costituisce  presso  questo Comitato una
commissione  permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico
della  politica  commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che
le  delibere  adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame
di questo Comitato;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni,  recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione,
il  riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  dei  Ministeri e, in
particolare,  gli  articoli 23  e  27  concernenti,  rispettivamente,
l'istituzione  e  le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle
finanze  e  del Ministero delle attivita' produttive, nonche' art. 33
concernente  le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Vista  la propria delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale
n.  199/1998),  con  la  quale questo Comitato ha adeguato il proprio
regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5
dicem-bre 1997, n. 430;
  Vista  la propria delibera 5 agosto 1998, n. 79 (Gazzetta Ufficiale
n.   241/1998),   con   la  quale  questo  Comitato  ha  istituito  e
regolamentato  le  commissioni  previste  dalla  predetta delibera n.
63/1998;
  Vista  la propria delibera 9 giugno 1999, n. 93 (Gazzetta Ufficiale
n.   186/1999),   concernente   operazioni   e  categorie  di  rischi
assicurabili  dalla  SACE  e,  in particolare, l'art. 3.1.9, il quale
annovera  tra  le  predette  operazioni  gli  investimenti all'estero
effettuati  mediante  concessione  di  finanziamenti con carattere di
partecipazione  di  garanzie  a  sostegno dei finanziamenti medesimi,
relativamente al rischio di cui al precedente art. 1.1.7;
  Vista la deliberazione di carattere interpretativo adottata dalla V
commissione  permanente  il  12  marzo 2002, su proposta del Ministro
della  attivita'  produttive,  concernente  le  operazioni e i rischi
assicurabili dalla SACE;
  Considerata   l'opportunita'   di  fornire  chiarimenti  in  merito
all'applicazione  del  predetto  art. 3.1.9 della propria delibera n.
93/1999;
                              Delibera:
  Tra  gli  investimenti  all'estero,  cosi'  come definiti dall'art.
3.1.9  della  delibera  n.  93/1999  richiamata  in  premessa, devono
intendersi   ricomprese  anche  le  garanzie  rilasciate  da  imprese
italiane   che  controllano  direttamente  o  indirettamente  imprese
estere,  a  fronte di finanziamenti, a medio e lungo termine, erogati
in loro favore da soggetti terzi.
  La  concessione  dell'assicurazione e' condizionata al rispetto del
seguente  criterio:  nel  caso  in  cui la garanzia venga escussa per
insolvenza    dell'azienda    partecipata    all'estero,   e   quindi
l'imprenditore divenga creditore della sua stessa azienda all'estero,
egli si impegna, gia' nella polizza iniziale stipulata con la SACE, a
dichiarare questo suo credito un "credito subordinato", che assume il
carattere   di   partecipazione   ed  e'  quindi  qualificabile  come
investimento.
    Roma, 28 marzo 2002
                                     Il Presidente delegato: Tremonti
Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2002
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economie e finanze, foglio n. 373