UNIVERSITA' DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 agosto 2002 

Modificazione allo statuto.
(GU n.205 del 2-9-2002)

                             IL RETTORE

  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16, relativi agli statuti delle universita';
  Visto  il  proprio  decreto  4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, con cui e' stato emanato
lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara;
  Visti  i  propri  decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  298 del 20 dicembre 1996, 27 aprile 2000, n.
655, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000,
con  i  quali  e'  stato modificato lo statuto dell'Universita' degli
studi di Ferrara;
  Vista  la  proposta  di  modifica allo statuto approvata dal senato
accademico nella seduta del 22 maggio 2002;
  Visti  i  pareri favorevoli alla modifica espressi dal consiglio di
amministrazione,  dal  consiglio  della  ricerca,  dal  consiglio del
personale e dal consiglio degli studenti;
  Vista  la  deliberazione  definitiva  di  modifica  dello  statuto,
adottata dal senato accademico nella sua composizione allargata nella
seduta del 17 luglio 2002;
  Visto   il   parere   favorevole   del   Ministero  dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca  espresso  in data 1 agosto 2002,
prot. n. 2140;
  Considerato   pertanto  che  le  modifiche,  approvate  dal  senato
accademico dell'Universita' degli studi di Ferrara, con le formalita'
previste dall'art. 60 dello statuto, debbano ritenersi operative;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche dello statuto dell'Ateneo;

                              Decreta:
  Il  terzo  comma  dell'art. 15 dello statuto dell'Universita' degli
studi di Ferrara, e' sostituito dal seguente:
  "Il  consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti eletti
dagli  iscritti  alle  singole facolta' dell'Ateneo in ragione di uno
ogni  500  iscritti  o  frazione  superiore  a  250.  Gli iscritti ai
dottorati  di  ricerca  e  alle  scuole  di specializzazione hanno un
rappresentante ciascuno".
  Il testo dell'articolo diviene pertanto il seguente:
  "Art.  15  (Consiglio  degli  studenti).  -  1.  Il consiglio degli
studenti   e'   organo  collegiale  di  rappresentanza;  ha  funzioni
propositive  ed  e'  organo  consultivo  del  senato accademico e del
consiglio  di amministrazione per le materie previste dalla normativa
vigente e dal presente statuto.
  2. Il consiglio degli studenti:
    a) adotta il proprio regolamento interno;
    b)   esprime  parere,  per  quanto  di  propria  competenza,  sul
regolamento didattico di Ateneo;
    c)   fornisce   pareri   sulle  questioni  sottoposte  al  senato
accademico;  in  particolare  esprime  pareri  motivati  sui piani di
sviluppo dell'Universita';
    d)  elabora  proposte  su  problemi  relativi  all'organizzazione
didattica  e  a  tutte  le  attivita'  espressamente  riguardanti gli
studenti;
    e)   esprime   pareri   e   formula   proposte  al  consiglio  di
amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
    f) propone al consiglio di amministrazione le regole generali per
l'attuazione  delle  attivita'  autogestite e per la ripartizione dei
fondi;
    g)  nomina  al  proprio  interno  i  rappresentanti  negli organi
collegiali  dell'Universita' ove non altrimenti previsto dal presente
statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
    h)   svolge   ogni   altra   attribuzione   ad   esso   assegnata
dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   statuto   e  dai
regolamenti.
  3.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  composto dai rappresentanti
eletti dagli iscritti alle singole facolta' dell'Ateneo in ragione di
uno  ogni  500  iscritti  o frazione superiore a 250. Gli iscritti ai
dottorati  di  ricerca  e  alle  scuole  di specializzazione hanno un
rappresentante ciascuno.
  4.  Le  modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per
l'elezione  delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una
ridotta  percentuale  di  votanti,  una  riduzione  del  numero degli
eletti.
  5.  Il  consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno il
presidente, il vice presidente ed il segretario".
    Ferrara, 19 agosto 2002
                                                  Il rettore: Conconi