AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002 

Criteri  che  le  stazioni  appaltanti  debbono  seguire  nei casi di
annullamento     dell'attestazione    di    qualificazione    o    di
ridimensionamento  delle  categorie e/o classifiche di qualificazione
nonche'  nel  caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, lettera h),
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
(Determinazione n. 19/2002).
(GU n.205 del 2-9-2002)

                            IL CONSIGLIO

  Considerato in fatto;
  Sono  stati richiesti, da numerose stazioni appaltanti, chiarimenti
in  ordine  ai  comportamenti da adottare nel caso in cui ad una gara
per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una concessione di lavori
pubblici  partecipi  un'impresa  nei  cui confronti l'Autorita' abbia
emanato    provvedimento   di   annullamento   dell'attestazione   di
qualificazione    (d'ora    innanzi    attestazione    SOA)    o   di
ridimensionamento delle categorie e/o classifiche di qualificazione e
nei  casi  in  cui siano da applicare le disposizioni di cui all'art.
75,  comma  1,  ed  in particolare quella di cui alla lettera h), del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  In particolare:
    a) il  comune di San Gregorio di Catania ha sospeso una procedura
di  pubblico  incanto,  poiche'  alla  stessa  ha  presentato offerta
un'A.T.I.  in  cui  partecipa  un'impresa  alla  quale l'Autorita' ha
annullato l'attestazione SOA;
    b) la  ANIEM  di  Sicilia  segnala  che  il comune di Paterno' ha
aggiudicato  un  pubblico  incanto  in cui ha partecipato la medesima
impresa di cui sopra e che l'offerta di quest'ultima ha contribuito a
determinare  la  media per calcolare la soglia di anomalia; si chiede
dunque  se sia possibile stipulare un contratto con la parte restante
dell'ATI  aggiudicataria o se, al contrario, sia necessario annullare
la gara;
    c) la  RFI  - Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato un appalto
in   favore   della  stessa  impresa  cui  l'Autorita'  ha  annullato
l'attestazione  SOA, per il quale non e' stato ancora sottoscritto il
verbale di cui all'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999 (attestante il permanere delle condizioni che
consentono all'impresa di eseguire i lavori prima di sottoscrivere il
contratto), ne' sono stati consegnati i lavori;
    d) il  comune di Aci Catena, infine, ha aggiudicato un appalto ad
una  impresa  cui e' stato annullato l'attestazione, stipulando anche
il  relativo  contratto;  avendo  appreso  dell'annullamento  durante
l'esecuzione  dei  lavori, chiede se debba procedere alla risoluzione
del contratto.
  Considerato in diritto;
  A)  In via preliminare, e' opportuno considerare che l'attestazione
SOA  e'  da ritenersi rilasciata in difetto dei necessari presupposti
ove  l'impresa  abbia  reso alla SOA false dichiarazioni oppure abbia
presentato  alla  SOA  documenti,  quale  per  esempio certificati di
esecuzione   dei   lavori,   che   non  abbiano  trovato  sostanziale
corrispondenza in atti o attestazioni di pubbliche amministrazioni.
  Nel  potere  di vigilanza e controllo dell'Autorita' sul sistema di
qualificazione previsto dall'art. 4, comma 4, lettera i), della legge
11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' dagli
articoli  14  e  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25
gennaio  2000,  n.  34,  rientra  anche  il potere per l'Autorita' di
controllare la validita' delle attestazioni SOA e, di conseguenza, di
annullare  o ridimensionare quelle per le quali venga in evidenza che
siano state rilasciate in mancanza dei necessari presupposti.
  Dal    provvedimento    di    annullamento    o   ridimensionamento
dell'attestazione  SOA  consegue  (art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000) l'inserimento nel casellario informatico
delle imprese dell'informazione relativa alla sopraggiunta perdita di
validita'  o  al  ridimensionamento dell'attestazione, con effetti di
pubblicita'  erga  omnes ed indipendentemente dagli atti che potra' o
dovra'  assumere  la  SOA che ha rilasciato l'attestazione in difetto
dei necessari presupposti.
  Nella  determinazione  16/23 del 5 dicembre 2001 [parte II, lettera
h)],  l'Autorita'  ha  ritenuto,  sulla  base  di una interpretazione
logico-sistematica delle due disposizioni regolanti le condizioni che
impediscono il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e le
condizioni  che  precludono  la partecipazione alle gare e la stipula
dei  relativi  contratti, ossia, rispettivamente, dell'art. 17, comma
1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e dell'art. 75, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999 che il termine annuale previsto dalla seconda
disposizione (art. 75) e' operante anche per l'altra (art. 17).
  Pertanto,  in  caso  dell'annullamento  dell'attestazione  SOA,  il
provvedimento  comporta, oltre al divieto di partecipazione alle gare
per  un  anno  dalla  data del provvedimento dell'Autorita', anche il
divieto  per  l'impresa,  titolare  dell'attestazione  annullata,  di
stipulare  un  nuovo contratto di attestazione prima del decorrere di
un anno dalla suddetta data, e tale prescrizione deve essere inserita
fra le informazioni del casellario informatico delle imprese.
  E',  inoltre,  evidente che il divieto di partecipare alle gare che
consegue  dall'annullamento  dell'attestazione  SOA,  in virtu' della
regola  generale  contenuta  nell'art.  75,  lettera  h), decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, ha un ambito che prescinde
dall'importo  dell'appalto;  ne  consegue che nell'anno successivo al
provvedimento dell'Autorita' l'impresa non puo' partecipare neanche a
gare  d'appalto  di  importo  inferiore a Euro 150.000 pur se, per le
stesse, non e' richiesto il possesso dell'attestazione SOA.
  Nella  determinazione  n.  10  del  29  maggio  2002  l'Autorita' -
premesso  che  in base al disposto dell'art. 75, comma 1, lettera h),
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999, tra le
ipotesi  che  precludono  la partecipazione alle gare d'appalto vi e'
quella  relativa  al fatto di avere, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione  del  bando di gara, reso false dichiarazioni in merito
ai  requisiti  e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure  di  gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio
dei  lavori pubblici - ha ritenuto che e' suo compito, ricevuta dalla
stazione  appaltante  la segnalazione del provvedimento di esclusione
dell'impresa  dalla  gara  per  il  ricorrere  dell'ipotesi di cui al
menzionato   art.  75,  comma  1,  lettera  h),  emanare  il  proprio
provvedimento  sanzionatorio  ed  inserire nel casellario informatico
delle  imprese  il  divieto  per  un  anno  per l'impresa medesima di
partecipare  alle gare di appalto o di concessione di lavori pubblici
indette da qualsiasi stazione appaltante.
  Per  quanto concerne la decorrenza del detto anno, il dies a quo si
rinviene  nel  momento in cui si faccia uso della falsa dichiarazione
in  sede  di  gara  e  cioe' quando viene accertata la falsita' della
dichiarazione   in  seguito  alla  c.d.  verifica  a  campione  o  al
verificarsi  della  posizione  di primo o secondo aggiudicatario. Nel
caso  di  falso  successivamente e comunque accertato il detto dies a
quo coincide, invece, con il momento della scoperta del falso. In tal
senso  sono  da intendere le indicazioni sulla data di decorrenza del
divieto riportate nelle citate determinazioni 16/23 del 2001 e 10 del
2002   (rispettivamente  parte  II,  lettera  H,  e  lettera  c)  del
disposto).
  Va  infine  considerato che le conseguenze sopra precisate nel caso
di   annullamento  dell'attestazione  SOA  si  verificano  anche  ove
l'Autorita'  adotti  i provvedimenti ex art. 75, comma 1, decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 e art. 27 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 34/2000 quali prescritti nelle citate
determinazioni   16/23   del   2001  e  10  del  2002  e  di  seguito
ulteriormente chiariti.
  B) In entrambe le ipotesi ora dette (annullamento dell'attestazione
SOA  o dell'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorita' ex art.
75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
gli  effetti  sono  diversi  a  seconda delle fasi in cui si trova la
procedura  di affidamento e la successiva realizzazione dell'opera, e
cioe':      a) prima  che venga indetta una gara per l'affidamento di
un appalto o di una concessione di lavori pubblici;
    b) dopo  la  pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di
un  appalto  o  di  una  concessione di lavori pubblici, ma prima che
scada il termine per la presentazione delle offerte;
    c) dopo  che  sia  scaduto  il termine per la presentazione delle
offerte, ma prima dell'aggiudicazione;
    d) dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto;
    e) dopo la stipula del contratto;
    f) dopo la consegna dei lavori.
  Preliminare  all'esame  delle conseguenze nell'anzidette ipotesi e'
la  precisazione  che  l'annullamento  dell'attestazione  SOA produce
effetto  se  l'aggiudicazione  e' avvenuta a favore di un concorrente
che  abbia  utilizzato  l'attestazione SOA e se altro concorrente non
aggiudicatario abbia partecipato alla gara utilizzando l'attestazione
SOA.
  C) Quanto ai singoli casi sopra elencati, si precisa quanto segue.
  Nei  casi  di cui alle lettere a) (prima che venga indetta una gara
per  l'affidamento  di  un  appalto  o  di  una concessione di lavori
pubblici)  e  b)  (dopo  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  per
l'affidamento  di un appalto o di una concessione di lavori pubblici,
ma  prima  che  scada il termine per la presentazione delle offerte),
risulta pacifico che l'impresa non potra' partecipare alla gara.
  Nel  caso  di  cui alla lettera c) (dopo che sia scaduto il termine
per la presentazione delle offerte, ma prima dell'aggiudicazione), le
stazioni  appaltanti, avendo avuto notizia, mediante la consultazione
del  casellario  informatico  delle  imprese  di  cui all'art. 27 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000, dell'intervenuto
annullamento dell'attestazione SOA, o del verificarsi di uno dei casi
caso  di  cui  all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   554/1999,  dovranno  procedere  all'esclusione  del
concorrente dalla gara.
  Si aggiunga che nell'ipotesi in cui il ribasso offerto dall'impresa
cui  sia  stata annullata l'attestazione o per la quale si sia venuta
in  evidenza  una  delle  condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, abbia gia'
contribuito  a  formare  la  media  per  il  calcolo  della soglia di
anomalia (secondo le disposizioni dell'art. 21, comma 1-bis, legge n.
109/1994),  le stazione appaltanti devono calcolare la nuova soglia e
procedere   ad   aggiudicare   l'appalto  al  concorrente  che  abbia
presentato  la  migliore  offerta  non  anomala, o al concorrente che
abbia presentato la migliore offerta ritenuta congrua, secondo quanto
precisato  dall'Autorita'  nella  determinazione  n. 4 del 26 ottobre
1999.
  In  questi casi si concreta una situazione pratica analoga a quella
prevista  dall'art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  e successive modificazioni. Com'e' noto, la c.d. verifica a
campione, disciplinata dalla norma suddetta, si applica ora alle sole
gare  di  appalto  al  di  sotto  dei  150.000 euro ed al di sopra di
20.658.276  euro; ma per quelle d'importo compreso fra tali valori il
fatto  che  l'attestazione  SOA  sia prova dei requisiti di capacita'
tecnica  e  finanziaria  ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici
(art.  1,  comma  3,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
34/2000),   non  esclude  che  il  concorrente  cui  venga  annullata
l'attestazione  SOA  risultera'  in  gara  sprovvisto della prova del
possesso    degli   anzidetti   requisiti   indispensabili   per   la
partecipazione alla gara e da questo punto di vista, dunque, trovarsi
in  una situazione analoga a quella di un concorrente sorteggiato con
verifica   a   campione.   Soprattutto   detta  situazione  legittima
l'escussione   della   cauzione   provvisoria  che  e'  intesa,  come
specificato  dall'Autorita'  nella  determinazione n. 15 del 30 marzo
2000,  a  svolgere  una funzione di garanzia, non piu' in riferimento
alla  stipula  del  contratto, sebbene alla serieta' ed affidabilita'
dell'offerta.   Deve   ritenersi   anche   sussistente  l'obbligo  di
segnalazione   del  fatto  all'Autorita',  salvo  le  valutazioni  di
competenza  in ordine alla praticabilita' o meno, in questi casi, del
procedimento per l'irrogazione di sanzioni.
  Nel caso di cui alla lettera d) (annullamento dell'attestazione SOA
o  venire  in  evidenza  di  una delle condizioni di cui all'art. 75,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dopo
l'aggiudicazione,  ma  prima  della  stipula  del  contratto) occorre
distinguere  a  seconda  che  l'attestazione SOA annullata sia quella
dello   stesso   aggiudicatario   o   di  un  altro  concorrente  non
aggiudicatario.
  Nel  primo  caso,  il  contratto  non  puo'  essere stipulato e, di
conseguenza,  e'  anche  impossibile  sottoscrivere il verbale di cui
all'art.  71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,   essendo  venute  meno,  come  detto,  le  condizioni  che
consentono    di   procedere   alla   stipula   del   contratto   con
l'aggiudicatario.
  Pertanto le stazioni appaltanti, come nell'ipotesi precedenti e per
le stesse ragioni, procederanno all'annullamento in via di autotutela
dell'aggiudicazione,  all'esclusione  dalla gara dell'aggiudicatario,
all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione
all'Autorita'   per   le   valutazioni   di   sua   competenza,  alla
determinazione  della  nuova  soglia  di  anomalia e alla conseguente
nuova   aggiudicazione.   Un'eventuale   aggiudicazione   al  secondo
classificato,  infatti,  non  sarebbe  possibile, poiche' per effetto
dell'annullamento  si  ha  una  modifica  del calcolo della soglia di
anomalia.
  Nel  secondo  caso  (annullamento dell'attestazione SOA o venire in
evidenza  di  una  delle  condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del
decreto   del   Presidente   della  Repubblica  n.  554/1999,  di  un
concorrente  non  aggiudicatario), occorrera' effettuare una prova di
resistenza,  ossia  valutare  se  l'esclusione del ribasso offerto da
quell'impresa   dal   calcolo   della   media   utilizzata   per   la
determinazione   della  soglia  di  anomalia,  comporti  una  diversa
individuazione   dell'aggiudicatario.   In   caso   affermativo,   si
procedera'  ad  una  nuova  aggiudicazione,  con  annullamento  della
precedente;   in   caso   negativo,   si  confermera'  la  precedente
aggiudicazione.
  La  stessa  soluzione  (prova di resistenza, eventuale rinnovazione
dell'aggiudicazione) si ha nel caso di consegna anticipata dei lavori
(art.  129,  comma  1,  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
554/1999),  anche  se i lavori, in quanto anticipatamente consegnati,
sono in corso di esecuzione.
  Quanto  ai  casi  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  (annullamento
dall'attestazione SOA o venire in evidenza di una delle condizioni di
cui all'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori
in  corso)  occorre  ugualmente  distinguere l'ipotesi in cui i fatti
riguardino l'impresa aggiudicataria oppure un'altra impresa.
  Nel  primo caso, la stazione appaltante procedera' all'annullamento
dell'aggiudicazione   ed  a  risolvere  il  contratto  con  l'impresa
aggiudicataria  (in  giurisprudenza  si  ritiene che si debba parlare
piuttosto  che di risoluzione del contratto di nullita' del medesimo,
vedi  T.A.R.  Campania-Napoli,  sez.  I, 29-5-2002, n. 3177). Cio' in
quanto   l'annullamento  dell'attestazione  SOA,  fa  venir  meno  un
presupposto essenziale per la stipula del contratto medesimo e per la
esecuzione  dei  lavori (art. 75, comma 1, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999  e  art.  1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000). Si dovra', quindi, procedere
alla  rinnovazione della procedura di gara senza che sia possibile il
subentro  del  secondo classificato, stabilito in caso di risoluzione
del  contratto  per  grave  inadempimento dell'aggiudicatario (ove la
stazione   appaltante   lo  abbia  previsto  nel  bando),  in  quanto
l'annullamento  dell'attestazione  SOA  non  e'  assimilabile  ad una
normale  risoluzione  del contratto per inadempimento. L'annullamento
dell'attestazione SOA fa si che la gara deve ritenersi aggiudicata ad
un  soggetto  sprovvisto  dei  necessari  requisiti di partecipazione
mentre  la  risoluzione  per  inadempimento  si  fonda sul successivo
comportamento  dell'impresa  aggiudicataria in fase esecutiva: di qui
la  possibilita',  ove  la  stazione appaltante lo abbia previsto nel
bando, di interpellare il secondo classificato ai sensi dell'art. 10,
comma 1-ter, legge n. 109/1994.
  Inoltre  giova  ripetere  che se l'annullamento dell'aggiudicazione
dipende, nel caso in esame, da ragioni tecnico-sostanziali, cioe' dal
mancato  possesso  dei requisiti necessari per garantire una corretta
esecuzione dell'opera, e' difficile ipotizzare un qualsiasi interesse
pubblico  a  mantenere  in vita l'aggiudicazione ad un'impresa che ex
post  risulti  priva della professionalita' necessaria per assicurare
la  realizzazione  dell'opera  in modo professionalmente corretto. In
questo caso e' riscontrabile la sussistenza in re ipsa dell'interesse
pubblico  all'annullamento,  e  risulta  cosi'  soddisfatto  anche il
requisito   dell'attuale,   preciso  e  concreto  interesse  pubblico
all'annullamento  stesso,  non  riconducibile  alla  mera esigenza di
ripristino  della  legalita'  (Cons.  di Stato, sez. VI, 1-3-1996, n.
281,  Cons.  di  Stato,  sez. IV, 11-02-1999, n. 150; Cons. di Stato,
sez. VI, 14-1-2000, n. 244; Cons. di Stato, sez. V, 3-2-2000, n. 661;
Cons.  di  Stato,  sez.  V,  15-6-2001, n. 3176). La riapertura della
procedura  di  aggiudicazione  trova  anche  fondamento nel principio
costituzionale di buon andamento, il quale autorizza anche il riesame
degli   atti   gia'   adottati,   ove   giustificato  da  circostanze
sopravvenute    (quale    risulta,    prima   facie,   l'annullamento
dell'attestazione  SOA).  L'obbligo  di  dare  esplicita  e  puntuale
motivazione   del   potere  esercitato  (Cons.  di  Stato,  sez.  IV,
29-5-1998, n. 900) trova, nel riferimento alla situazione sostanziale
precisata, mancato possesso dei requisiti necessari per garantire una
corretta esecuzione dell'opera, il suo elemento sufficiente.
  Nel  secondo  caso, invece, occorrera' effettuare la medesima prova
di  resistenza  prima  ricordata.  In  caso di esito positivo di tale
prova  (diversa  individuazione  dell'aggiudicatario),  specie  se  i
lavori  siano  gia' in corso, una eventuale risoluzione del contratto
stipulato   con   l'iniziale   aggiudicatario,  appare  difficilmente
percorribile.  La  stazione  appaltante, infatti, dovra' attentamente
valutare  i provvedimenti da adottare, tenendo conto delle molteplici
esigenze   in  gioco,  tra  cui  spicca,  indubbiamente,  l'interesse
pubblico  alla  realizzazione  dell'opera,  ma  anche il mantenimento
dell'affidamento   dell'impresa   aggiudicataria   (per   la   tutela
dell'affidamento  delle  parti  private:  Cons.  di  Stato,  sez.  V,
3-2-2000,  n.  661  e  Cons.  di  Stato, sez. V, 15-6-2001, n. 3176).
Nessun  problema  si  pone,  invece, nel caso di esito negativo della
prova di resistenza e nessun provvedimento sara' da assumere da parte
della stazione appaltante.
  D)  Altro  caso  e quello in cui l'attestazione SOA venga annullata
solo   parzialmente,   ossia   ridimensionata   per   categorie   e/o
classifiche. Questa ipotesi si verifica qualora le attestazioni siano
state  ritenute erronee, cioe' l'Autorita' ha rilevato che la SOA non
ha  correttamente  esercitato  l'attivita'  di  attestazione  secondo
quanto  prescritto  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
34/2000  e  dall'Autorita'  medesima.  In  tal  caso  possono  essere
adottate  le  medesime  soluzioni di cui sopra, fatta salva l'ipotesi
che  l'attestazione  anche dopo la modifica e' idonea per i lavori da
affidare o affidati.
  E)   Per   quanto   riguarda   la   individuazione   degli  effetti
dell'annullamento  dell'attestazione  SOA o del venire in evidenza di
una  delle  condizioni  di  cui all'art. 75, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 nel caso delle associazioni
temporanee  di  imprese, il presupposto logico da cui occorre partire
e'  che  l'annullamento  si  fonda su di un fatto coincidente, in via
sostanziale,  con il difetto dei requisiti per la partecipazione alle
gare,  per stipulare il contratto e per eseguire i lavori, per cui la
situazione  risulta  analoga  a  quella disciplinata dall'art. 75 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999 che appunto sul
difetto  sopravvenuto di taluni requisiti si fonda. Siccome l'art. 94
del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/2000 stabilisce
gli  effetti  del venir meno di taluni dei requisiti anzidetti non vi
e' ragione per non far riferimento ai precetti in questo contenuti al
fine  di  individuare  i  provvedimenti  da  adottare  dalle stazioni
appaltanti nell'ipotesi in esame.
  F)  Un'ulteriore  problematica  concerne,  poi,  il caso delle gare
d'appalto  inferiori a 150.000 euro, per la partecipazione alle quali
non  e'  obbligatoria  l'attestazione SOA (le imprese possono infatti
parteciparvi dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'art. 28
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000). Qualora,
pero',  le  imprese  siano  attestate da una SOA e vogliano avvalersi
dell'attestazione in simili gare, la prova del possesso dei requisiti
di  carattere  speciale  e'  pur sempre fornita mediante l'esibizione
dell'attestazione.  Ne  consegue  che  le  soluzioni  per  il caso di
annullamento di quest'ultima sono le stesse sopra illustrate.
  Sulla base delle suesposte considerazioni, nei casi di annullamento
dell'attestazione  di  qualificazione  o  di  ridimensionamento delle
categorie  e/o  classifiche  di  qualificazione  nonche'  nel caso di
applicazione  dell'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  21  dicembre  1999, n. 554, le stazioni appaltanti devono
tener conto dei seguenti criteri:
    a) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire
in  evidenza  di  un  caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
intervengano   prima  della  pubblicazione  del  bando  di  gara  per
l'affidamento  di un appalto o di una concessione di lavori pubblici,
oppure  dopo la pubblicazione del bando ma prima che scada il termine
per  la presentazione delle offerte, l'impresa non potra' partecipare
alla gara;
    b) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire
in  evidenza  di  un  caso di applicazione dell'art. 75, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
intervengano  dopo  che  sia  scaduto il termine per la presentazione
delle   offerte,   ma   prima   dell'aggiudicazione,  si  esclude  il
concorrente dalla gara e si escute la relativa cauzione provvisoria e
si   segnala  il  fatto  all'Autorita'  per  le  valutazioni  di  sua
competenza;
    c) qualora   l'offerta   dell'impresa  cui  sia  stata  annullata
l'attestazione  SOA,  o  per  la quale sia venuta in evidenza uno dei
casi   di  applicazione  dell'art.  75,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999, n. 554, abbia gia'
contribuito  a  determinare  la  media per il calcolo della soglia di
anomalia, si procedera' al calcolo della nuova soglia e si procedera'
ad aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore
offerta non anomala o al concorrente che abbia presentato la migliore
offerta ritenuta congrua;
    d) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire
in  evidenza  di  uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
intervengano  dopo  l'aggiudicazione,  ma  prima  della  stipula  del
contratto:
      1)       se      si      tratta      dell'attestazione      del
concorrente-aggiudicatario, non si potra' sottoscrivere il verbale di
cui all'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 e si dovra' escludere dalla gara l'aggiudicatario nonche'
escutere  la  relativa  cauzione  provvisoria  e  segnalare  il fatto
all'Autorita'  per  le  valutazioni  di sua competenza; verra' quindi
determinata  la  nuova  soglia di anomalia per procedere ad una nuova
aggiudicazione;
      2)  se  si  tratta  dell'attestazione  di  un  concorrente  non
aggiudicatario, occorrera' effettuare la c.d. prova di resistenza per
valutare  se  l'esclusione  del  ribasso offerto da quell'impresa dal
calcolo  della  media impiegata per la determinazione della soglia di
anomalia,  comporti  una  diversa indicazione dell'aggiudicatario; in
caso affermativo, si dovra' procedere ad una nuova aggiudicazione; in
caso negativo, si confermera' la precedente aggiudicazione; la stessa
soluzione   (prova   di   resistenza,  eventuale  rinnovazione  delle
procedure)  si seguira' nel caso di consegna anticipata dei lavori ex
art.  129,  comma  1,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
554/1999,  anche  se i lavori, anticipatamente consegnati, siano gia'
in corso;
    e) qualora l'annullamento dell'attestazione SOA, oppure il venire
in  evidenza  di  uno dei casi di applicazione dell'art. 75, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
intervengano  dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori
in corso:
      1)  se  si  tratta  dell'attestazione  dell'aggiudicatario,  si
dovra'  annullare  l'aggiudicazione  e  sciogliere  il  contratto con
l'impresa esecutrice, rinnovando la procedura di gara;
      2)  se  si  tratta  dell'attestazione  di  un  concorrente  non
aggiudicatario, si effettuera' la medesima prova di resistenza di cui
sopra;   in   caso   di   esito   positivo  di  tale  prova  (diversa
individuazione dell'aggiudicatario), specie se i lavori siano gia' in
corso,  si  valuteranno  attentamente  i  provvedimenti  da adottare,
tenendo conto dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e
dell'interesse    al   mantenimento   dell'affidamento   dell'impresa
aggiudicataria;
    f) qualora  l'attestazione SOA venga ridimensionata per categorie
e/o  classifiche  si  adotteranno  le  medesime  soluzioni  di cui ai
precedenti punti, fatta salva l'ipotesi che l'attestazione anche dopo
la modifica e idonea per i lavori da affidare o affidati;
    g) qualora  in  una gara d'appalto di importo inferiore a 150.000
euro,  l'impresa  abbia speso in gara l'attestazione SOA e questa sia
stata annullata, si adotteranno le stesse soluzioni sopra illustrate;
    h) qualora  in  una gara d'appalto di importo inferiore a 150.000
euro, venga in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, si adotteranno le stesse soluzioni sopra illustrate;
    i) qualora  l'annullamento  dell'attestazione  SOA o il venire in
evidenza  di  una  delle  condizioni di cui all'art. 75, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 riguardi la
mandataria  o  una mandante di una associazione temporanea di imprese
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
      Roma, 30 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri