AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002 

Procedure in deroga all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e  successive  modificazioni  in  forza  di ordinanze contingibili ed
urgenti in materia di protezione civile. (Determinazione n. 20/2002).
(GU n.206 del 3-9-2002)

                            IL CONSIGLIO

Premesso.
  Sono  pervenute  a  questa Autorita' alcune segnalazioni relative a
presunte irregolarita' commesse da alcune amministrazioni comunali in
ordine all'affidamento di incarico di direzione lavori e responsabile
di  sicurezza  per  i lavori relativi agli interventi di sistemazione
idrogeologica   e   geotecnica,   diretti   a  fronteggiare  i  danni
conseguenti  agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che
nel settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di
Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.
  Per  porre  in  essere  ogni  utile  intervento per fronteggiare le
conseguenze degli eventi calamitosi della fascia ionica della regione
Calabria  e ripristinare le infrastrutture, il Ministero dell'interno
ha  adottato,  in  data  12 settembre  2000, l'ordinanza n. 3081, che
contempla   una  normativa  in  deroga  a  quella  ordinaria  per  la
realizzazione  degli  interventi  da eseguirsi nelle zone interessate
dall'alluvione:  in  particolare,  l'art.  4, comma 5, dell'ordinanza
elenca   le  disposizioni  vigenti  in  materia  che  possono  essere
derogate,  tra  le  quali  anche l'art. 17 della legge n. 109/1994, e
successive modificazioni.
  Con  riferimento  ai lavori in oggetto, alcune stazioni appaltanti,
dopo avere affidato, nell'immediato seguito degli eventi alluvionali,
l'incarico  per  la  redazione  di  uno  studio  preliminare e per la
redazione  del  progetto  esecutivo  a gruppi di progettisti esterni,
successivamente  (talora a distanza anche di due anni dall'alluvione)
affidavano  l'incarico  di  direzione  lavori  e  responsabile  della
sicurezza  per  i  lavori  su  indicati ad una pluralita' di soggetti
diversi  da quelli gia' in precedenza incaricati della progettazione,
in  contrasto,  ad  avviso  degli  esponenti,  con  la  regola di cui
all'art.  17,  comma  14,  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, e
successive  modificazioni,  secondo  cui  la  direzione dei lavori va
affidata  con  priorita'  al  progettista  incaricato,  in carenza di
personale tecnico dell'amministrazione.
  Venivano,  pertanto,  prospettate  due questioni: la prima relativa
alla  vigenza,  con  riferimento ai lavori in oggetto, dei criteri di
cui  all'ordinanza  3081/2000 e, dunque, alla perdurante operativita'
della  deroga  espressa  all'art.  17  della  legge  n.  109/1994,  e
successive   modificazioni,   atteso  il  decorso  di  due  anni  tra
l'adozione   dell'ordinanza   e  la  delibera  di  affidamento  della
direzione lavori; la seconda relativa all'applicabilita' della deroga
medesima  all'art. 27 della stessa legge quadro, il quale non risulta
espressamente derogato dall'ordinanza di cui trattasi.
Considerato.
  I   problemi   interpretativi  di  cui  agli  indicati  quesiti  si
ricollegano,  in  primo  luogo,  alla questione concernente la natura
giuridica  dell'ordinanza  n.  3081/2000.  Tale provvedimento trova i
suoi   presupposti  nell'urgenza  di  "porre  in  essere  ogni  utile
intervento  per  favorire  il ritorno alle normali condizioni di vita
delle  popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive
e  il  ripristino  delle  infrastrutture" e contempla, all'art. 4, la
possibilita'  per  i "soggetti attuatori", nel caso di impossibilita'
dell'utilizzazione   delle   strutture  pubbliche,  di  "affidare  la
progettazione  degli  interventi  ricompresi nel piano anche a liberi
professionisti  avvalendosi,  ove  occorra,  delle  deroghe di cui al
successivo  comma  5",  a  norma  del  quale "per l'affidamento delle
progettazioni e la realizzazione degli interventi e' autorizzata, nel
rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento,  la  deroga alle
sottoelencate  norme:  [...]  legge  11  febbraio  1994, n. 109 [...]
articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34".
  Come e' noto, le ordinanze extra ordinem c.d. "di necessita'", sono
provvedimenti   che   si   riferiscono   ad  evenienze  di  carattere
eccezionale, determinate da un fatto imprevisto, per le quali sarebbe
impossibile    l'utilizzazione    dei   normali   mezzi   predisposti
dall'ordinamento:   la  loro  adozione,  quindi,  e'  giustificata  e
legittimata  dal  verificarsi  di  una  situazione  sopravvenuta, che
presenti  il  carattere dell'eccezionalita' - come un evento naturale
straordinario  (terremoto,  inondazione,  incendio, epidemia, ecc.) -
per  cui  si  impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i
tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia
(Cons. Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Cons. Stato, 11 aprile 1990, n.
369; Cons. Stato, 21 dicembre 1984, n. 960).
  Le  ordinanze  in  questione, pertanto, attengono strettamente alla
necessita'   di   provvedere  in  ordine  a  situazioni  di  pericolo
eccezionali  ed  imprevedibili, che non possono essere immediatamente
eliminate  con il ricorso agli altri mezzi offerti dall'ordinamento e
alle  quali  deve  porsi  rimedio  senza  indugio.  Una  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  proprio  perche'  indotta  da  una situazione
eccezionale,  non trova logica giustificazione ove permanga sine die,
ma  solo  se  la  sua efficacia sia limitata nel tempo e circoscritta
alla persistenza della menzionata situazione.
  Difatti  le  situazioni  eccezionali  ed  imprevedibili  richiedono
interventi  urgenti, ma quando questi non siano assunti le situazioni
si  consolidano,  per  cosi'  dire, con il trascorrere del tempo e da
situazioni  dell'anzidetta  natura  divengono  situazioni  di disagio
abitativo,   di   difficolta'   di   vita   sociale,  di  stagnazione
dell'attivita'  produttiva,  di  carenza  di  infrastrutture che sono
proprie  non  soltanto  dei luoghi colpiti da eventi calamitosi ma di
tante  parti  del  territorio  nazionale. Non solo, ma l'attenuazione
delle garanzie che discende dagli interventi in deroga non trova piu'
alcun  sostegno logico o funzionale quando il decorso del tempo sta a
dimostrare  che  non  esiste o non e' stata efficace la situazione di
urgenza a indurre interventi della stessa natura.
  Occorre, inoltre, osservare che, come specificato dall'art. 5 della
legge  24 febbraio 1992, n. 225, le "ordinanze [...] devono contenere
l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare".
  Ora, a fronte della chiara lettera della legge e sulla scorta delle
osservazioni  appena  svolte,  e'  di  tutta  evidenza  che la deroga
contenuta  nell'art. 4 dell'ordinanza n. 3081/2000 afferisce, ai fini
che  qui interessano, esclusivamente all'art. 17 e non anche all'art.
27  della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, tenuto anche
conto  del fatto che, come ribadito dall'art. 5, comma 2, della legge
n.  225/1992,  le  ordinanze in questione devono essere adottate "nel
rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico". Ed e'
significativo,  a  tal proposito, quanto affermato dall'Autorita' con
la determinazione del 5 aprile 2000, n. 21: "[...] se e' pur vero che
le  determinazioni  commissariali  in esame sono state adottate sulla
base  di  una  potesta'  di  ordinanza  che consente di derogare alle
ordinarie  disposizioni  vigenti  e'  altrettanto vero, tuttavia, che
l'esercizio  di  tale  potesta' di deroga e' da ritenere precluso con
riferimento  ai principi generali dell'ordinamento; e con particolare
riferimento   alla   protezione  civile  e',  inoltre,  richiesta  la
necessita' di una specifica motivazione e di una puntuale indicazione
delle norme cui si intende derogare".
  Ne  discende  che,  nel  caso  di  specie,  quand'anche  si  voglia
ammettere  la  legittimita'  della  deroga all'art. 17 della legge n.
109/1994,  resta  fermo  quanto previsto dall'art. 27, comma 4, della
legge  quadro,  in  base  anche  al  principio per cui ubi lex voluti
dixit, ubi noluit, tacuit.
  L'incarico  di  direzione  lavori doveva, pertanto, essere affidato
con  le  modalita' prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999  e  dall'art.  123  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica  n.  554/1999,  anche  perche',  come
riconosciuto  da unanime giurisprudenza, e' illegittimo l'affidamento
dell'incarico della direzione dei lavori ad un professionista diverso
da  quello  gia' incaricato della redazione del progetto, giacche' la
priorita'  del  progettista  nella  nomina  del direttore dei lavori,
sancita dall'art. 17, comma 14, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni  ha  lo  scopo di garantire alla stazione appaltante un
minor  onere  nella liquidazione dei compensi nonche' di semplificare
l'individuazione  delle  responsabilita'  professionali,  per  cui e'
applicabile  in  ogni  caso  di  progettazione esterna (TAR Campania,
Napoli, sez. IV, 3 novembre 1997, n. 2499).
  Per  le  considerazioni  sopra esposte, il Consiglio dell'Autorita'
accerta che:
    a)  le  ordinanze  contingibili  ed urgenti possono derogare alle
ordinarie  disposizioni  vigenti  in  tema  di  lavori  pubblici, ma,
proprio  perche'  consegue ad una situazione eccezionale, tale deroga
non  puo' permanere sine die, ma deve essere necessariamente limitata
nel   tempo   e   circoscritta   alla  persistenza  della  menzionata
situazione;
    b)  le  ordinanze  adottate  per l'attuazione degli interventi di
emergenza,  al  verificarsi  di  eventi di calamita' naturali, devono
contenere  l'indicazione  delle  principali  norme  a  cui si intende
derogare; la suddetta deroga e' circoscritta esclusivamente alle sole
norme  esplicitamente  richiamate  e,  pertanto,  la deroga esplicita
all'art.  17  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive
modificazioni,  non implica la deroga all'art. 27 della legge stessa,
in quanto non espressamente richiamato.
    Roma, 30 luglio 2002
                                                 Il presidente: Garri