MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 agosto 2002 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per  legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sielte, unita' di
Cagliari,  Catanzaro,  Cosenza,  Oristano, Reggio Calabria e Sassari.
(Decreto n. 31371).
(GU n.210 del 7-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'11  gennaio 1999, registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data 20 gennaio 1999, con il quale sono
stati   predeterminati   obiettivi   e  criteri  selettivi  circa  le
condizioni  e  i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al
sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
  Visto  il  decreto-legge  3  maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge  2 luglio 2001, n. 248, e in particolare
l'art. 2, comma 1, punti a) e b);
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con il Ministro del tesoro e della
programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla
Corte  dei  conti in data 1 agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78,
predisposto  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, punti a) e b), della
citata legge n. 248/2001;
  Visto  l'art.  52,  comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
che  dispone,  tra  l'altro,  che  il  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze   puo'   disporre   il   completamento  degli  interventi  di
integrazione  salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del
decreto interministeriale sopra citato;
  Visto  il  decreto  interministeriale  n. 31273 del 28 giugno 2002,
registrato  dalla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n.
5,  foglio  n. 372, con il quale e' stato disposto il rifinanziamento
dei   trattamenti   di   cui   agli   articoli  1  e  5  del  decreto
interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  8  gennaio  2002  presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, tra la societa'
Sielte  S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria,
con  il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  ai  sensi  del  sopra richiamato art. 1 del
decreto  interministeriale  n.  30012  del 6 giugno 2001, riguarda un
numero massimo di lavoratori pari a 1.184 unita';
  Visto  il  successivo  verbale  siglato  in data 13 marzo 2002, che
recepisce  ed integra il sopracitato verbale dell'8 gennaio 2002, con
il  quale  si  e' precisato che il ricorso alla Cigs interessera' 865
lavoratori  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto interministeriale n.
30012  e  319  lavoratori  ai  sensi dell'art. 1 del suddetto decreto
interministeriale;
  Vista  l'istanza  presentata dalla predetta societa' Sielte S.p.a.,
codice  Istat  45.34.0,  intesa  ad  ottenere la proroga del suddetto
trattamento  in  favore  dei  propri  dipendenti sospesi dal lavoro o
lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1 gennaio
2002 al 30 giugno 2002;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, dell'art. 2, comma 1,
punto  a), del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge 2 luglio 2001, n. 248, nonche' dell'art.
1,  del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto  con il Ministro del tesoro e della programmazione economica
n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1
agosto  2001, registro n. 6, foglio n. 78, e' concessa la proroga del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale in favore di n.
319  lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o lavoranti ad orario ridotto,
dipendenti dalla Sielte S.p.a., sede legale in S. Gregorio di Catania
(Catania), unita' di:
    Cagliari, per un numero massimo di 48 unita' lavorative;
    Oristano, per un numero massimo di 28 unita' lavorative;
    Sassari, per un numero massimo di 55 unita' lavorative;
    Cosenza, per un numero massimo di 108 unita' lavorative;
    Catanzaro, per un numero massimo di 70 unita' lavorative;
    Reggio Calabria, per un numero massimo di 57 unita' lavorative;
  Codice  Istat  45.34.0  (n.  matricola  I.N.P.S. 7038539243) per il
periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  La  misura  del  predetto trattamento di cui all'art. 1. e' ridotta
del 20%.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto, al fine di
consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo  delle  somme  allo  scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 agosto 2002
                                       Il direttore generale: Achille