MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Kanaan Chebli Adele di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.208 del 5-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Kanaan  Chebli Adele,
cittadina  francese, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Docteur
en  medicine",  conseguito  in  Libano,  equiparato  dalla Francia al
titolo  di  medico che si consegue in Francia, ai fini dell'esercizio
in Italia della professione di medico chirurgo;
  Considerato  che  non  e'  stata  ancora  recepita nell'ordinamento
italiano  la  direttiva 19/2001/CE, che regolamenta il riconoscimento
di  formazioni  non conseguite interamente in Paesi comunitari e che,
pertanto,  non  esiste  una  procedura specifica per tali fattispecie
nell'ordinamento interno;
  Vista la sentenza in data 14 settembre 2000 (C-238/98) con la quale
la  Corte  di  giustizia  della  Comunita'  europea  ha stabilito che
"quando, in una situazione non disciplinata da una direttiva relativa
al  reciproco  riconoscimento  dei  diplomi, un cittadino comunitario
presenta   un'istanza   di   autorizzazione   all'esercizio   di  una
professione  il  cui  accesso,  secondo  la  normativa  nazionale, e'
subordinato   al   possesso   di   un  diploma  o  di  una  qualifica
professionale,   o  anche  a  periodi  di  tirocinio,  le  competenti
autorita'  dello  Stato  membro interessato sono tenute a prendere in
considerazione  l'insieme  dei  diplomi, certificati ed altri titoli,
nonche'   l'esperienza   acquisita   dall'interessato   nel  settore,
procedendo  ad  un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate
da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni
e le qualifiche richieste dalle norme nazionali";
  Ritenuto,  quindi,  di  dover  valutare il percorso formativo della
sig.ra Kanaan Chebli Adele;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero,  a  norma  dell'art. 1, comma 6,
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli  articoli  49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999,
che   disciplinano   il   riconoscimento   dei  titoli  professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero, che
estende  l'applicazione  delle  norme  contenute  in  tale decreto ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, la quale, nella riunione del
2  luglio  2002  ha  ritenuto che il titolo professionale in possesso
della  richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dalla normativa
vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato  all'iscrizione  all'albo  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  "Docteur en Medicine", rilasciato in data 15 giugno
1986 dall'Universita' Saint Joseph della citta' di Beirut alla sig.ra
Kanaan  Chebli  Adele,  cittadina  francese,  nata  ad  Hadeth-Baabda
(Libano)  il  12  settembre  1962,  successivamente  equiparato dalla
Francia   al  titolo  di  medico  che  si  consegue  in  Francia,  e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.  La dott.ssa Kanaan Chebli Adele e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola