MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 agosto 2002 

Riconoscimento al sig. Gori Fernando di titolo di studio estero quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
medico chirurgo.
(GU n.208 del 5-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig. Gori Fernando, cittadino
italiano,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  medico,
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 2 luglio
2002;
  Ritenuto  che  il  titolo professionale in possesso del richiedente
soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato   all'iscrizione   all'albo   dei   medici  chirurghi  ed
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medico,  rilasciato  in  data  24 novembre 1980
dall'"Universidad  de  Buenos Aires" al sig. Gori Fernando, cittadino
italiano,  nato  a  Buenos  Aires (Argentina) il 24 febbraio 1955, e'
riconosciuto  quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
  2.  Il  dott. Gori Fernando e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola