MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2002 

Mancato  riconoscimento  alla  sig.ra  Bisi  Angelucci Sonja Maria di
titolo  di  studio  estero quale titolo abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di psicologo.
(GU n.212 del 10-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra Bisi Angelucci Sonja Maria, nata il
25 marzo 1949 a Silandro, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologo;
  Preso  atto  che  e'  in  possesso  del titolo accademico laurea in
materie letterarie conseguita presso la facolta' di lettere di Padova
come attestato in data 25 marzo 1974; del titolo accademico di laurea
in pedagogia conseguita presso il Magistero di Verona, come attestato
in  data  5 luglio  1993;  del  diplom  in  analytischer  psychologie
conseguito  presso  "C.G.  Jung  Institutes Zurich" come attestato in
data 7 novembre 1987;
  Considerato   che   la   sig.ra  Bisi  Angelucci  e'  iscritta  nel
Psycotherapeutinliste,  come psychotherapeuten come attestato in data
5 ottobre  1995 dal Ministero federale per la sanita' e la tutela dei
consumatori  austriaco,  ai  sensi degli articoli 17 e 12 della legge
sulla  psicoterapia,  G.U.  federale austriaca n. 361/1990, a seguito
del   riconoscimento   dell'equipollenza  del  titolo  conseguito  in
Svizzera;
  Rilevato  che,  la  professione  di psicoterapeuta in Italia ha una
connotazione   professionale   autonoma   rispetto   a  quella  dello
psicologo, infatti e' necessario essere prima iscritti all'albo degli
psicologi  e  solo  dopo  aver conseguito una formazione quadriennale
accademico  professionale nell'ambito dell'attivita' psicoterapeutica
si puo' ottenere l'accesso alla professione di psicoterapeuta;
  Viste   le   determinazioni   della   Conferenza  dei  servizi  del
28 settembre 1999;
  Considerato  che  la  professione  di  psicologo,  di cui l'istante
chiede il riconoscimento, in Austria e' regolamentata, la richiedente
doveva   dimostrare   -   a   prescindere  dalla  sua  formazione  in
psicoterapia  -  o l'iscrizione all'albo degli psicologi in Austria o
provare il possesso dei requisiti per l'accesso alla professione come
richiesto con la nota del 24 luglio 2000;
  Ritenuto che l'onere di allegare tutta la documentazione necessaria
per  lo  svolgimento  della  procedura  di  riconoscimento del titolo
professionale   -  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo - incombe necessariamente sullo stesso richiedente;
  Considerato  che,  nonostante il tempo trascorso dalla richiesta di
questa  amministrazione  la sig.ra Bisi Angelucci non ha provveduto a
trasmettere la documentazione suindicata;
  Ritenuto  che  in  mancanza di tali documenti la procedura non puo'
essere utilmente proseguita;
                              Decreta:
  La  domanda  della  sig.ra  Bisi  Angelucci  Sonja  Maria,  nata il
25 marzo  1949  a  Silandro, cittadina italiana, volta ad ottenere il
riconoscimento del titolo di cui in premessa, quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione
in Italia, e respinta.
    Roma, 27 agosto 2002
                                  Il vice capo del Dipartimento: Neri