MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2002 

Riconoscimento  al  sig.  Klaus  Rudiger  Franck  di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di ingegnere.
(GU n.213 del 11-9-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista l'istanza del sig. Klaus Rudiger Franck nato il 6 luglio 1957
a  Oberhausen  (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento  del  titolo accademico professionale zeugnis uber die
diplom-hauptprufung  diplom-ingenieurs FH conseguito il 10 marzo 1982
presso   la   "Universitat   Fridericiana   zu   Karlsruhe"  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso atto che e' in possesso del titolo accademico (Germania);
  Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza
professionale, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 1 luglio 2002;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
  Vista  la  nuova  domanda  presentata  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;
  Ritenuto   pertanto   che   il  richiedente  abbia  una  formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione di ingegnere e dell'iscrizione all'albo nella sez.
A,  settore  industriale,  per cui non appare necessario applicare le
misure compensative;
                              Decreta:
  Al  sig.  Klaus  Rudiger Franck, nato il 6 luglio 1957 a Oberhausen
(Germania),  cittadino  tedesco,  e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  -  sez.  A,  settore  industriale  -  e  l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 27 agosto 2002
                                  Il vice capo del Dipartimento: Neri