MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 2 settembre 2002, n. 6 

Attivita'   dei   comitati  etici  istituiti  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 18 marzo 1998.
(GU n.214 del 12-9-2002)
 
 Vigente al: 12-9-2002  
 

  La  presente  circolare  ha  lo  scopo  di  favorire  i processi di
valutazione  dei  protocolli  di ricerca sui medicinali, da parte dei
comitati  etici  istituiti  ai  sensi dei decreti del Ministero della
salute  del 18 marzo 1998, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 28 maggio 1998.
  Al   fine   di   una   interpretazione   omogenea  delle  procedure
autorizzative,  da parte dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni
cliniche  (proponenti  le  ricerche  cliniche  e  comitati etici), si
ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:
  1. Regole per la trasparenza dei dati e la loro pubblicazione.
  E'  impegno  esplicito  dello  sponsor ed oggetto di valutazione da
parte dei comitati etici:
    a) rendere  pubblici  e  in maniera tempestiva i dati utilizzando
anche   la   sezione   specifica  dell'Osservatorio  nazionale  sulle
sperimentazioni  cliniche,  presente  presso  la  Direzione  generale
valutazione           medicinali          e          farmacovigilanza
(http://oss-sper-clin.sanita.it);
    b)  non interrompere la sperimentazione stessa, se non sulla base
di   una   procedura   pre-definita  di  valutazione,  esplicitamente
concordata,   e   debitamente   documentabile,  con  il  coordinatore
scientifico e/o il coordinatore clinico dello studio;
    c) non   approvare  protocolli  di  ricerca  che  non  contengano
informazioni  sufficienti  per  valutare questi due aspetti (o, ancor
piu',   che   prevedono   misure   in   qualsiasi  modo  contrarie  o
restrittive);
    d) motivare le decisioni (sia positive, sia negative) assunte dai
C.E.  rispetto  ai  diversi  protocolli rendendo esplicite le ragioni
relative  ai  contenuti,  gli  aspetti  metodologici, la fattibilita'
locale.
  2. Studi clinici non interventistici ("osservazionali").
  2.1.  Si  definisce  sperimentazione  non interventistica la studio
centrato  su  problemi  e  patologie nel cui ambito i medicinali sono
prescritti  nel  modo  consueto conformemente alle condizioni fissate
nell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio.  L'inclusione del
paziente  in  una  determinata strategia terapeutica non e' decisa in
anticipo  dal protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale
pratica  clinica  e  la decisione di prescrivere il medicinale e' del
tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio.
  2.2.  I  protocolli  di  ricerca  devono  adottare  una metodologia
particolarmente  rigorosa,  dato che i risultati non sono protetti da
procedure  di  allocazione  randomizzata  di pazienti e/o interventi.
Come  per  gli  studi  clinici randomizzati devono essere definiti in
modo univoco e coerente:
    a) le motivazioni e le ipotesi della ricerca;
    b) le attese dello studio;
    c) i criteri di analisi e di interpretazione dei risultati (siano
questi  intesi  come  descrittivi  o  tali da suggerire, documentare,
confermare relazioni di casualita);
    d) la proposta di analisi statistiche appropriate.
  2.3.   Valgono   per  gli  studi  osservazionali  tutte  le  regole
applicabili alle sperimentazioni cliniche per quanto riguarda:
    a) la  trasparenza  delle  sponsorizzazioni ed i relativi aspetti
economici;
    b) la proprieta' dei dati e la trasparenza dei risultati;
    c) il  rispetto  dei  diritti  dei  partecipanti alla ricerca per
quanto  concerne  le  informazioni  sullo  studio  e  la tutela della
privacy;
    d) la  possibilita'  di  individuare  un comitato scientifico che
abbia la responsabilita' della gestione/conduzione dello studio.
  2.4.  Gli  studi clinici dei medicinali di tipo non interventistico
"osservazionali" devono essere notificati ai comitati etici locali in
cui  opera il ricercatore interessato. In base allo specifico statuto
di  istituzione dei singoli comitati etici, questi potranno procedere
ad una formale approvazione oppure ad una semplice presa d'atto.
  2.5.  Nessun  costo  aggiuntivo  sostenuto  per  la conduzione e la
gestione  degli  studi  osservazionali  deve  gravare  sui  fondi del
Servizio sanitario nazionale.
  3.  Aspetti  amministrativi  relativi alle sperimentazioni cliniche
dei medicinali e agli studi osservazionali.
  Fatta  salva  l'autonomia  decisionale delle strutture coinvolte di
definire  quote di pagamento per l'esame dei protocolli di studio che
vengono  presentati, si sottolinea l'opportunita' di adottare criteri
di  ragionevolezza  per  gli aspetti economici relativi all'attivita'
istruttoria  dei  comitati, fino eventualmente a prevedere una totale
esenzione, per:
    a) per  studi  promossi  dai  ricercatori  operanti  nel Servizio
sanitario nazionale;
    b) nel  caso  di  ricerche sponsorizzate da societa' scientifiche
e/o istituti e associazioni che non hanno fini di lucro;
  quanto  sopraindicato si applica in special modo per protocolli che
prevedono  il coinvolgimento di molte strutture (studi multicentrici)
per  i  quali  il  pagamento  di quote ai singoli comitati etici puo'
limitare o impedire la conduzione dello studio stesso.
  3.1.  E'  compito  e  responsabilita' dei comitati etici verificare
(eventualmente richiedendo documentazione supplementare) la effettiva
indipendenza da sponsor industriali dei proponenti di cui ai punti a)
e b), per quanto riguarda l'ideazione e la gestione complessiva delle
ricerche e dei loro risultati.
    Roma, 2 settembre 2002

                                        Il dirigente generale
                                  per la valutazione dei medicinali
                                        e la farmacovigilanza
                                                 Martini