MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 luglio 2002 

Determinazione  dei  termini  per  la  presentazione delle domande di
autorizzazione  integrata  ambientale, per gli impianti di competenza
statale, ai sensi del decreto legislativo n. 372/1999.
(GU n.229 del 30-9-2002)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372, recante
attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
  Visto  in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4
agosto  1999,  n.  372,  ai  sensi  del  quale l'autorita' competente
stabilisce  il  calendario  delle scadenze per la presentazione delle
domande   di   autorizzazione  integrata  ambientale  degli  impianti
esistenti;
  Visto  il  combinato  disposto dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 5,
comma  4,  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, secondo cui
l'autorizzazione  integrata  ambientale  e'  rilasciata  nel rispetto
delle  linee  guida  concernenti  l'individuazione  e l'utilizzazione
delle  migliori  tecniche  disponibili e del decreto di emanazione di
tali linee guida;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997,  n.  59", ed, in particolare, l'art. 29, comma 2, lettera g), e
l'art. 71;

                                Emana
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
Impianti  di  produzione  di energia elettrica di potenza superiore a
                           300 MW termici

  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, i
gestori degli impianti esistenti, di cui all'art. 2, punti 3 e 4, del
decreto  legislativo  del  4  agosto 1999, n. 372, limitatamente agli
impianti di produzione di energia elettrica individuati dall'art. 29,
comma  2,  lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
presentano apposita domanda entro i seguenti termini:
    a) tra  il  30 aprile 2003 ed il 30 giugno 2003, per gli impianti
con potenza termica superiore a 2.999 MW termici;
    b)  tra  il  1 luglio 2003 ed il 31 agosto 2003, per gli impianti
con potenza termica compresa tra 1.500 e 2.999 MW termici;
    c) tra  il  1  settembre  2003  ed  il  31  ottobre 2003, per gli
impianti con potenza termica compresa tra 800 e 1.499 MW termici
    d) tra  il  1  novembre  2003  ed  il  31  dicembre 2003, per gli
impianti con potenza termica compresa tra 300 e 799 MW termici.
  2.  Nel  caso in cui il decreto di emanazione delle linee guida per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili,  previsto  dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 372 del 1999, non sia pubblicato almeno novanta giorni prima delle
scadenze  stabilite  nel  comma  precedente,  i gestori presentano la
domanda di autorizzazione integrata ambientale entro:
    90 giorni dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti di
cui al comma 1, lettera a);
    120  giorni  dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti
di cui al comma 1, lettera b);
    150  giorni  dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti
di cui al comma 1, lettera c);
    180  giorni  dalla pubblicazione di tale decreto per gli impianti
di cui al comma 1, lettera d);
  3.  Le  domande di autorizzazione integrata ambientale previste dal
presente  articolo  devono  essere  trasmesse  alla  Direzione per la
valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
    Roma, 24 luglio 2002
                                                Il Ministro: Matteoli