MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 settembre 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  F.A.I.,  unita'  di  Soliera.  (Decreto n.
31459).
(GU n.230 del 1-10-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista la sentenza n. 45 del 4 aprile 2002 pronunciata dal tribunale
di Modena che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. F.A.I.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 aprile 2002;
  Vista  la  nota  del  26  luglio  2002,  con  la  quale il curatore
fallimentare  ha  comunicato  che  in  data 10 luglio 2002 il giudice
delegato  ha depositato il decreto di trasferimento della societa' in
questione ad una azienda aggiudicataria, tramite asta pubblica, e che
i  dipendenti  ancora  in  forza  alla  societa'  fallita, sono stati
trasferiti presso l'aggiudicataria stessa;
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  limitatamente  al periodo dal 9 aprile 2002 al 10 luglio
2002;
                              Decreta:
  Per   le   motivazioni  in  premessa  esplicitate,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  F.A.I.,  con  sede  in Soliera
(Modena),  unita'  in  Soliera  (Modena), per un massimo di 46 unita'
lavorative,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, limitatamente al periodo dal
9 aprile 2002 al 10 luglio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Avverso    il    presente    provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale   o   ricorso   straordinario   al  Presidente  della
Repubblica  entro,  rispettivamente,  sessanta  o  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento medesimo.
    Roma, 11 settembre 2002
                                       Il direttore generale: Achille