MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 settembre 2002 

Integrazione  al  decreto  direttoriale 11 settembre 2002 concernente
"Autorizzazione   all'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia  2002 destinati a dare vini
V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola 2002/2003, nella regione
Piemonte".
(GU n.232 del 3-10-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuvee"  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione
Piemonte,  con  il  quale  la  stessa  ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2002, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Visto  il  decreto direttoriale 11 settembre 2002, che autorizza le
operazioni di cui sopra;
  Vista    l'ulteriore    richiesta    presentata    dall'assessorato
all'agricoltura   regione   Piemonte   intesa   ad   ottenere  alcune
integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del decreto sopra citato;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  testo  del comma 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale
11  settembre 2002 concernente "Autorizzazione all'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti della vendemmia 2002
destinati  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna vitivinicola
2002/2003, nella regione Piemonte" e' sostituito per intero dal testo
appresso riportato:
  "1.  Nella  campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare
il  titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    Albugnano,  Asti,  Barbaresco,  Barbera  d'Alba,  Barbera d'Asti,
Barbera  del  Monferrato,  Barolo,  Boca,  Brachetto d'Acqui o Acqui,
Bramaterra,  Canavese,  Carema,  Colli  Tortonesi,  Collina Torinese,
Colline  Novaresi,  Colline  Saluzzesi, Cortese dell'Alto Monferrato,
Coste  della  Sesia,  Dolcetto  d'Acqui,  Dolcetto  d'Alba,  Dolcetto
d'Asti, Dolcetto delle Langhe Monregalesi, Dolcetto di Diano d'Alba o
Diano  d'Alba,  Dolcetto  di Dogliani, Dolcetto di Ovada, Erbaluce di
Caluso  o  Caluso,  Fara,  Freisa  d'Asti, Freisa di Chieri, Gabiano,
Gattinara,  Gavi  o  Cortese  di  Gavi,  Ghemme,  Grignolino  d'Asti,
Grignolino  del  Monferrato,  Casalese,  Langhe,  Lessona,  Loazzolo,
Malvasia  di  Casorzo  d'Asti,  Malvasia  di  Castelnuovo  don Bosco,
Monferrato,  Nebbiolo  d'Alba, Piemonte, Pinerolese, Roero, Rubino di
Cantavenna,   Ruche'  di  Castagnole  Monferrato,  Sizzano,  Valsusa,
Verduno Palaverga o Verduno, Cisterna d'Asti".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 23 settembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate