AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 23 settembre 2002, n. 7 

Settore   Tabacco   -   Procedure   e   adempimenti   finalizzati  al
riconoscimento delle Associazioni di produttori per il raccolto 2003.
(GU n.232 del 3-10-2002)
 
 Vigente al: 3-10-2002  
 

                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale       delle      politiche
                                  comunitarie   e   internazionali  -
                                  Div. VII - Div. FEOGA
                                  All'A.P.T.I.
                                  Al1'UNITAB
                                  Alla Coldiretti - Dip. Econ. Co.
                                  All'O.N.T. Italia
                                  Alla Conf.ne Italiana Agricoltori
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla COPAGRI
                                  Alla F.AGR.I
                                  Alla                Confcooperative
                                  Federagroalimentare
                                  All'ANCA Lega Coop
                                  Alla O. I. Interbright
                                  Alla O. I. Interorientali
                                  All'Associazione Interprofessionale
                                  Tabacco
                                  All'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani
                                  Alla S.G.S.
                                  All'Ufficio Tecnico - Sede
                                      e, per conoscenza:
                                  Al  Comando Carabinieri - Politiche
                                  agricole

  In applicazione della normativa comunitaria recata dal reg.to UE n.
2848 della Commissione del 22 dicembre 1998, titolo II, capitolo I, e
dal  reg.to  UE  n. 2162/99 della Commissione del 12 ottobre 1999 che
modifica  il  reg.to  UE  n.  2848/98,  si  riportano  di  seguito le
modalita' operative a cui le associazioni devono ottemperare, ai fini
del  riconoscimento,  o del mantenimento dello stesso per il raccolto
2003.

                     Obblighi dell'associazione
  L'associazione deve:
    a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
    b) essere  stata  costituita  al  fine  di  adeguare in comune la
produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
    c) determinare  e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di
produzione  e  d'immissione  sul  mercato,  segnatamente  per  quanto
riguarda  la  qualita'  dei  prodotti  e  l'applicazione  di pratiche
colturali,  nonche'  procedere eventualmente all'acquisto di sementi,
concimi e altri mezzi di produzione;
    d) disporre  di  uno  statuto  che ne disciplini l'attivita' e ne
limiti  le  finalita' al settore del tabacco greggio; lo statuto deve
prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:
      di  immettere  sul  mercato  tutta  la  produzione destinata ad
essere commercializzata tramite l'associazione;
      di conformarsi alle norme comuni di produzione;
    il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:
      1) l'associazione di produttori non puo' esercitare l'attivita'
di prima trasformazione del tabacco;
      2)  un  produttore  di  tabacco  non puo' appartenere a piu' di
un'associazione;
    e) disporre, ai sensi del Regolamento CE n. 2848/98, di attestati
di quote per una quantita' non inferiore a 2.700 tonnellate;
    f) prevedere  nello  statuto,  disposizioni  che attribuiscono ai
membri  la facolta' di recedere dall'associazione, con effetto per il
raccolto successivo, a condizione che:
      siano stati associati per un periodo di almeno un anno;
      ne  diano  comunicazione  scritta  all'associazione entro il 31
ottobre  (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di
invio della comunicazione di recesso).
  Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative
o  regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione
o  i  suoi  creditori,  in  determinati  casi,  contro le conseguenze
finanziarie  che  potrebbero  derivare dal recesso dei membri, ovvero
impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;
    g) escludere,  all'atto  della  costituzione  e  per tutte le sue
attivita',  qualsiasi  discriminazione contraria al funzionamento del
Mercato   comune   e  all'attuazione  degli  obiettivi  generali  del
Trattato,  e  in  particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla
nazionalita' o sul luogo di stabilimento:
      dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
      dei suoi partner economici;
    h) avere   personalita'   giuridica   o  possedere  la  capacita'
necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto
di diritti e di obblighi;
    i) tenere  una  contabilita'  tale  da  permettere  all'autorita'
competente  di  esercitare  un  controllo completo sull'utilizzazione
dell'aiuto specifico;
    j) non  avere una posizione dominante nella Comunita', salvo cio'
sia  necessario  al conseguimento delle finalita' enunciate dall'art.
39 del Trattato;
    k) prevedere  inoltre  nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi
membri  l'osservanza  delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al
piu' tardi a decorrere dalla data:
      dalla quale ha effetto il riconoscimento;
      dalla   loro   adesione,   qualora   sia  stata  posteriore  al
riconoscimento.
  Relativamente  alla lettera e), si fa presente che con circolari n.
167/G del 2 marzo 1999 e n. 72/G del 24 maggio 2000, il MI.P.A.F., in
applicazione  della  normativa comunitaria ha fissato per il raccolto
1999  il  limite  quantitativo  a tonnellate 2.700. Considerato che a
tutt'oggi  non  e'  stata  emanata  alcuna disposizione che vari tale
limite  quantitativo, anche per il raccolto 2003 viene considerato il
limite  quantitativo  di  2.700  tonnellate,  gia'  stabilito  per  i
raccolti dal 1999 al 2002.
  Relativamente  alla lettera g), si evidenzia che il reg.to UE della
Commissione   n.   2162/99  del  12  ottobre  1999  ha  integrato  le
disposizioni  stabilite  all'art. 3 del reg.to n. 2848/98, prevedendo
che   l'associazione   di  produttori  puo'  limitare  il  suo  campo
d'attivita'  ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo
produttore che produce tabacco, sia all'interno che all'esterno delle
zone  di  produzione  in questione, puo' tuttavia diventare membro di
tale   associazione   di   produttori  per  la  totalita'  della  sua
produzione,  a  condizione  che  la parte principale di essa provenga
dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.

                      Domanda e documentazione
  Al fine di consentire all'AGEA di adottare i provvedimenti relativi
al riconoscimento:
    le  associazioni  che  richiedono  il riconoscimento per la prima
volta dovranno inviare al seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco,
via Palestro n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 23 ottobre 2002
(a  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  di accettazione dell'AGEA) la
seguente documentazione:
      1) domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante,
con  allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e
copia del documento attestante il possesso della P. Iva e C.F.;
      2) atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione;
      3)  domanda  e  delibera  di  adesione  delle  cooperative  e/o
associazioni aderenti;
      4)  atto  costitutivo  e  statuto  aggiornato  di  ogni singola
cooperativa e/o associazione aderente;
      5) estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione;
    le  associazioni di produttori gia' riconosciute, in applicazione
del  reg.to n. 2848/98 e del reg.to n. 2162/99, per il raccolto 2002,
al  fine  di  ottenere  il  mantenimento del riconoscimento, dovranno
inviare  al  seguente indirizzo: AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro
n. 81 - 00185 Roma, entro e non oltre il 15 novembre 2002 (fara' fede
il timbro di accettazione dell'AGEA), la seguente documentazione:
      1)  domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto
2003,  firmata  dal  legale rappresentante, con allegata la copia del
documento  di  riconoscimento dello stesso, comunicando, altresi', se
la  propria  base  associativa ha subito variazioni o meno rispetto a
quella gia' in possesso dell'AGEA per il raccolto 2002;
      2)  modifiche  apportate  all'atto  costitutivo  e allo statuto
dell'associazione,   intervenute  successivamente  al  riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2002;
      3)  domanda  e  delibera  di  adesione di nuove cooperative e/o
associazioni  che  hanno  aderito  successivamente  al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2002;
      4)  atto  costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative
e/o  associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento
ottenuto per il raccolto 2002.
  Si precisa che sia le associazioni che richiedono il riconoscimento
per  la  prima  volta,  che  quelle  richiedenti  il mantenimento del
riconoscimento,  in  quanto  gia'  riconosciute per il raccolto 2002,
sono tenute:
    a) a  corredare  il  fascicolo  aziendale  del  produttore con le
domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
    b) ad aggiornare il libro soci.
  I    produttori   che   hanno   comunicato   il   proprio   recesso
all'associazione  di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa
fede  la  comunicazione  di  recesso con timbro postale della data di
invio),  con effetto per il raccolto successivo, non possono revocare
il   recesso   stesso.  Tali  produttori  possono  aderire,  anche  e
nuovamente,   all'associazione   alla   quale   hanno   trasmesso  la
comunicazione  di recesso di cui sopra seguendo tutte le procedure di
adesione di seguito specificate.
  Per  i  produttori  che  aderiscono a piu' associazioni, l'AGEA non
validera'  le  relative  posizioni associative per il raccolto di cui
trattasi.   Essi   potranno   quindi  sottoscrivere,  esclusivamente,
contratti diretti con le imprese di trasformazione.

                       Procedure informatiche
  Le  procedure  di  registrazione  e  trasmissione  dei dati on-line
relative    all'inserimento    di   produttori   nell'albo   soci   e
all'aggiornamento  dello  stesso  al  15  novembre 2002, in base alle
domande di adesione o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31
ottobre, sono disponibili per le associazioni che hanno presentato la
domanda per il riconoscimento, o per il mantenimento dello stesso.
  Sono abilitate le seguenti funzioni:
    1)  per  le  associazioni di produttori gia' riconosciute, per il
raccolto  2002, in applicazione del reg.to n. 2848/98 e del reg.to n.
2162/99, l'inserimento delle comunicazioni di recessi e adesione fino
al 16 novembre 2002;
    2)  per  le  associazioni  che  hanno  fatto domanda per la prima
volta,  al  fine  dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto
2003,  saranno  disponibili delle postazioni operative presso la sede
dell'AGEA  -  Roma,  via  Palestro n. 81, a far data dal 28 ottobre e
fino   al   16 novembre  2002.  Successivamente  all'ottenimento  del
riconoscimento,  queste  ultime  saranno collegate on-line con l'AGEA
dalla propria sede.
  In  relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro   il   15   dicembre   2002,   emettera'  il  provvedimento  di
riconoscimento per le associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai
predetti  "Obblighi dell'associazione" e comunichera', con nota, alle
associazioni   che  non  possiedono  i  predetti  requisiti,  il  non
riconoscimento.
  Si  precisa,  infine,  che i produttori soci delle associazioni non
riconosciute  in  base  ai dati registrati e trasmessi all'AGEA, sono
liberi  di  associarsi  ad associazioni riconosciute entro il termine
del 15 gennaio 2003, termine fissato nel rispetto del disposto di cui
all'art. 5, punto 3, del reg.to UE n. 2848/98.
  Le  associazioni  che non rispondono ai requisiti di riconoscimento
alla data del 15 novembre 2002 potranno ripresentare domanda, ai fini
del  riconoscimento, entro il 24 gennaio 2003, termine ultimo fissato
nel  rispetto  di quanto disposto dall'art. 5, punto 3, del reg.to UE
n.  2848/98  (a  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  di  accettazione
dell'AGEA).
  Per   quanto   esposto  al  precedente  capoverso  le  associazioni
interessate  devono  inviare all'AGEA - Ufficio tabacco, via Palestro
n.   81  -  00185  Roma,  apposita  domanda  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento per il raccolto 2003.
  Le  procedure  di  registrazione  e  trasmissione  dei dati on-line
relative    all'inserimento    di   produttori   nell'albo   soci   e
all'aggiornamento  dello  stesso  al  24 gennaio  2003  (in base alle
domande   di   adesioni   o  alle  comunicazioni  di  recesso),  sono
disponibili   dal   24   gennaio  al  31 gennaio  2003,  sia  per  le
associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento,
che  per quelle gia' riconosciute in quanto in possesso dei requisiti
richiesti al 15 novembre 2002.
  In  relazione ai dati trasmessi on-line dalle associazioni, l'AGEA,
entro   il   10   febbraio   2003,   emettera'  il  provvedimento  di
riconoscimento  per  le associazioni che hanno ripresentato domanda e
che   possiedono   i   requisiti   di   cui   ai  predetti  "Obblighi
dell'associazione"   e   comunichera',   con   apposita   nota,  alle
associazioni   che  non  possiedono  i  predetti  requisiti,  il  non
riconoscimento.  Aggiornera',  altresi',  la  base  associativa delle
associazioni gia' riconosciute per il raccolto 2003.
  Le   associazioni   che   hanno  ripresentato  la  domanda  per  il
riconoscimento  e  non possiedono i requisiti richiesti alla data del
24 gennaio  2003, per il raccolto 2003, non potranno piu' richiederlo
per lo stesso raccolto.
  I  produttori  appartenenti  ad  associazioni non riconosciute alla
data  del  24 gennaio 2003 e i produttori in regola con il recesso al
31  ottobre  2002 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una
associazione  riconosciuta,  potranno  aderire  entro  e non oltre il
19 febbraio 2003.
  L'AGEA,   al  fine  dell'aggiornamento  della  base  sociale  delle
associazioni  riconosciute  a  tutto  il  24 gennaio  2003,  rendera'
disponibili  le  procedure  di  registrazione e trasmissione dei dati
on-line a tutto il 21 febbraio 2003.

                     Effetti dei riconoscimenti
                        sulla contrattazione
  L'AGEA entro febbraio 2003:
    1)   attribuira'   gli   attestati  di  quota  alle  associazioni
riconosciute  sulla  base  della  sommatoria degli attestati di quota
attribuiti  ad  ogni  singolo  socio  aderente  e  le stesse potranno
sottoscrivere   contratti   di   coltivazione   con   le  imprese  di
trasformazione riconosciute per i loro associati;
    2)  attribuira'  gli attestati di quota ai singoli produttori non
aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione
con le imprese di trasformazione direttamente;
    3)  attribuira'  gli  attestati  di  quota  alle  associazioni di
produttori  non  riconosciute,  solo  se  possiedono direttamente una
quota,   attribuita  in  base  a  quanto  disposto  dall'art.  1  del
regolamento  (CE)  2848/98.  Le  stesse  potranno  sottoscrivere  gli
impegni   di   coltivazione   con   l'associazione   riconosciuta  di
appartenenza,  oppure,  se non aderenti, il contratto di coltivazione
direttamente  con  le  imprese di trasformazione, come produttori non
associati.
  Per  quanto  sopra  esposto,  le associazioni non riconosciute alle
quali  l'AGEA  non  attribuira' una quota di produzione, non potranno
sottoscrivere  impegni  di  coltivazione  per  i  propri associati e,
pertanto,    questi    ultimi   sottoscriveranno   l'impegno   stesso
direttamente  con l'associazione riconosciuta, secondo la modulistica
contrattuale  che  l'AGEA predisporra' per il raccolto 2003. Pertanto
anche  il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sara'
pagato direttamente dall'associazione riconosciuta.
  Tale   disposizione  non  si  applica  alle  cooperative  socie  di
associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere
l'impegno  di  coltivazione  anche per i propri associati e ricevere,
dalle  predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco
consegnato  dai  propri associati per la successiva distribuzione dei
pertinenti importi ai soci stessi.
  Resta  ferma  la  disposizione  che, l'importo dovuto ai produttori
soci delle cooperative, quale valore del premio in base alle consegne
di  tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'associazione
di produttori riconosciuta.
                      Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli

Riepilogo calendario scadenze impegni e procedure:
    1)   23   ottobre  2002.  Termine  ultimo  presentazione  domanda
riconoscimento nuove associazioni per il raccolto 2003;
    2)  31  ottobre  2002. Termine ultimo invio comunicazione recesso
per produttore associato;
    3)  15  novembre  2002.  Termine ultimo presentazione domanda per
mantenimento  riconoscimento  associazioni  riconosciute  gia' per il
raccolto 2002;
    4) dal 28 ottobre al 16 novembre 2002. Periodo utile per le nuove
associazioni  all'utilizzo  delle  funzioni  informatiche finalizzate
alla comunicazione del proprio albo soci raccolto 2003;
    5)  16  novembre 2002. Termine ultimo inserimento e aggiornamento
albo soci raccolto 2003 per tutte le associazioni che hanno richiesto
il riconoscimento o il mantenimento dello stesso;
    6)  15  gennaio 2003. Termine adesione produttore ad associazione
riconosciuta o meno alla data del 15 novembre 2002;
    7)  24  gennaio  2003.  Termine  ultimo per presentazione domanda
associazioni non riconosciute alla data del 15 novembre 2002;
    8)  dal  24 gennaio al 31 gennaio 2003. Aggiornamento albo soci a
livello  informatico; le nuove associazioni di produttori accederanno
a  tale  funzione  presso  la  sede  di  via  Palestro  n. 18 in Roma
dell'AGEA;
    9)  19  febbraio  2003. Termine ultimo per adesione produttori ad
associazioni  riconosciute per il raccolto 2003 a tutto il 24 gennaio
2003;
    10) 21 febbraio 2003. Termine aggiornamento informatico albo soci
associazioni riconosciute per il raccolto 2003.