CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 14 febbraio 2002 

Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano sui requisiti delle strutture idonee ad
effettuare  trapianti  di organi e di tessuti e sugli standard minimi
di  attivita' di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1 aprile 1999,
n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti".
(GU n.232 del 3-10-2002)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Visto  l'art.  2,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  Conferenza,  Governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto  l'art.  16,  comma  1  della legge 1 aprile 1999, n. 91, che
prevede  con  decreto  del Ministro della sanita', vengano definiti i
criteri  e  le  modalita'  per l'individuazione delle strutture per i
trapianti, nonche' gli standard minimi per la verifica della qualita'
e dei risultati delle attivita' effettuate da queste ultime;
  Visto  lo  schema  di  decreto  del  Ministro  della  salute,  gia'
trasmesso  il  21  dicembre  2001  dal  Dipartimento  per  gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Considerato  che il Dipartimento per gli affari regionali, con nota
del  23  gennaio  2002  ha osservato che il predetto decreto, in base
alle modifiche apportate al titolo V della Costituzione interviene in
una  materia  concorrente  quale  tutela  della salute, e pertanto ha
ritenuto che lo stesso deve limitarsi alle questioni tecniche;
  Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministro della salute il
1  febbraio  2002,  a seguito della predetta valutazione di merito da
parte del Dipartimento per gli affari regionali;
  Considerato   che   il   5   febbraio   2002  in  sede  tecnica,  i
rappresentanti  delle  regioni  hanno  avanzato alcune modifiche allo
schema   di   accordo   in   oggetto,  che  sono  state  accolte  dai
rappresentanti  del  Ministero  della  salute  e sono stati convenuti
altresi' gli obiettivi del presente accordo;
  Acquisito  l'assenso  del  governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

                              Sancisce

il  seguente  accordo  tra  il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
  Il  Ministro  della  salute,  i  presidenti  delle  regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano convengono sui seguenti
obiettivi:
    individuazione  delle strutture idonee ad effettuare trapianti di
organi e di tessuti;
    standard condivisi di qualita' in funzione dei tipi di trapianto;
    standard minimi di attivita' annuale;
    attivita' di verifica sul conseguimento dei prescritti standard;
    attivazione di nuovi centri di trapianto;
    attivita'   di  verifica  affidate  al  Centro  nazionale  per  i
trapianti;
    procedure di trapianto sperimentale.
  Convengono altresi' quanto segue:
A)  Individuazione  delle strutture idonee ad effettuare trapianti di
organi e di tessuti.
  1.  Nell'ambito  della  programmazione  sanitaria  le  regioni e le
province  autonome  individuano, tra le strutture accreditate, quelle
idonee  ad  effettuare  trapianti  di  organi e di tessuti, secondo i
criteri e le modalita' prescritti in base al presente accordo.
  2.  Sino  alla  definizione  delle  procedure  di  accreditamento a
livello regionale e' consentita l'attivita' di trapianto di organi da
parte dei centri autorizzati ai sensi della normativa previgente.
  3.   Le   regioni,   sino   alla  definizione  delle  procedure  di
accreditamento,  possono  individuare  centri idonei ad effettuare il
trapianto di tessuti, anche se non in possesso dell'autorizzazione di
cui alla normativa previgente.
B) Standard condivisi di qualita' di funzione dei tipi di trapianto.
  1.  Su  richiesta  del  Centro  nazionale  per  i trapianti, previo
specifico  parere,  rinnovabile,  del Consiglio superiore di sanita',
con  altro  apposito accordo in seno alla Conferenza permanente per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome sono
individuate  le  tipologie di trapianto di organi e di tessuti per le
quali,   sulla   base   di  un'attivita'  clinico-assistenziale  gia'
consolidata,  si  ritenga  possibile  definire  standard  di qualita'
relativi all'assistenza.
  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al  comma  1 sono definiti
particolari   protocolli   operativi  in  presenza  di  attivita'  di
trapianto  di  organi  e  di tessuti di non ancora consolidata prassi
clinica o sperimentale.
  3.  Nell'ambito  degli specifici compiti attribuitigli dall'art. 8,
comma  6  della  legge 1 aprile 1999, n. 91, in seguito indicata come
"legge", il Centro nazionale per i trapianti provvede alla stesura di
linee-guida   dedicate  alla  definizione  di  criteri  e  modalita',
relativi  ai  centri  individuati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome  come  strutture  idonee  per  i  trapianti  di  organi e di
tessuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge.
  4.  Per  la  definizione  degli standard strutturali e logistici il
Centro nazionale per i trapianti si avvale dell'Istituto superiore di
sanita'.
  5.  Le  linee-guida elaborate e proposte dal Centro nazionale per i
trapianti, da approvarsi con apposito Accordo in seno alla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  dell'art.  4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, definiscono i criteri relativi
all'idoneita'  ad  effettuare  trapianti e i parametri di qualita' di
funzionamento  in  relazione al reperimento ed alla disponibilita' di
organi e di tessuti, alla programmazione delle attivita' di trapianto
in  coerenza  con gli standard di cui all'art. 3, alla valutazione di
indicatori   di  efficienza,  alla  valutazione  della  qualita'  dei
risultati  e  della  qualita'  dell'organizzazione  regionale  per la
donazione di organi.
  6.  Le  equipe  mediche  responsabili  delle attivita' di trapianto
devono  possedere  la  necessaria  competenza, attestata da specifica
certificazione di servizio e da documentato "curriculum".
  7.  Le  linee-guida  di  cui al comma 3 sono sottoposte a periodico
aggiornamento, con la stessa procedura ivi prevista.
C) Standard minimi di attivita' annuale.
  1. Per assicurare la qualita' dei programmi, gli standard minimi di
attivita'  annuale  di cui all'art. 16, commi 1 e 2 della legge, sono
individuati,   rispettivamente,   in  trenta  trapianti  di  rene  da
cadavere;  venticinque di fegato da cadavere; venticinque di cuore da
cadavere e quindici di polmone da cadavere.
  2.   Un  significativo  contenimento  dei  costi,  tuttavia,  viene
assicurato  da  standard annuali di attivita' almeno doppi rispetto a
quelli minimi previsti.
D) Attivita' di verifica sul conseguimento dei prescritti standard.
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   delle   linee-guida   di  cui  all'art.  2,  comma  2,  e
successivamente  con  periodicita'  minima  di  due  anni, le regioni
effettuano,  per tutti i centri di trapianto autorizzati, la verifica
sul conseguimento degli standard definiti dall'art. 3.
  2.  Le regioni revocano l'idoneita' al trapianto ai sensi dell'art.
16,  comma  2 della legge, ai centri che per due anni consecutivi non
abbiano  raggiunto  la meta' degli standard minimi previsti o abbiano
una percentuale di pazienti sopravviventi ad un anno dal trapianto di
almeno  quindici  punti  inferiore  alla media nazionale per l'organo
considerato. Fanno eccezione le strutture di nuova istituzione per il
primo biennio di attivita'.
  3.  Ogni due anni il Centro nazionale per i trapianti determina gli
standard  di  attivita'  relativi  al  numero minimo di trapianti per
assicurare  la  qualita'  del programma ed al numero di trapianti per
assicurare il contenimento dei costi.
  4.  Ogni  anno il Centro nazionale per i trapianti determina i dati
relativi   al   reperimento  di  organi  nelle  regioni,  i  dati  di
sopravvivenza  per  i  singoli  centri  per  le  diverse tipologie di
trapianto  certificati  dai  Centri  regionali  ed  interregionali di
riferimento,  le  rispettive  medie  nazionali  e gli altri parametri
indicati nelle linee-guida.
  5.  L'insieme  dei  dati relativi a ciascun centro viene comunicato
alla regione di appartenenza.
E) Attivazione di nuovi centri di trapianto.
  1.  L'attivazione da parte di una regione di un centro di trapianto
che svolga una tipologia di attivita' non precedentemente autorizzata
nel territorio regionale deve tener conto:
    a) dell'adeguamento   alle   linee-guida   formulate  dal  Centro
nazionale per i trapianti per il reperimento degli organi;
    b) del  reperimento  di  organi  tale  da  assicurare  almeno  lo
standard minimo assistenziale.
  L'attivazione  da  parte delle regioni di un nuovo centro trapianti
che  effettui un'attivita' di trapianto precedentemente autorizzata e
gia'   svolta  nel  territorio  regionale  da  almeno  un  centro  e'
subordinata:
    a) all'adeguamento   alle   linee-guida   formulate   dal  Centro
nazionale per i trapianti per il reperimento degli organi;
    b) al rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 2.
F)   Attivita'  di  verifica  affidate  al  Centro  nazionale  per  i
trapianti.
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera e) della legge, il Centro
nazionale  per  i  trapianti  verifica l'applicazione delle procedure
poste  in essere dalle regioni per individuare le strutture idonee ad
effettuare  i trapianti di organi e di tessuti, in applicazione delle
linee-guida e dei criteri di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4.
G) Procedure di trapianto sperimentale.
  1.  Per  le procedure di trapianto sperimentale il Centro nazionale
per  i  trapianti,  esaminata  la richiesta ed il parere del comitato
etico,  sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  conformemente
all'art.  2, comma 2, ha facolta' di approvare il protocollo proposto
per  un numero limitato di trapianti, di cui si riserva di verificare
i risultati.
    Roma, 14 febbraio 2002
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino