MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano "Alcool Plus"
(GU n.236 del 8-10-2002)

            Estratto decreto n. 411 del 3 settembre 2002
    E'  autorizzata  l'immissione  in commercio del medicinale ALCOOL
PLUS  nelle  confezioni  "0,05%  soluzione  cutanea"  flacone 100 ml,
"0,05%  soluzione  cutanea" flacone 250 ml, "0,05% soluzione cutanea"
flacone  500  ml  e  "0,05%  soluzione  cutanea" flacone 1 litro, con
variazione   della   denominazione   in   "Skinwel"   precedentemente
autorizzate   come   presidio   medico-chirurgico   con   numero   di
registrazione 11394 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del
decreto  legislativo  n.  178/1991,  con le specificazioni di seguito
indicate:
      composizione:   principio   attivo:  alchildimetilbenzilammonio
cloruro e alchildimetilbenzilammonio cloruro al 50%.
    Titolare  A.I.C.:  Bracco  S.p.a., con sede in Milano, via Egidio
Folli n. 50, codice fiscale 00825120157.
    Confezioni autorizzate:
      "0,05%  soluzione cutanea" flacone 100 ml - A.I.C. n. 035525017
(in base 10), 11W4DT (in base 32);
      "0,05%  soluzione cutanea" flacone 250 ml - A.I.C. n. 035525029
(in base 10), 11W4F5 (in base 32);
      "0,05%  soluzione cutanea" flacone 500 ml - A.I.C. n. 035525031
(in base 10), 11W4F7 (in base 32);
      "0,05% soluzione cutanea" flacone 1 litro - A.I.C. n. 035525043
(in base 10), 11W4FM (in base 32);
      officina    di   produzione,   confezionamento   e   controllo:
Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n. 6 - Genova;
      classificazione  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10,  legge n.
537/1993: classe "C";
      classificazione   ai   fini   della  fornitura:  medicinale  di
automedicazione   non   soggetto  a  prescrizione  medica,  ai  sensi
dell'art. 2, comma a) ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.
    La   societa'   titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  dovra'  comunicare al Ministero della salute - Valutazione
ed  immissione  in  commercio  di  specialita' medicinali, la data di
inizio della commercializzazione.
    Analoga  comunicazione  dovra'  essere  inviata alle associazioni
rappresentative   delle  farmacie  pubbliche  e  private,  firmatarie
dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della
Repubblica   21 febbraio  1989,  n.  94,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.
    La  comunicazione  di  cui  al  comma  precedente dovra' avvenire
almeno  quindici  giorni  prima della data di inizio della vendita al
pubblico  del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    I  lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio
medico-chirurgico  e  aventi  il  numero di registrazione di cui alle
premesse,  potranno  essere  dispensati  al  pubblico  fino al giorno
precedente  la  data  di  cui  al primo comma e comunque non oltre il
centottantesimo  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A  partire  dalla  data  di  cui al primo comma del presente articolo
potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate
come specialita' medicinali con il presente decreto.
    Nel  caso  di  mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto
disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilita'
di  dispensazione  al  pubblico  delle  confezioni di presidio medico
chirurgico  di  cui  alle  premesse  e' fissata al quarantacinquesimo
giorno successivo.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e
sara' notificato alla societa' Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.