MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 settembre 2002 

Rettifica  al  decreto  ministeriale  del  9  marzo 2001, concernente
"Determinazione delle tariffe spettanti all'Istituto superiore per la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  per  prestazioni  rese  a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati".
(GU n.235 del 7-10-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Avuto presente l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.
407,  che  demanda  al Ministro della sanita' la determinazione delle
tariffe  spettanti  all'Istituto  superiore  per  la prevenzione e la
sicurezza  del  lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilita'
dei soggetti interessati;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al
"Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, riguardante il
riordino dell'ISPESL;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441,    recante   "Regolamento   concernente   l'organizzazione,   il
funzionamento  e  la  disciplina  delle  attivita' relative a compiti
dell'ISPESL,   in  attuazione  dell'art.  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 268";
  Visto  l'art.  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18
aprile   1994,  n.  441,  in  ordine  ai  servizi  resi  a  pagamento
dall'Istituto  secondo  le  tariffe  (tabelle  A, B, C), ai sensi del
comma 2 del predetto articolo;
  Vista  la tabella B, prevista dal citato art. 19, comma 1, riferita
ai  servizi  omologativi dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro e delle unita' sanitarie locali;
  Visto  l'art.  3,  comma  1-bis,  del decreto legislativo 19 giugno
1999,  n.  229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale", a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto il proprio decreto 9 marzo 2001 "Determinazioni delle tariffe
e  dei  diritti spettanti all'Istituto superiore per la prevenzione e
la  sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta ed utilita'
dei soggetti interessati" (pubblicato nel supplemento ordinario n. 61
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001);
  Accertato che nel cennato decreto 9 marzo 2001 alla voce "Attivita'
di  rilascio  documenti  ...", le tariffe 11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e
11.13.3 risultano prive dell'importo correlato al singolo servizio;
  Accertato,  inoltre,  che  nel  medesimo decreto 9 marzo 2001, alla
voce  "Prestazioni dei laboratori" le tariffe 14.3.1; 14.3.2 e 14.3.3
richiedono    integrazioni   nell'importo   (14.3.1)   e   rettifiche
sostanziali  dell'importo  non  riportato  nei  valori  di  cui  alla
deliberazione  del  Comitato  tecnico  scientifico dell'ISPESL del 26
settembre 2000;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dal Comitato tecnico scientifico
dell'ISPESL  di  cui  alla seduta del 24 ottobre 2000 di prosecuzione
della  precedente  seduta  del 26 settembre 2000 nelle determinazioni
assunte definitivamente in ordine all'aggiornamento delle tariffe, ai
sensi della sopracitata normativa;
  Ravvisata  la  necessita'  di  effettuare, quindi, le rettifiche ed
integrazioni dovute a mero errore materiale di trascrizione,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  allegate  al  presente  decreto, approvate con decreto
ministeriale  9  marzo  2001,  richiamato  nelle premesse, sono cosi'
integrate  e rettificate; in particolare sono integrate relativamente
alla  tariffa XI (11.13.0; 11.13.1; 11.13.2 e 11.13.3) e alla tariffa
XIV (14.13.1) e rettificate relativamente alla tariffa XIV (14.13.2 e
14.13.3) secondo il prospetto di seguito specificato:
  1. Tariffa   XI:  "Attivita'  di  rilascio  documenti  previsti  da
disposizioni legislativi o regolamentari - Rilascio riconoscimento di
idoneita'  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 495/1992 e
decreto  ministeriale  n.  628/1996)  oltre  al  rimborso di cui alla
tabella C" con l'integrazione dell'importo corrispondente:

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       |                                          |  Lire   |  Euro
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       |Ponti sollevatori veicoli di serie con    |         |
11 13 0|portata fino a 7,5 t                      |4.200.000|2.169,12
---------------------------------------------------------------------
       |Ponti sollevatori veicoli di serie con    |         |
11 13 1|portata oltre 7,5 t                       |5.200.000|2.685,58
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       |Ponti sollevatori veicoli singoli con     |         |
11 13 2|portata fino a 7,5 t                      |  585.000|  302,13
---------------------------------------------------------------------
       |Ponti sollevatori veicoli singoli con     |         |
11 13 3|portata oltre 7,5 t                       |  685.000|  353,77

  Tariffa  XIV  "Prestazioni dei laboratori" con l'integrazione dell'
importo corrispondente:

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       |                                            |  Lire   | Euro
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       |Valutazione documentazione per qualifica    |         |
14 13 1|costruttori apparecchi a pressione          |1.000.000|516,46

  La  integrazioni  di cui al punto 1 operano dal 28 marzo 2001, data
di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 marzo 2001.
  2 - Tariffa XIV "Prestazioni dei laboratori":

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       |                                          |  Lire   |  Euro
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       |Verifica di valutazione sul territorio    |         |
       |nazionale presso il fabbricante per la    |         |
       |qualifica come costruttore di apparecchi a|         |
14 13 2|pressione per due tecnici                 |2.160.000|1.115,55
---------------------------------------------------------------------
       |Per la verifica di cui al punto           |         |
       |precendente, effettuata per costruttori,  |         |
       |all'estero e' dovuto un contributo        |         |
       |forfettario, per ogni giornata di lavoro  |         |
       |e/o di viaggio e per ciascuno dei due     |         |
       |tecnici impiegati, di nonche' il rimborso |         |
14 13 3|del trattamento completo di missione      |1.000.000|  516,46

  Le rettifiche di cui al punto 2 operano dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 19 settembre 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia