MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 settembre 2002 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2002 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2002/2003, nella provincia di Avellino.
(GU n.238 del 10-10-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuvee"  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D. ;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'  attestato  della giunta regionale della Campania, con il
quale  la stessa ha certificato che nel territorio della provincia di
Avellino  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2002, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere   effettuate,   in  conformita'  della  normativa  comunitaria
indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato
centrale repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  provincia  di  Avellino  provenienti  dalle zone di produzione
delle uve atte a dare V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e
menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari
di produzione.
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento,  per  i V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato,  o  mediante  concentrazione parziale, o
mediante  l'osmosi  inversa,  fatte  salve le misure piu' restrittive
previste dal disciplinare di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei  vini spumanti dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1
del presente articolo, sono autorizzate per tutte le varieta' di vite
previste dai relativi disciplinari di produzione.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi,
utilizzando  mosto  di  uve  concentrato o mosto di uve concentrato e
rettificato,  o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi
inversa,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste dagli
specifici disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 24 settembre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate