MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 ottobre 2002 

Integrazione  al  decreto  direttoriale 6 settembre 2002, concernente
"Autorizzazione   all'aumento   del   titolo  alcolometrico  volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia 2002, destinati a dare vini
V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola 2002/2003, nella regione
Emilia-Romagna".
(GU n.239 del 11-10-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera  H), punto 4, che
prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le
varieta'  per  le  quali sia giustificato dal punto di vista tecnico,
qualora  le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni
da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita "cuvee" nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera  F), punto 2, che
prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24  luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della Sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto   l'attestato  della  giunta  regionale,  Direzione  generale
agricoltura,  della regione Emilia-Romagna, con il quale la stessa ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2002,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Visto  il  decreto  direttoriale 6 settembre 2002, che autorizza le
operazioni di cui sopra;
  Vista  l'ulteriore  richiesta  presentata  dalla  giunta regionale,
Direzione  generale  agricoltura, della regione Emilia-Romagna intesa
ad  ottenere  alcune  integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del
decreto sopra citato;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il testo del comma 1 dell'articolo unico del decreto direttoriale 6
settembre  2002  concernente  "Autorizzazione  all'aumento del titolo
alcometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  della vendemmia 2002,
destinati  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.  per  la  campagna  vitivinicola
2002/2003,  nella  regione  Emilia-Romagna", e' sostituito per intero
dal testo appresso riportato:
    "1. Nella campagna vitivinicola 2002/2003 e' consentito aumentare
il  titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Emilia-Romagna  provenienti  dalle zone di produzione
delle  uve  atte  a  dare  vini  V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
      "Bosco Eliceo ;
      "Lambrusco di Sorbara ;
      "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro ;
    "Lambrusco Salamino di Santa Croce ;
      "Pagadebit di Romagna ;
      "Reggiano ;
      "Reno ;
      "Sangiovese di Romagna ;
      "Trebbiano di Romagna ;
      "Colli Piacentini ;
      "Colli di Parma ;
      "Colli di Scandiano e di Canossa ;
      "Colli Bolognesi ;
      "Colli d'Imola ;
      "Colli di Rimini ".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 4 ottobre 2002
                                Il direttore generale reggente: Abate