MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 settembre 2002 

Abilitazione  all'"Istituto  italiano  di  psicoanalisi di gruppo" ad
istituire  e  ad  attivare  nella  sede periferica di Milano corsi di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.242 del 15-10-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  ottobre  1994,  con  il quale
"l'Istituto  italiano di psicoanalisi di gruppo" e' stato autorizzato
ad  attivare  corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma,
Palermo,  Catania  e Messina per i fini di cui all'art. 3 della legge
n. 56 del 1989;
  Vista  l'istanza  con la quale "l'Istituto italiano di psicoanalisi
di gruppo" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi
di   specializzazione   in   psicoterapia   relativamente  alla  sede
periferica di Milano;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;
  Vista  la  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza
presentata   dall'Istituto  sopra  indicato,  espressa  dal  predetto
Comitato nella riunione dell'11 settembre 2002, trasmessa con nota n.
785 del 12 settembre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509 "l'Istituto italiano di psicoanalisi
di  gruppo"  e'  abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare nella sede
periferica  di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II
del  regolamento  stesso,  successivamente  alla  data  del  presente
decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per  ciascun anno e' pari a 20 unita' e, per l'intero ciclo, a
80 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona