COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 17 settembre 2002 

Realizzazione   intervento   urgente   "Completamento   dello  schema
fognario-depurativo  di collettamento dei reflui della frazione di S.
Maria  Navarrese  in  comune  di  Baunei  e  del  comune  di Lotzorai
all'impianto  di depurazione centralizzato di Tortoli' - primo lotto"
-  Ente  attuatore: comune di Baunei - Deroga alla normativa vigente:
accelerazione procedure d'appalto. (Ordinanza n. 318).
(GU n.250 del 24-10-2002)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
dicembre  2002, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002;
  Atteso  che  il  comune  di  Baunei, con nota prot. n. 4358 dell'11
luglio   2002,   ha   formulato,   con   riferimento   all'attuazione
dell'intervento  "Completamento  dello  schema fognario-depurativo di
collettamento  dei  reflui  della  frazione  di S. Maria Navarrese in
comune   di   Baunei  e  del  comune  di  Lotzorai,  all'impianto  di
depurazione  centralizzato di Tortoli-Arbatax - primo lotto - importo
complessivo  dell'appalto  Euro  877.976,72, la seguente richiesta di
deroga per poter accelerare le procedure di gara:
    1) art. 79, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  affinche'  il termine di ricezione delle offerte per i
pubblici   incanti   relativi  ai  lavori  di  importo  inferiore  al
controvalore  in euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
    2) art. 10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nel  testo  vigente,  affinche'  i  pubblici  incanti  possano essere
esperiti  in  un  unica  seduta  di  gara,  senza  dover procedere al
sorteggio  ivi  previsto  ed  alla  successiva verifica dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte ammesse alla
gara  ex  legge  regionale  9 agosto  2002,  n.  14,  detti requisiti
verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate,
ove  le  stesse  risultassero prive di attestazione di qualificazione
prevista dalla predetta legge regionale;
  Atteso  che  il  comune  di  Baunei  con  la  nota  sopracitata, ha
rappresentato  la  necessita'  di  accelerare le procedure di gara al
fine  di  rispettare il termine per l'impegno dei fondi assegnati per
la realizzazione del citato intervento;
  Ritenuto   di   dover   riconoscere  all'intervento  sopracitato  i
requisiti  di complementarieta' alle opere commissariali previste nel
"Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in Sardegna";
                               Ordina:
  Il  comune  di  Baunei  e' autorizzato a procedere all'espletamento
delle  procedure  di  gara  del progetto indicati in premessa, per le
finalita'  acceleratorie  nella medesima premessa indicate, in deroga
alle seguenti norme:
    art. 79, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  affinche'  il  termine  di  ricezione  delle offerte per i
pubblici   incanti   relativi  ai  lavori  di  importo  inferiore  al
controvalore  in euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
    art.  10,  comma  1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nel  testo  vigente,  affinche'  i  pubblici  incanti  possano essere
esperiti  in  un'unica  seduta  di  gara,  senza  dover  procedere al
sorteggio  ivi  previsto  ed  alla  successiva verifica dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte ammesse alla
gara  ex  legge  regionale  9  agosto  2002,  n.  14, detti requisiti
verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate,
ove  le  stesse  risultassero prive di attestazione di qualificazione
prevista dalla predetta legge regionale.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la
presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino
ufficiale della regione Sardegna - parte II.
    Cagliari, 17 settembre 2002
                                     Il commissario governativo: Pili