AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 2 ottobre 2002 

Verbale   di   aggiudicazione   e   perfezionamento   del  contratto.
(Determinazione n. 24/2002).
(GU n.250 del 24-10-2002)

                            IL CONSIGLIO
                              Premesso:

  Di    interesse   generale   e'   la   problematica   relativa   al
perfezionamento del rapporto giuridico nei negozi in cui sia parte la
pubblica  amministrazione, in particolare nell'ambito delle procedure
di scelta del contraente privato.
  Sembra necessario stabilire, al riguardo, quale sia il rapporto tra
norme  di  contabilita'  di  Stato e norme sui lavori pubblici, e tra
norme di azione delle stazioni appaltanti e diritto civile.

                        Ritenuto in diritto:

  Occorre  richiamare,  innanzitutto,  l'art.  16, comma 4, del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  il  quale  stabilisce che "i
processi  verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti
pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni effetto legale
al contratto".
  Ai   sensi   della   suddetta   disposizione,  quindi,  il  vincolo
contrattuale  sorge  in coincidenza con la data del processo verbale,
in  quanto l'aggiudicazione contiene la dichiarazione negoziale della
pubblica  amministrazione  alla  quale  si  ricollega l'effetto della
formazione  del  consenso  e  di  costituzione del rapporto giuridico
d'appalto.  Il  provvedimento di approvazione, invece, e' espressione
di  una  potesta'  di  controllo  in  capo  all'organo  competente  a
manifestare  la  volonta' dell'ente, pertanto esterna e successiva al
momento di perfezionamento del contratto.
  In  tal  senso,  la  stipulazione del contratto avrebbe, quindi, un
valore  meramente riproduttivo della gia' perfezionata manifestazione
di  volonta'  negoziale,  rappresentando  una  mera formalita', fatto
salvo  il  caso  in  cui  dal verbale emerga l'intento della pubblica
amministrazione  di  rinviare  la costituzione del vincolo al momento
successivo della stipulazione dell'atto.
  Tuttavia,  occorre rilevare che una simile impostazione propria del
sistema  delle  norme  di contabilita' di Stato, oggi non appare piu'
applicabile  al  sistema  degli  appalti  pubblici ne' in linea con i
rapporti  tra  pubblica amministrazione ed imprese. Infatti, le norme
di  contabilita'  di  Stato  non  costituiscono  piu'  la  disciplina
"normale" degli appalti pubblici, essendo questi ultimi compiutamente
regolati  dalla  legge  n.  109/1994  e  successive  modifiche  e dal
regolamento attuativo.
  Tale  affermazione  trova conforto nella recente giurisprudenza, ed
in  particolare  in una pronuncia della Corte di cassazione - sezioni
unite  (sentenza  n.  5807  del  1998)  che  ha  riconosciuto  natura
meramente  dispo-sitiva  al comma 4 dell'art. 16 del regio decreto n.
2440/1923;  conseguentemente,  la  pubblica amministrazione, la quale
deve compiere una valutazione dell'interesse pubblico, puo' rinviare,
anche  implicitamente,  la  costituzione  del vincolo contrattuale al
momento  della stipulazione del contratto, fino al quale non sussiste
il   diritto   soggettivo  dell'aggiudicatario  all'esecuzione  dello
stesso.
  Anche  il  Consiglio di Stato si e' espresso per l'inapplicabilita'
della  disposizione dell'art. 16 sia ai contratti conclusi dagli enti
locali,  sia alle fattispecie di operativita' del decreto legislativo
n.  490/1994 in materia di informazioni antimafia. Infatti, lo stesso
Consiglio  di  Stato  (sentenza  n.  4065  del  25  luglio  2001)  ha
evidenziato  come  le  procedure  che la pubblica amministrazione, in
applicazione  della  vigente normativa in materia di lavori pubblici,
deve  attivare  anteriormente  alla  stipulazione  del  contratto,  e
segnatamente le verifiche per l'antimafia, indeboliscono l'assunto di
cui  al  comma 4 dell'art. 16 del regio decreto n. 2440/1923, secondo
il  quale  il  verbale  di aggiudicazione ha valore di contratto: "la
norma  stessa deve essere in ogni caso coordinata con la piu' recente
normativa  antimafia: con la conseguenza che per i contratti indicati
dall'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994, e' sempre necessaria
la   stipulazione  del  contratto  perche'  si  realizzi  il  vincolo
giuridico   contrattuale   e   sorga  dunque  il  diritto  soggettivo
dell'aggiudicatario all'esecuzione del contratto stesso".
  Detto assunto appare ancor piu' significativo considerando anche le
disposizioni  di  cui  all'art.  10,  comma  1-quater, della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni,  che  rinviano  ad un momento
successivo   all'atto   di  aggiudicazione  le  necessarie  verifiche
sull'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.
  Inoltre,  le  norme  di  contabilita' di Stato sembrano non trovare
piu'  applicazione  nell'ambito  degli  appalti  pubblici  di lavori,
essendo  intervenuto  il  decreto  del Presidente della Repubblica n.
554/1999  che,  nel  titolo  VIII, disciplina in maniera analitica la
fase del perfezionamento della volonta' contrattuale.
  L'art.  109, comma 1, del suddetto regolamento, infatti, stabilisce
che  la  stipulazione  del  contratto deve avere luogo entro sessanta
giorni  dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione
privata   ed   appalto-concorso   ed   entro   trenta   giorni  dalla
comunicazione  di  accettazione  dell'offerta  nel caso di trattativa
privata  e  di cottimo fiduciario. L'inciso "deve stipulare", sembra,
dunque,   rappresentare   un   obbligo   di  stipula  del  contratto,
prescrivendo  che  lo  stesso  deve indicare ai soggetti protagonisti
della  vicenda  negoziale  le  azioni  ed  i  comportamenti da tenere
durante  il  rapporto  sinallagmatico.  Il momento della stipulazione
assume,   dunque,   una   rilevanza   ed  un  carattere  fondamentale
realizzando tra i soggetti contraenti un'assoluta parita' di diritto.
  E'  dunque  con la stipulazione del contratto d'appalto, e non piu'
con   il   solo   verbale   di  aggiudicazione  definitiva  che  puo'
considerarsi instaurato il vincolo contrattuale tra le parti.
  Occorre  aggiungere,  inoltre,  che nell'attuale sistema normativo,
come   innovato  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
554/1999,   e   come   pure   affermato   da   questa  Autorita'  con
determinazione  n. 54/2000, nella fase immediatamente precedente alla
stipula  del  contratto,  la  posizione  dell'amministrazione  appare
diversificata  rispetto  alla  posizione  del privato contraente. Per
quest'ultimo,  infatti, esiste un vero e proprio obbligo giuridico di
prestarsi   alla   stipulazione;   obbligo  che  e'  garantito  dalla
prestazione  della  cauzione provvisoria che, in caso di rifiuto alla
stipulazione  e  mancato  esercizio  della  facolta' di recesso, come
stabilito  dall'art.  109, comma 3, del regolamento, viene incamerata
dalla  stazione  appaltante.  Per  l'amministrazione,  invece, esiste
l'obbligo  di  concludere  il  procedimento  attivato,  ma  la stessa
possiede  il  potere  discrezionale  in ordine al contenuto della sua
determinazione, e la facolta' di non addivenire alla stipulazione per
motivi  di  interesse  pubblico,  non  essendo il procedimento ancora
concluso.
  Tuttavia,  dall'esame  delle  disposizioni regolamentari, si evince
che  l'amministrazione non puo' rimanere inattiva, ma ha l'obbligo di
determinarsi  in  ordine  alla  stipula  o meno del contratto entro i
termini  fissati  dal legislatore (sessanta giorni o trenta a seconda
della  procedura).  Cio' al fine di evitare che l'impresa titolare di
interessi  legittimi  (in  questa  fase) e non di diritti soggettivi,
possa permanere in posizione di incertezza.
  Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non si determini per la
stipula  nei  suddetti termini, l'aggiudicatario matura il diritto ad
essere  liberato  dall'impegno  contrattuale  con la restituzione del
deposito cauzionale ed il rimborso delle spese contrattuali.
  Dalle considerzioni svolte, segue che:
    la disciplina degli appalti di lavori pubblici e' contenuta nella
legge   n.   109/1994  e  successive  modificazioni  e  nel  relativo
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.
554/1999;
    la stipulazione del contratto d'appalto, e non il solo verbale di
aggiudicazione  definitiva,  instaura  il  vincolo contrattuale delle
parti;
    l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  determinarsi in ordine alla
stipula  del  contratto  entro  i  termini  fissati  dal  legislatore
nell'art.  109,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999.
      Roma, 2 ottobre 2002
                                                 Il presidente: Garri