MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002 

Modifica  del  decreto  ministeriale  2  maggio  2002,  relativo alla
cessazione  di attivita' nei casi di crisi aziendale, di cui all'art.
1, comma 5, legge n. 233/1991.
(GU n.245 del 18-10-2002)

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge  23  luglio  1991,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  demandato  al  Comitato  interministeriale  per  la politica
economica  (CIPE)  il  compito  di  dettare i criteri generali per la
gestione   degli   interventi   di   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale;
  Vista  la  deliberazione  n.  141  del  6  agosto 1999 del suddetto
Comitato,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre
1999,   che   reca  il  regolamento  concernente  il  riordino  delle
competenze del CIPE;
  Visto  l'art.  9  del  sopra  indicato regolamento, con il quale e'
attribuita  al  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale la
determinazione  dei  criteri  per  l'individuazione dei casi di crisi
aziendale  e  di  crisi occupazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 6,
della  richiamata  legge  n.  223 del 1991, in materia di trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Vista  la  delibera  del CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, concernente i criteri
per   la   valutazione   dei   piani  delle  aziende  che  richiedono
l'intervento  straordinario  della  Cassa  integrazione  guadagni per
crisi aziendale;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2  maggio  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11
luglio  2000,  con  il  quale  sono  stati  adottati  i  criteri  per
l'approvazione  dei  programmi di crisi aziendale, ai sensi dell'art.
1,  comma  5,  della legge 23 luglio 1991, n. 223, in sostituzione di
quelli disposti dalla citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994;
  Ritenuta   la   necessita'   di   emanare   piu'   attuali  criteri
relativamente  alla parte in cui e' disciplinata la fattispecie delle
cessazioni  dell'attivita' produttiva, in particolare alla luce delle
situazioni  aziendali che si vengono a creare nelle aree meridionali,
nonche'  per  quelle condizionate da repentine e impreviste cadute di
mercato,  venutesi a creare a causa della mancanza di ordini da parte
di un unico committente;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  sostituire la fattispecie
relativa  alla  cessazione  dell'attivita' produttiva, rientrante nei
casi  di  esclusione,  di  cui  al  citato decreto ministeriale del 2
maggio 2000;

                              Decreta:
  Nei "Casi di esclusione", di cui al decreto del Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  del  2  maggio  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, riguardante i criteri
per  l'approvazione del programma di crisi aziendale, di cui all'art.
1,  comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la fattispecie della
cessazione   di  attivita'  e'  cosi'  sostituita:  "abbiano  cessato
l'attivita'  produttiva,  ad eccezione di quei casi in cui le imprese
presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero, che,
mediante  specifici  strumenti,  siano  tesi a ridurre, in tutto o in
parte,  il ricorso alla mobilita', salvo che tale ricorso non assuma,
nel  corso  del periodo dell'intervento straordinario di integrazione
salariale  richiesto,  ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al
termine  dell'intervento  stesso,  carattere  di  strumento  certo di
ricollocazione  per  almeno  il  50%  dei suddetti lavoratori. Per le
aziende  operanti  nelle  aree  di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del
regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e
per  le  aziende  la  cui crisi aziendale sia dovuta da improvvisa ed
imprevedibile  caduta  di  mercato,  a  causa,  principalmente, dalla
mancanza  di  ordini  da parte di un unico committente, la richiamata
percentuale e' abbassata al 25%.".
  Il  presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  verra' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 agosto 2002

                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Lavoro, foglio n. 166