MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2002 

Impiego  delle  carni  della  specie equina nella produzione di carni
macinate e di preparazioni di carni.
(GU n.251 del 25-10-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309,  in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di
carni  ed  in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente
al territorio nazionale e' prevista la possibilita' di concessione di
deroghe;
  Vista  la  direttiva  94/65/CE  in  materia  di produzione di carni
macinate   e  di  preparazioni  di  carni  recepita  nell'ordinamento
legislativo  nazionale  con  il suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1998;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio  superiore di sanita' che nella
seduta  della  sezione  IV  dell'11  dicembre  2001  si  e'  espresso
favorevolmente  alla  concessione di una deroga alle disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/1998  al fine di
consentire l'impiego delle carni della specie equina nella produzione
di carni macinate e di preparazioni di carne;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Negli  stabilimenti riconosciuti idonei alla produzione di carni
macinate  e  di  preparazioni  di  carni  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  agosto  1998, n. 309, e' consentito
l'impiego  di carni della specie equina limitatamente alla produzione
destinata alla commercializzazione sul territorio nazionale.
  2. Alla produzione di carni macinate di equino e di preparazioni di
carni di equino si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente  della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, ed in particolare
per  quanto  riguarda  i  controlli veterinari le disposizioni di cui
all'art. 9 e di cui all'allegato I, capitolo V.
  3. Le  analisi microbiologiche previste ai sensi dell'art. 7, comma
4  del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309,
nell'ambito dell'autocontrollo aziendale devono risultare conformi ai
criteri  di  valutazione  indicati nell'allegato II al citato decreto
legislativo.
  4. La  temperatura  di  mantenimento  e  la data di scadenza devono
essere  indicati  dal  produttore  ai  sensi dell'art. 7, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 159