MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano "Iriself"
(GU n.256 del 31-10-2002)

            Estratto decreto n. 414 del 3 settembre 2002
    E'  autorizzata  l'immissione in commercio del medicinale IRISELF
nelle  confezioni  "0,013%  bagno  oculare"  flacone  180 ml e "0,01%
collirio  soluzione"  flacone 10 ml, precedentemente autorizzate come
presidio   medico-chirurgico  e  aventi  le  caratteristiche  di  cui
all'art. 1, decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di
seguito indicate:
      composizione: principio attivo: benzalconio cloruro;
      titolare  A.I.C.:  Bracco S.p.a. con sede in Milano, via Egidio
Folli n. 50, codice fiscale n. 00825120157.
    Confezioni autorizzate:
      "0,013%  bagno  oculare"  flacone 180 ml - A.I.C. n. 035527011,
(in base 10), 11W6C3 (in base 32);
      "0,01% collirio, soluzione" flacone 10 ml - A.I.C. n. 035527047
(in base 10), 11W6D7 (in base 32).
    Officina di produzione, confezionamento e controllo: per la forma
farmaceutica  "bagno  oculare"  l'officina di produzione, controllo e
confezionamento  e' la Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo n.
6, Genova.
    Per la forma farmaceutica "collirio" le officine autorizzate alla
produzione, controllo e confezionamento sono Bruschettini S.r.l., con
sede  in via Isonzo n. 6, Genova e Bracco S.p.a., con sede in Milano,
via Egidio Folli n. 50.
    Classificazione   ai   sensi  dell'art.  8,  comma 10,  legge  n.
537/1993: classe "C".
    Classificazione   ai   fini   della   fornitura:   medicinale  di
automedicazione   non   soggetto  a  prescrizione  medica,  ai  sensi
dell'art. 2, comma a) ed art. 3, decreto legislativo n. 539/1992.
    La   societa'   titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio  dovra'  comunicare al Ministero della salute - valutazione
ed  immissione  in  commercio  di  specialita'  medicinali la data di
inizio della commercializzazione.
    Analoga  comunicazione  dovra'  essere  inviata alle associazioni
rappresentative   delle  farmacie  pubbliche  e  private,  firmatarie
dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della
Repubblica   21 febbraio  1989,  n.  94,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989.
    La  comunicazione  di  cui  al  comma  precedente dovra' avvenire
almeno  quindici  giorni  prima della data di inizio della vendita al
pubblico  del medicinale in questione e comunque entro e non oltre il
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    I  lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio
medico-chirurgico  e  aventi  il  numero di registrazione di cui alle
premesse,  potranno  essere  dispensati  al  pubblico  fino al giorno
precedente  la  data  di  cui  al primo comma e comunque non oltre il
centottantesimo  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A  partire  dalla  data  di  cui al primo comma del presente articolo
potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate
come specialita' medicinali con il presente decreto.
    Nel  caso  di  mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto
disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilita'
di  dispensazione  al  pubblico  delle  confezioni di presidio medico
chirurgico  di  cui  alle  premesse  e' fissata al quarantacinquesimo
giorno successivo.
    Il   presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e
sara' notificato alla societa' Bracco S.p.a., titolare dell'A.I.C.