MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 ottobre 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra Malgorzata Maksymiuk di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di psicologa.
(GU n.256 del 31-10-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema  generale di riconoscimentodi diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  Vista l'istanza della sig.ra Malgorzata Maksymiuk, nata a Lublin il
22  marzo  1976,  cittadina  polacca,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  titolo  accademico  professionale,  di cui e' in
possesso,  conseguito  in  Polonia  ai  fini  dell'accesso all'albo e
l'esercizio in Italia della professione di psicologa;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
professionale  dyplom-psychologias  conseguito  presso l'"Uniwersytet
Marii  Curie-Sklodowskiej,  wyolziat  Peolagogiki  i  Psychologii" di
Lublino l'8 giugno 2000;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 settembre 2002;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicara;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  della  richiedente sia completa ai fini
dell'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A, come risulta dai
certificati  prodotti, per cui non appare necessario applicare misure
compensative;
  Visti  gli  articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e comma
14  e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Cosenza in data 6 novembre 2000, con
validita' fino al 23 ottobre 2002, per motivi familiari;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra Malgorzata Maksymiuk, nata a Lublino il 22 marzo 1976,
cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo accademico professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  psicologi,  sezione  A,  e  l'esercizio  della  professione in
Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno
e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 16 ottobre 2002
                                          Il direttore generale: Mele