BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002 

Modifica  del  provvedimento  Banca  d'Italia  8 settembre  2000,  in
materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari  non  derivati,  ex  art.  69  del  decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
(GU n.259 del 5-11-2002)

                           IL GOVERNATORE
                        della Banca d'Italia
  Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
  Visto  il  provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia
di   compensazione  e  liquidazione  delle  operazioni  su  strumenti
finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210,  e  in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera g);
  Visto  il  provvedimento  Banca d'Italia 22 ottobre 2002 emanato in
attuazione  degli  articoli  68,  69  e 70 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e in particolare l'art. 5, comma 2;
  Considerata  l'esigenza  di  modificare il provvedimento emanato ai
sensi  dell'art.  69,  comma  1,  del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, in relazione alla strutturale concentrazione dei rischi
che si realizza in capo alle controparti centrali;
  Considerata la necessita' di stabilire modalita' comuni di adesione
ai  servizi  di  liquidazione  per  i soggetti italiani ed esteri che
gestiscono  nelle  medesime forme sistemi di compensazione e garanzia
delle operazioni su strumenti finanziari;
  D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa;
                              Dispone:
  1.  Il provvedimento 8 settembre 2000 in materia di compensazione e
liquidazione  delle  operazioni su strumenti finanziari non derivati,
ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e' modificato come segue.
  Nel preambolo e' aggiunto il seguente periodo:
  "Considerata  la  strutturale  concentrazione  dei  rischi  che  si
realizza  in capo alle controparti centrali e la conseguente esigenza
di  acquisire tempestivamente dati e notizie sull'attivita' da queste
svolta  per  assicurare  l'efficacia  dell'azione  di  vigilanza  sui
servizi di liquidazione;".
  Sono aggiunte le lettere h) e i) all'art. 1:
    "h)  "attivita'  di controparte centrale : l'attivita' svolta dal
soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia
di  strumenti  finanziari  si interpone tra i partecipanti diretti al
sistema  stesso,  fungendo  da controparte esclusiva riguardo ai loro
ordini di trasferimento;
    i) "operazioni   :   i  contratti  aventi  ad  oggetto  strumenti
finanziari.".
  E' aggiunto il comma 5 dell'art. 6:
  "I  partecipanti  ai  servizi  di liquidazione non possono regolare
operazioni  per conto dei soggetti che, nella gestione dei sistemi di
cui  al comma 1, lettera f), e comma 2, lettere b) e c), del presente
articolo, svolgono attivita' di controparte centrale.".
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 22 ottobre 2002
                                                Il Governatore: Fazio