MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2002 

Sospensione   dei  termini  relativi  agli  adempimenti  di  obblighi
tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo
2003  a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002,
in  alcuni  comuni della provincia di Campobasso e in un comune della
provincia  di  Foggia,  interessati dagli eventi sismici verificatisi
nella stessa data del 31 ottobre 2002.
(GU n.272 del 20-11-2002)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 31
ottobre  2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio  della  provincia  di  Campobasso, in conseguenza dei
gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002;
  Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
con  il  quale,  a  seguito  degli  eventi sismici verificatisi il 31
ottobre  2002  nel territorio della provincia di Campobasso, e' stato
previsto  che  con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 9, comma
2,  della  citata  legge  n.  212 del 2000 sono sospesi i termini per
l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
novembre  2002,  con  il quale e' stata deliberata l'estensione della
dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia
di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31
ottobre 2002;
  Visto  il  proprio  decreto del 14 novembre 2002, con il quale sono
stati  sospesi,  dal  31  ottobre  2002  al  31 marzo 2003, i termini
relativi  agli  adempimenti  ed  ai versamenti tributari a favore dei
contribuenti  residenti  ovvero  aventi  sede  legale od operativa in
taluni  comuni  della  provincia di Campobasso interessati dai citati
eventi sismici;
  Vista  la  nota  del  Commissario  delegato  per  l'emergenza nella
regione Molise n. Com/usc/1307 del 15 novembre 2002, con la quale, ad
integrazione  delle  informative  trasmesse  con  nota  del Ministero
dell'interno  n.  14519/147  (1) /Set.Sic. e Prot.Civ del 13 novembre
2002,   vengono  individuati  ulteriori  comuni  della  provincia  di
Campobasso,  nonche'  della  provincia  di Foggia, nei quali e' stata
rilevata una intensita' sismica pari o superiore al sesto grado della
scala  MCS  accertata  dal  servizio  sismico  del Dipartimento della
protezione   civile   e   dall'Istituto   nazionale  di  geofisica  e
vulcanologia;
  Considerato   che,   a   seguito   dei   citati   eventi,  sussiste
l'impossibilita'  per i soggetti residenti nei territori dei suddetti
comuni di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti
degli obblighi tributari;
  Ritenuta  la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e
dei  versamenti tributari che scadono nel periodo dal 31 ottobre 2002
al 31 marzo 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che, alla data del 31 ottobre 2002, avevano la
residenza   nei   territori   dei  comuni  di  Bonefro,  Ripabottoni,
Montelongo,  Casacalenda,  Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio,
Rotello, Ururi e Castelnuovo Monterotaro sono sospesi, dal 31 ottobre
2002  al  31 marzo  2003,  i  termini relativi agli adempimenti ed ai
versamenti  tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo
al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche  aventi  sede legale o operativa nel
territorio dei comuni di cui al comma 1.
  3.  I  sostituti  di  imposta, indipendentemente dal loro domicilio
fiscale,  a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano
le  ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla
fonte  da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24,
25,  25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute gia' operate devono
comunque essere versate.
  4.  Gli  adempimenti  ed  i  versamenti,  i cui termini scadono nel
periodo  di  sospensione  di cui al comma 1, sono effettuati entro il
giorno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2002
                                                Il Ministro: Tremonti