AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 6 novembre 2002 

Ulteriori chiarimenti alle SOA. (Determinazione n. 29/2002).
(GU n.275 del 23-11-2002)

RIF:  SOA/302;  SOA/146; SOA/312; SOA/317; SOA/223; SOA/338; SOA/337;
                   SOA/341; SOA/361; SOA/233-bis.
                            IL CONSIGLIO
                        Considerato in fatto
  Alcune  Stazioni  appaltanti  e  associazioni imprenditoriali hanno
richiesto  all'Autorita'  ulteriori  chiarimenti in ordine ai criteri
cui  devono  attenersi  le  SOA  nello  svolgimento dell'attivita' di
qualificazione  delle  imprese.  Le  questioni  sono state sottoposte
all'esame  della  Commissione  Consultiva - prevista dall'articolo 8,
comma   3,  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e  successive
modificazioni  e  dall'articolo  5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  25  gennaio  2000,  n. 34 - del cui parere deve avvalersi
l'Autorita'  per  la  definizione  delle  procedure e dei criteri che
devono  essere  seguiti dai soggetti autorizzati nella loro attivita'
di  qualificazione.  La Commissione ha espresso i propri avvisi nelle
sedute  del  7  dicembre 2001, del 7 giugno 2002 e del 3 luglio 2002.
L'Autorita'  definisce  nella  presente  determinazione i criteri cui
devono   attenersi  le  SOA  autorizzate,  nella  loro  attivita'  di
qualificazione,  tenuto  conto delle indicazioni e considerazioni dei
suddetti  pareri,  il  cui  testo integra le motivazioni del presente
documento  ed  al  quale,  pertanto, e' consentito l'accesso a chi vi
abbia interesse.
  In  primo  luogo  va  precisato  che  le  richieste  di chiarimenti
riguardano:
    a) la  possibilita'  o  meno  di  riconoscere  ad  una impresa da
qualificare come "attivita' indiretta" una parte della cifra d'affari
in  lavori  maturata  in  capo  ad  una  societa'  di  fatto  cui una
associazione temporanea ha materialmente dato vita;
    b) la possibilita' o meno di estendere la previsione prevista per
le  ditte  individuali  e per le societa' di persone (comprendere nel
costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  quello
relativo  ad  una retribuzione convenzionale del titolare e dei soci)
anche  alle societa' a responsabilita' limitata il cui amministratore
unico presta la sua attivita' lavorativa nella societa';
    c) quale  delle  categorie specializzate di cui all'allegato A al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000  sia la piu'
adeguata  per  la qualificazione delle imprese che svolgono attivita'
nel   settore   dei  sistemi  di  protezione  catodica  di  strutture
metalliche;
    d) quale  sia  fra  le categorie specializzate OS19 e OS30 quella
piu'  adeguata  per la qualificazione delle imprese che operano nella
realizzazione di impianti di trasmissione dati;
    e) la  possibilita'  o  meno di una societa' facente parte di una
holding  di  utilizzare,  ai  fini  della qualificazione, avendone la
disponibilita', l'attrezzatura ed i mezzi d'opera di proprieta' della
casa madre;
    f) quale  e'  il  momento  rilevante  ai  fini della verifica del
requisito  del possesso della certificazione di sistema di qualita' o
del  possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di
qualita'   e   se   questi  requisiti  devono  essere  posseduti  con
riferimento  all'importo dell'appalto o all'importo delle classifiche
di qualificazione;
    g) quali  siano  i presupposti per classificare le pavimentazioni
come  rientranti  nella categoria generale OG3 oppure nelle categorie
specializzate OS6, OS24 e OS26;
    h) la   possibilita'   o   meno   di  utilizzare  ai  fini  della
qualificazione nella categoria OS10 le sole certificazioni relative a
"fornitura  e  posa in opera" o anche le certificazioni relative alla
sola   "fornitura"   e   se  l'impiego  di  diverse  locuzioni  nelle
declaratorie  delle  categorie di specializzazione (virgola oppure la
"e")   costituisce   una   precisa   volonta'   del   legislatore  di
differenziare la "fornitura" dalla "fornitura e posa in opera";
    i) se  nuove  imprese  (che  intendano qualificarsi sulla base di
requisiti  posseduti  da  imprese acquisite), che siano costituite in
forma  di  soggetti  tenuti  alla  dimostrazione del requisito di cui
all'art.  l8,  comma  2, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000,  qualora  non  abbiano  ancora provveduto al
deposito  del  primo  bilancio,  possano  lo  stesso qualificarsi, in
quanto  la  dimostrazione  del  capitale netto positivo e' implicita,
essendo il capitale di una neonata societa' certamente integro;
    j) se  le  stazioni  appaltanti devono o non devono rilasciare le
certificazioni  di  esecuzione  dei  lavori relativi ad appalti per i
quali e' sopravvenuta una rescissione contrattuale ancorche' limitati
agli importi liquidati e fatturati;
                       Considerato in diritto
    A) Il quesito di cui alla lettera a) dei considerati in fatto (la
possibilita' o meno di riconoscere ad una impresa da qualificare come
"attivita'  indiretta"  una  parte  della  cifra  d'affari  in lavori
maturata  in  capo  ad  una  societa'  di  fatto cui una associazione
temporanea  ha materialmente dato vita) ha origine dalla prescrizione
di  cui  all'articolo  18,  comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  che  dispone:  la quota della cifra d'affari
relativa  all'"attivita' indiretta" (cioe' quella svolta dai consorzi
di  cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge n.
109/1994  e  successive  modificazioni,  nonche'  dalle  societa' fra
imprese  riunite  di  cui  all'articolo 96 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554 qualora questi abbiano
fatturato  i  lavori eseguiti alla stazione appaltante senza ricevere
fatture  dai  propri  consorziati  che  sono  stati i reali materiali
esecutori  dei  lavori) da attribuire ad un consorziato e' comprovata
dai bilanci dei consorzi e delle societa' di cui fa parte il suddetto
consorziato.  Il  quesito  riguarda  il caso in cui i soggetti di una
associazione  temporanea non abbiano costituito la societa' di cui al
suddetto  articolo  96 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999   ma  abbiano  realizzato  le  opere  in  modo  unitario  ed
indistinto  e  cioe' attraverso una societa' di fatto. Avendo operato
in  questo  modo  le  imprese  non sono in condizione di presentare a
comprova  delle  cifre  d'affari  indirettamente imputabili ad esse i
bilanci  ma  soltanto le dichiarazioni I.V.A. della suddetta societa'
di  fatto.  Si  chiede  se  la  prova richiesta dalla normativa possa
essere costituita da questa dichiarazione.
  Preliminarmente  va  osservato  che  la giurisprudenza (Cass. civ.,
Sez.  I,  16  luglio  1997,  n.  6514; id. 1 aprile 1996, n. 3003) ha
affermato  che  "societa'  di fatto e' quella la cui esistenza non si
desume  dalle dichiarazioni espresse, ma viene dedotta implicitamente
dal  comportamento  dei  soci" nonche' (Cass. civ., Sez. I, 26 agosto
1998,  n.  8486)  ha  precisato  che  "ai  fini  fiscali i criteri di
identificazione  delle  societa'  di  fatto non coincidono con quelli
previsti  dal  codice  civile,  e  cio'  in quanto in materia fiscale
l'esigenza  non e' quella di tutelare l'affidamento dei terzi, bensi'
quella  di  verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione
delle norme impositive". Tale societa' e' inoltre necessariamente una
societa'  irregolare in quanto priva di iscrizione nel Registro delle
Imprese  di  cui all'articolo 2188 codice civile, istituito con legge
29  dicembre  1993, n. 580, le cui norme attuative sono contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
  Va  poi  osservato  che  nel caso cui si riferisce il quesito vi e'
stata  una  violazione della norma imperativa di cui all'articolo l8,
comma  2,  secondo  periodo  della  legge  19  marzo 1990, n. 55, che
stabilisce che "le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
sono  tenuti  ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel
contratto"  e  che  "il  contratto  non puo' essere ceduto, a pena di
nullita'". E' possibile soltanto che le imprese associate, al fine di
una  esecuzione unitaria dei lavori totale o parziale, costituiscano,
ai  sensi  dell'articolo  96, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  554/1999,  una  societa'  anche consortile tra
quelle  previste  dal libro V, titolo V, capi 3 e seguenti del codice
civile   (societa'   in  nome  collettivo,  societa'  in  accomandita
semplice,  societa'  per  azioni, societa' in accomandita per azioni,
societa'  a  responsabilita'  limitata).  Fra  queste societa' non e'
prevista  la societa' di fatto. Ne' puo' valere la circostanza che la
societa'  di  fatto  avente per oggetto attivita' commerciale ai fini
dei rapporti con il fisco, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera
b),  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  e'  considerata  una  societa'  in  nome  collettivo in quanto,
perche'  si  verifichi  il  subentro  tra  le  imprese associate e la
societa'  costituita  per  la esecuzione unitaria dei lavori, occorre
che  l'atto costitutivo sia notificato alla stazione appaltante e che
la societa' sia iscritta nel registro delle imprese.
  Esaminato  il quesito sul piano tributario va osservato che la tesi
che    la   esecuzione   di   un'opera   indivisibile   affidata   ad
un'associazione   comporta  necessariamente  la  costituzione  di  un
soggetto  tributario  passivo  ai fini dell'imposta sui redditi e sul
valore  aggiunto  ha  avuto  risposte  da  parte dell'amministrazione
fmanziaria  differenti  nel  tempo.  Inizialmente  la  tesi  e' stata
condivisa  (risoluzioni  17 novembre 1983, n. 782 e 30 marzo 1979, n.
571)  poi  invece  rigettata  (risoluzione 9 giugno 1992, n. 530742).
D'altra  parte  l'ipotesi  di  un'associazione  che  abbia  fatturato
direttamente  alla  stazione  appaltante senza ricevere fatture dalle
imprese  non  trova  giustificazione  in quanto le societa' di fatto,
come  prima affermato, sono equiparate a societa' in nome collettivo.
D'altra  parte  l'amministrazione finanziaria ha sempre affermato che
"il  soggetto  autonomo  d'imposta deve emettere fatture assoggettate
all'IVA  nei  confronti  della stazione appaltante, mentre le singole
imprese  devono  fatturare  all'ante  consortile  i rispettivi lavori
eseguiti" (risoluzioni 4 agosto 1987, n. 460437 e 30 ottobre 1982, n.
350845).
  In  base  alle  suddette  considerazioni e al conforme parere della
Commissione Consultiva prima indicato, l'Autorita' e' dell'avviso che
non  puo'  essere  attribuita  per "attivita' indiretta" alle imprese
temporaneamente  riunite  in associazione la cifra d'affari in lavori
maturata  in  capo  alla societa' di fatto cui la riunione temporanea
avrebbe materialmente dato vita.
    B)  Il  quesito  di  cui alla lettera b) dei considerati in fatto
(possibilita' o meno di estendere la previsione prevista per le ditte
individuali  e  per  le  societa'  di  persone (comprendere nel costo
complessivo  sostenuto per il personale dipendente quello relativo ad
una  retribuzione  convenzionale  del titolare e dei soci) anche alle
societa'  a  responsabilita'  limitata  il  cui  amministratore unico
presta  la  sua  attivita'  lavorativa  nella  societa)  va esaminato
tenendo  conto  che  l'Autorita'  ha precisato nella determinazione 7
maggio  2002,  n.  8  che  "per  organico medio annuo le disposizioni
intendono  fare  rfferimento esclusivamente al personale dipendente e
cioe'   al   personale   stabilmente   e   regolarmente   incardinato
nell'impresa".
  Il diverso regime che le norme prevedono per le ditte individuali e
per  le  societa'  di  persone  trova  fondamento  nel  fatto  che la
posizione del socio d'opera e' diversa dalla posizione del prestatore
di  lavoro subordinato. La giurisprudenza (Cass. civ. sez. lavoro, 14
aprile  1994,  n.  3650) ha affermato,infatti, che "nelle societa' di
persone,  che  non  sono enti giuridici distinti dai singoli soci, un
rapporto  di  lavoro  subordinato  fra la societa' ed uno dei soci e'
configurabile  solo  in  via eccezionale nella sola ipotesi in cui il
socio   presti   la  sua  attivita'  lavorativa  sotto  il  controllo
gerarchico  di  un  altro socio, munito di supremazia e sempre che la
suddetta   prestazione  non  integri  un  conferimento  previsto  nel
contratto sociale".
  E',   invece,   orientamento   costante   della  giurisprudenza  la
configurabilita'  di  un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un
componente  di  un  consiglio  di  amministrazione di una societa' di
capitali qualora risulti provato che il dipendente amministratore sia
assoggettato al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte
di  sopraordinati  organi  della  societa'  ma  cio', ha affermato la
giurisprudenza  (Cass.  civ.  24 maggio  2000,  n.  6819),  non  puo'
verificarsi   per   l'amministratore   unico   della   societa'.   La
giurisprudenza  (Cass.  civ.  sez. III, 16 novembre 2000) ha altresi'
ritenuto  che  non  puo'  assimilarsi  una societa' a responsabilita'
limitata anche se con un unico socio con una societa' di persone.
  L'Autorita',  in  base  alle  suddette considerazioni e al conforme
parere  della  Commissione  Consultiva prima indicato, e' dell'avviso
che  non  puo'  applicarsi  in  via  estensiva la disposizione di cui
all'articolo 18, comma 10, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 34/2000 all'amministratore unico di una societa'
a responsabilita' limitata, fatto salvo che figuri come dipendente in
quanto  in  tal caso si applica direttamente l'articolo 18, comma 10,
primo  periodo, e comma 11, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000.
    C)  Il  quesito  di  cui alla lettera c) dei considerati in fatto
(quale delle categorie specializzate di cui all'allegato A al decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000 sia la piu' adeguata per
la  qualificazione  delle  imprese che svolgono attivita' nel settore
dei  sistemi  di  protezione  catodica  di strutture metalliche) pone
alcuni   problemi  in  ordine  alla  collocazione  all'interno  delle
categorie   del   sistema   di   qualificazione  delle  attivita'  di
progettazione, costruzione, misurazioni e manutenzione dei sistemi di
protezione  catodica  di strutture metalliche per la cui collocazione
l'Autorita'   aveva   gia'   espresso   il   proprio   avviso   nella
determinazione  del  27  settembre  2001,  n.  19 stabilendo che esse
rientravano nella categoria OG10. Il quesito non contesta apertamente
la suddetta collocazione ma pone dubbi sulla stessa in quanto ritiene
che  la protezione catodica abbia una sua posizione precisa nel mondo
industriale  e  di cio' non se ne e' tenuto adeguatamente conto nella
suddetta determinazione.
  L'Autorita',  in  base alle considerazioni di natura tecnica svolte
nel  parere  della  Commissione  Consultiva  di cui ai considerato in
fatto,  e'  dell'avviso di dover modificare la precedente indicazione
stabilendo  che  le  attivita'  nel settore dei sistemi di protezione
catodica rientrano nella categoria specializzata OS16.
    D)  Il  quesito  di  cui alla lettera d) dei considerati in fatto
(quale  sia  fra  le  categorie specializzate OS19 e OS30 quella piu'
adeguata  per  la  qualificazione  delle  imprese  che  operano nella
realizzazione  di impianti di trasmissione dati) ha origine nel fatto
che  in  entrambe  le  declaratorie  si parla di reti di trasmissione
dati.
  L'Autorita', anche in base alle considerazioni contenute nel parere
della  commissione  consultiva  di  cui  ai  considerato in fatto, e'
dell'avviso  che  l'appartenenzadelle reti trasmissione dati alle due
categorie  derivi  dal posizionamento delle stesse rispetto all'opera
dove sono inserite. La declaratoria della OS30 si riferisce, infatti,
ad  impianti  interni  e  cioe'  impianti  che sia dal punto di vista
funzionale e sia da quello della localizzazione riguardano uno o piu'
ambienti  operativamente  tra  loro  collegati  e  nel  loro  insieme
circoscritti.  La  declaratoria  di  cui  alla  OSl9  fa riferimento,
invece,  ad impianti con connotazione di servizio pubblico e, quindi,
ad impianti dislocati sul territorio, con una pluralita' di accessi.
    E) Il quesito di cui alla lettera e) dei considerati in fatto (la
possibilita'  o  meno di una societa' facente parte di una holding di
utilizzare, ai fini della qualificazione, avendone la disponibilita',
l'attrezzatura  ed  i  mezzi  d'opera  di proprieta' della casamadre)
rientra  nella piu' vasta problematica relativa alla utilizzabilita',
da  parte  di ciascuno dei soggetti facenti parte del medesimo gruppo
di  imprese  organizzato  in  forma  di  holding,  del  complesso dei
requisiti maturati singolarmente in capo ad ognuno di essi.
  Va  in  primo  luogo  osservato che la normativa non riserva alcuna
attenzione  al  fenomeno del gruppo di imprese. Le uniche indicazioni
riguardano  la  possibilita'  per  le  imprese di utilizzare, ai fini
della  loro  qualificazione, le cifre d'affari in lavori maturate dai
consorzi  e  della societa' per la esecuzione delle opere (cosiddetta
"attivita'  indiretta"  di  cui all'art. 18, comma 4, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000),  la  possibilita'  per i
consorzi  di cooperative e per i consorzi artigiani di utilizzare, ai
fini  delle  loro  qualificazioni,  la dotazione stabile e l'organico
medio  annuo  dei  loro  consorziati e la possibilita' per i consorzi
stabili   di  utilizzare,  ai  fini  delle  loro  qualificazioni,  le
qualificazioni possedute dai propri consorziati.
  In secondo luogo va considerato che la giurisprudenza comunitaria e
nazionale  ha esaminato la questione di una societa' controllante che
vuole utilizzare per la sua qualificazione i requisiti delle societa'
controllate  e che non risultano pronunce in ordine alla possibilita'
di  una  societa'  controllata  di  utilizzare  ai fini della propria
qualificazione i requisiti posseduti dalla societa' controllante.
  L'Autorita'  in  base alle suddette considerazioni nonche' a quelle
contenute   nel   parere  della  Commissione  Consultiva  di  cui  ai
considerato  in  fatto,  e' dell'avviso che non sia possibile per una
societa'  facente  parte  di una holding di utilizzare, ai fini della
qualificazione  l'attrezzatura ed i mezzi d'opera di proprieta' della
casa madre.
    F)  Il  primo  aspetto  del  quesito  di  cui alla lettera f) dei
considerati  in  fatto  (quale  e' il momento rilevante ai fini della
verifica  del  requisito del possesso della certificazione di sistema
di  qualita'  o del possesso degli elementi significativi e correlati
del  sistema  di  qualita)  riguarda  la questione se il possesso del
requisito  di qualita' debba sussistere gia' al momento della stipula
del  contratto  con  la  SOA  oppure soltanto al momento del rilascio
dell'attestazione.
  In  primo  luogo  va osservato che le norme stabiliscono che spetta
agli  organismi  di qualificazione attestare l'esistenza nei soggetti
che  essi  hanno  qualificato  del  possesso  della certificazione di
sistema  di  qualita'  oppure  della  dichiarazione della presenza di
elementi  significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'.
Tali certificazioni devono essere possedute dalle imprese qualificate
secondo   la   cadenza   temporale,   articolata   in  rapporto  alle
classifiche,  di  cui  all'allegato B al decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  e  costituiscono, ai sensi dell'articolo 15,
comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, un
presupposto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione.
  In  base  a tali disposizioni si puo' affermare che le attestazioni
di  qualificazione rilasciate alle imprese, ad iniziare dal 1 gennaio
2002,  per  le  categorie e negli scaglioni di validita' previsti dal
citato allegato B, devono riportare l'attestazione del possesso della
certificazione  di  sistema  di  qualita'  dell'impresa,  ovvero  del
possesso  della  dichiarazione  della  presenza  nell'impresa  di  un
sistema semplificato di qualita' di cui all'allegato C al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000.  Allo scopo l'impresa che
aspira   alla  qualificazione  deve  produrre  alla  SOA  che  dovra'
attestarne  l'esistenza,  la  certificazione  del sistema di qualita'
conseguito nei tempi utili all'istruttoria della stessa SOA.
  E'  da  ritenersi  che  nel  caso  di  procedure di attestazione in
itinere  alla  data  di  decorrenza  di uno degli scaglioni temporali
previsti  dall'allegato  B, e' onere della SOA avvertire l'impresa in
valutazione   circa   l'indispensabilita'   dell'acquisizione   della
certificazione  di  qualita'  prevista per le categorie e gli importi
richiesti  dalla  stessa  impresa  prima  di  procedere  al  rilascio
dell'attestazione,  a pena di declassamento di tali categorie/importi
alla  soglia  consentita  in carenza del detto requisito di qualita'.
Peraltro  la certificazione degli istituti di accreditamento circa la
sussistenza  in  capo  all'impresa del sistema di qualita', ancorche'
semplificato  secondo  l'allegato C, costituisce solo un accertamento
del  pregresso  conseguimento da parte dell'impresa di un determinato
standard  qualitativo  dell'impresa che, come tale, possedeva gia' di
fatto  tale  requisito (ora certificato) al momento della stipula del
contratto con la SOA.
  Nel  caso,  invece,  di attestazioni rilasciate prima del 1 gennaio
2002 in carenza di certificazioni di qualita' ovvero, in seguito, nel
progressivo   divenire  delle  prescrizioni  del  piu'  volte  citato
allegato  B, resta cura dell'impresa attestata acquisire il requisito
della qualita' da fare attestare dalla SOA, accedendo al meccanismo a
tariffa  ridotta  di  cui  al  punto  3  dello  schema  allegato alla
determinazione  n. 40/2000 dell'Autorita', appositamente previsto per
tale successivo evento qualificante.
  L'Autorita'   per   le  considerazioni  esposte  nonche'  a  quelle
contenute   nel   parere  della  commissione  consultiva  di  cui  ai
considerato in fatto e' dell'avviso che il possesso, nei limiti e con
le  cadenze temporali di cui all'allegato B al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000,  della  certificazione del sistema di
qualitadi  una  impresa, in termini generali oppure semplificati come
da  allegato  C al suddetto decreto, non e' un mero titolo abilitante
all'esecuzione   dei   lavori,   ma   presupposto   stesso   per   la
qualificazione  degli  esecutori  di lavori pubblici e di conseguenza
ritiene   che   la   relativa  certificazione  deve  essere  prodotta
contestualmente  alla  documentazione  di  base  per  la  stipula del
contratto  con  la  SOA  e  comunque  in tempo utile allo svolgimento
dell'istruttoria da parte della SOA stessa.
  Al  secondo  aspetto del quesito (se questi requisiti devono essere
posseduti  con  riferimento  all'importo  dell'appalto  o all'importo
delle  classifiche)  si  collega  il  contenuto  della delibera della
Autorita'  del  l5  maggio  2002,  n.  139  che  merita,  pero',  una
indicazione  piu'  puntuale.  Il  quesito  puo'  cosi' sintetizzarsi:
possono  o  non  possono  piu'  imprese,  in  associazione  oppure in
consorzio  di  tipo  orizzontale o verticale - qualora in possesso di
attestazione per classifica pari o inferiore ad una classifica per la
quale,  ai  sensi  dell'allegato  B  del decreto del Presidente della
Repubblica   n.  34/2000,  non  e'  obbligatorio,  o  non  e'  ancora
obbligatorio, il possesso del requisito qualita' - partecipare, ad un
appalto  di  importo  tale  per  cui  i concorrenti - qualora impresa
singola  -  devono  essere  in  possesso  del  suddetto requisito. In
sostanza  occorre  stabilire se l'obbligo del possesso della qualita'
e'  connesso all'importo dell'appalto oppure e' un requisito connesso
alla classifica delle attestazioni.
  L'Autorita'  per  le  considerazioni  esposte  nonche'  per  quelle
contenute   nel   parere  della  Commissione  Consultiva  di  cui  ai
considerato  in  fatto ed in particolare per la considerazione che il
sistema di qualificazione attiene alla soggettivita' dell'impresa, al
fatto  che  le  attestazioni  costituiscono  condizione  necessaria e
sufficiente  per  eseguire  i  lavori  fino  ad  un certo importo, e'
dell'avviso  che  il  requisito  e'  connesso  alla  classifica della
qualificazione.
  Spetta,  quindi,  alle  stazioni appaltanti che bandiscono appalti,
l'obbligo  del  controllo che l'attestazione di qualificazione per la
classifica  corrispondente  all'importo dei lavori che il concorrente
intende  assumere,  come  impresa  singola,  oppure  come associata o
consorziata  in  associazione  o  consorzio  di  tipo  orizzontale  o
verticale  -  qualora  tali  importi  rientrino in una delle fasce di
progressivo   obbligo   del   possesso  della  qualita'  integrale  o
semplificata  - riporti l'indicazione di tale possesso e, nel caso di
mancanza,  l'obbligo  dell'esclusione  dalla gara dello stesso, fatto
salvo  che  il  concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la
certificazione di qualita' solo dopo il rilascio dell'attestazione di
qualificazione  e  che  abbia  in itinere l'adeguamento della propria
attestazione.
    G)  Il  quesito  di  cui alla lettera g) dei considerati in fatto
(quali  siano  i  presupposti per classificare le pavimentazioni come
rientranti  nella  categoria  generale  OG3  oppure  nelle  categorie
specializzate  OS6,  OS24  e  OS26) riguarda la classificazione delle
"pavimentazioni speciali" ad uso non stradale.
  In primo luogo va ricordato che l'Autorita' ha piu' volte precisato
(determinazioni  12  ottobre  2000  n.  48, 22 maggio 2001, n. 12, 20
dicembre  2001,  n. 25) che a norma delle premesse dell'allegato A al
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000 ed all'articolo
72,  commi  2  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999   le  opere  generali  sono  costituite  da  un  insieme  di
lavorazioni,   alcune   proprie  della  categoria  medesima  e  altre
appartenenti a categorie di opere specializzate e, pertanto, il fatto
che   la   categoria   OG3   contenga  nella  declaratoria  anche  le
pavimentazioni  ha  il  solo  significato  che la realizzazione di un
intervento  stradale  comporta  anche la esecuzione di lavorazioni di
tipo  particolare.  Quindi  il  quesito  si  riduce a stabilire quali
pavimentazioni - stante la valenza di lavoro autonomo, inteso come un
lavoro   che,   indipendentemente   dalla  categoria  che  identifica
l'intervento  dal  punto  di vista ingegneristico nel quale esse sono
comprese  e  dal  fatto che la sua descrizione si trova concisamente,
indirettamente  o  in  parte compresa anche in una categoria generale
prevalente  -  non hanno bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre
categorie per esplicare la loro funzione e, pertanto, rientrano nella
categoria  specializzata  OS6,  oppure  nella categoria specializzata
OS24 oppure nella categoria specializzata OS26.
  L'Autorita'  in  base  alla considerazione precedente e all'analisi
delle   declaratorie   delle  tre  suddette  categorie  nonche'  alle
considerazioni  contenute  nel parere della Commissione Consultiva di
cui ai considerati in fatto e' dell'avviso che:
    a) le  pavimentazioni  stradali  relative ad interventi destinati
alla mobilita' su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi notevoli,
come  nel  caso  delle  piste aeroportuali, rientrano nella categoria
specializzata OS26;
    b) le  pavimentazioni  sportive  di  qualsiasi  tipo  e materiale
(ligneo, plastico, metallico e vetroso) relative ad impianti sportivi
al  coperto  ed allo scoperto rientrano nella categoria specializzata
OS6,  stante  la  prevalenza  della  lavorazione di finitura di opera
generale;
    c) le  pavimentazioni sportive in verde rientrano nella categoria
OS24;
    d) le  pavimentazioni  stradali  relative ad interventi destinati
alla  mobilita'  su gomma, ferro e aerea sottoposti a carichi normali
rientrano fra le lavorazioni proprie della categoria OG3.
  H)  Circa  il  primo aspetto del quesito di cui alla lettera h) dei
considerati  in  fatto  (la possibilita' o meno di utilizzare ai fini
della  qualificazione  nella  categoria  OS10  le sole certificazioni
relative  a  fornitura  e  posa  in  opera  o anche le certificazioni
relative  alla  sola  fornitura)  va rilevato che pur riferito ad una
specifica   categoria   di  qualificazione,  ha  portata  generale  e
riferibile  a tutte le categorie di cui all'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000.
  In  primo  luogo  va ricordato con riferimento al primo aspetto del
quesito che l'Autorita' ha gia' osservato (determinazioni 28 dicembre
1999, n. 13, 22 maggio 2001, n. 12, 20 dicembre 2001, n. 25 e atto di
regola-zione  31  gennaio  2001,  n.  5)  che le categorie generali o
specializzate  riportate  nell'allegato  A  al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000  si  riferiscono  a lavori cioe' ad un
complesso  di  attivita'  che  hanno  come connotazione essenziale il
facere,  cioe'  operazioni  tecniche di elaborazione e trasformazione
della  materia per produrre un nuovo bene, sia nella forma di "opera"
vera  e  propria,  sia  piu'  in  generale nella forma di "lavoro". A
conferma  di  cio'  il  secondo  periodo del comma 1, dell'articolo 2
della  legge  n.  109/1994  e  s.m.  assoggetta  alla  legge stessa i
contratti  misti  di  fornitura  e posa in opera per i quali i lavori
assumono rilievo economico superiore al 50%".
  Circa  il  secondo  aspetto  del  quesito  (se l'impiego di diverse
locuzioni  nelle  declaratorie  delle  categorie  di specializzazione
(virgola   oppure  la  "e")  costituisce  una  precisa  volonta'  del
legislatore  di  differenziare la "fornitura" dalla "fornitura e posa
in  opera")  non puo' non rilevarsi che anch'esso deve essere risolto
alla  luce  delle  precedenti  conclusioni,  risultando  in  concreto
irrilevante  la  forma  della  locuzione  rispetto  alla sostanza del
contesto e dei fini cui e' rivolta, cioe' la effettiva qualificazione
per l'esecuzione dei lavori pubblici.
  Anche  nel  caso  che  fra "fornitura" e "posa in opera" vi sia una
virgola  il  sostantivo  "fornitura"  non  puo' essere ne' avulso dal
contesto concretamente realizzativo che sostanzia la legge quadro sui
lavori   pubblici   e   i   suoi   decreti  attuativi,  ne'  elemento
considerabile  a se' stante e isolato dalla piu' completa elencazione
che  la  declaratoria  propone.  Pertanto,  anche sotto l'angolazione
proposta  dal  secondo  aspetto  del quesito, la mera "fornitura" non
puo'  essere  valutata  tra  i  "lavori"  necessari  a  garantire  la
qualificazione  nella  categoria  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000.
  Va   inoltre   osservato   che   mentre  per  le  l3  categorie  OG
l'elencazione e' strutturata mediante la virgola di interpunzione fin
dal  primo termine (ad eccezione della sola OG8 per la quale la prima
virgola e' sostituita dalla congiunzione "e"), per le 34 categorie OS
il  legislatore  ha  utilizzato,  tra i primi 2 termini (generalmente
fornitura/posa o costruzione/montaggio/manutenzione), per 11 volte la
"e",   per   22   volte  la  virgola  (la  categoria  OS20  non  reca
elencazione), separando gli altri termini fra loro con la virgola. E'
noto, fra l'altro, che in una elencazione la congiunzione coordinante
copulativa  "e"  ha gli stessi effetti della interpunzione "virgola",
con  la  sola particolarita' che la prima e' utilizzata di preferenza
tra  due  termini,  la  seconda  fra  piu'.  In  un  lungo  elenco e'
stilisticamente  preferibile  infatti  utilizzare  sempre la virgola,
lasciando  la  "e"  ai  soli  primi due termini o agli ultimi due. Va
invece  precisato  che  vi  e'  una  differenza  fra  posa in opera e
montaggio.  Il  secondo  termine  e'  usato preferibilmente quando la
fornitura  riguarda  componenti  o  apparecchiature  che  non debbono
essere   modificate   ma   soltanto  installate  ma  tale  differenza
terminologica non ha alcun effetto sul piano della qualificazione.
  L'Autorita'  in  base alle suddette considerazioni nonche' a quelle
contenute   nel   parere  della  Commissione  Consultiva  di  cui  ai
considerato   in   fatto,  e'  dell'avvisoche  manca  il  presupposto
normativo  perche'  le mere "forniture" di beni (quale la segnaletica
stradale di cui si tratta), originate da contratti di fornitura e non
di lavori, possano essere computate nel novero dei "lavori" necessari
a  dimostrare  la  adeguata  idoneita'  tecnica  al  fine  di  essere
qualificati  per  poter  eseguire  "lavori pubblici" con contratti di
appalto, nella fattispecie di categoria OS10.
  L'Autorita'  e'  inoltre dell'avviso che manca anche il presupposto
logico   a   tale   computo   in   quanto,   se  cio'  avvenisse,  si
qualificherebbe  ad eseguire "lavori pubblici" in appalto il titolare
di semplici contratti di compra vendita e non il soggetto in possesso
dei  requisiti  di  ordine  speciale  (in particolare l'aver eseguito
lavori  nelle  quantita'  e tipologie previste e possedere l'adeguata
attrezzatura  tecnica  e l'organico tecnico-operativo di cui all'art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), necessari
invece  per  poter  eseguire lavori pubblici. Ovviamente le forniture
strumentali  rispetto  alla  esecuzione  unitaria  del  contratto  di
appalto  ed  utilizzate  dall'appaltatore per realizzare il contratto
dovranno  essere  computate nell'importo complessivo del "lavoro" cui
sono  funzionali  e  connaturate,  anzi  senza le quali il lavoro non
potrebbe neppure essere realizzato.
    I) Il quesito di cui alla lettera i) dei considerati in fatto, se
nuove  imprese  (che  intendano  qualificarsi sulla base di requisiti
posseduti  da  imprese  acquisite),  che siano costituite in forma di
soggetti  tenuti alla dimostrazione del requisito di cui all'art. 18,
comma  2,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  qualora non abbiano ancora provveduto al deposito del primo
bilancio,  possano lo stesso qualificarsi, in quanto la dimostrazione
del  capitale netto positivo e' implicita, essendo il capitale di una
neonata  societa'  certamente  integro)  va esaminato tenendo che nel
caso di nuove imprese che intendono qualificarsi in base ai requisiti
posseduti  da  imprese  acquisite,  il  quinquennio di riferimento e'
stabilito  coincidente  con  il  quinquennio  antecedente  la data di
sottoscrizione  del contratto con la SOA, come stabilito dall'art. 22
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000. L'Autorita'
ha anche precisato nel comunicato n. 18 che per le imprese di recente
costituzione,  cioe'  che  esistono  da meno di cinque anni, la media
annua  dovra'  essere  calcolata  sugli  anni  di effettiva esistenza
dell'impresa  stessa  e  i  bilanci e la documentazione da presentare
saranno  quelli  relativi  agli  anni  di  effettiva operativita'. Va
inoltre  osservato  che l'art. 18, comma 2, lett. c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che le societa' tenute
alla  redazione del bilancio devono dimostrare un valore positivo del
capitale netto desunto dall'ultimo bilancio approvato.
  L'Autorita' in base alle considerazioni precedenti e' dell'avviso i
nuovi  soggetti  che  non sono tenuti all'obbligo della redazione del
bilancio,   e,  pertanto  non  sono  tenuti  al  soddisfacimento  del
requisito di cui all'art. 18, comma 2, lett. c), possono qualificarsi
avvalendosi  della  documentazione  attestante  i requisiti posseduti
dalle  imprese acquisite, mentre i neonati soggetti che, invece, sono
assoggettate  alla  dimostrazione  del  requisito di cui all'art. 18,
comma   2,   lett.  c),  possono  qualificarsi  solo  successivamente
all'approvazione  del  primo  bilancio,  avvalendosi,  eventualmente,
anche dei requisiti posseduti dalle imprese acquisite.
    J) Il quesito di cui alla lettera j) dei considerati in fatto (se
le   stazioni   appaltanti   devono   o   non  devono  rilasciare  le
certificazioni  di  esecuzione  dei  lavori relativi ad appalti per i
quali e' sopravvenuta una rescissione contrattuale ancorche' limitati
agli  importi  liquidati  e fatturati) va inquadrato nell'ambito piu'
generale  della validita', ai fini della qualificazione dell'impresa,
di  una  certificazione  dei  lavori  che  riporti  l'indicazione  di
vertenze giudicate in sede arbitrale o giudiziaria.
  In primo luogo va osservato che l'articolo 22, comma 7, del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 34/2000 indica che i certificati
dei   lavori   sono   redatti  in  conformita'  allo  schema  di  cui
all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti
che  i  lavori  sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; se
hanno  dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria ne viene
indicato  l'esito.  Il precedente comma del medesimo articolo prevede
che  i  lavori  da valutare ai fini della qualificazione dell'impresa
sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito.
  Alla  luce di tali indicazioni non vi e' dubbio che nell'ipotesi di
risoluzioni   contrattuali   in   danno   (grave  inadempimento  alle
obbligazioni  contrattuali  che abbiano compromesso la buona riuscita
delle  opere)  i  lavori  non  sono  stati eseguiti con buon esito e,
pertanto,  e'  da  escludersi che l'impresa possa utilizzarli ai fini
della propria qualificazione.
  Va  inoltre  tenuto  presente  che,  nell'ipotesi di rescissione in
danno  dovuta  al  mancato  adeguamento delle lavorazioni eseguite ai
contenuti  progettuali  dell'opera,  l'importo  liquidato  non  sara'
significativo  della regolarita' e del buon esito dei lavori eseguiti
ed  inoltre  la liquidazione dei lavori eseguiti non dimostra il loro
buon  esito  dato  che  in  seguito  alla delibera di risoluzione del
contratto,  il  responsabile  del  procedimento  redige  lo  stato di
consistenza  delle  opere  eseguite,  quantificandone l'importo, e in
sede  di  liquidazione  fmale determina, escutendo anche la cauzione,
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente.
  L'Autorita'  in  base alle considerazioni precedenti e' dell'avviso
che  per i lavori relativi ad appalti per i quali e' sopravvenuta una
rescissione  contrattuale non possono essere rilasciati i certificati
di  esecuzione  e  qualora  rilasciati non possono essere valutati ai
fini della qualificazione.
  Per  tutte  le  suesposte  considerazioni,  nei  sensi  indicati e'
l'avviso dell'Autorita' per la vigilanza per i lavori pubblici.
    Roma, 6 novembre 2002
                                                 Il presidente: Garri