MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2002 

Trasferimento  di  crediti a vari enti, di cui all'art. 13-bis, della
legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
(GU n.279 del 28-11-2002)

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visto   l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 giugno  1988,  n.  396,  in  base  al quale l'Ufficio liquidazioni
assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per
la gestione del patrimonio degli enti disciolti" (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in base al
quale  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ha  assunto  la denominazione di Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Visto  il  decreto-legge  18 agosto  1978,  n. 481, convertito, con
modificazioni,  in legge 21 ottobre 1978, n. 641, con il quale l'Ente
nazionale  lavoratori  rimpatriati  e  profughi (E.N.L.R.P.) e' stato
soppresso;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Considerato   che  l'operazione  che  ostacola  la  chiusura  della
gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata dal credito di
Euro 13.190,96  nei  confronti  del  sig.  Ferrara  Rodolfo  per rate
scadute di finanziamenti;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla   procedura  di  cui  all'art.  13-bis  della  citata  legge  n.
1404/1956,   trasferendo   il  credito  di  Euro 13.190,96  dall'Ente
nazionale  lavoratori  rimpatriati  e  profughi (E.N.L.R.P.) all'Ente
nazionale   per   l'addestramento   dei   lavoratori   del  commercio
(E.N.A.L.C.) in liquidazione;
                              Decreta:
  Il  credito  di cui alle premesse (Euro 13.190,96 nei confronti del
sig.   Ferrara   Rodolfo   per  rate  scadute  di  finanziamenti)  e'
trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404,   dall'Ente   nazionale   lavoratori   rimpatriati  e  profughi
(E.N.L.R.P.)  all'Ente  nazionale  per l'addestramento dei lavoratori
del  commercio  (E.N.A.L.C.)  in  liquidazione  il  quale versera' il
predetto importo al citato E.N.L.R.P.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2002
                                   L'ispettore generale capo: Amadori