COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002 

Legge  n.  19/1982  -  Aiuti  nazionali  di  adattamento a favore dei
produttori   di   barbabietole  da  zucchero  -  campagna  2001-2002.
(Deliberazione n. 81/2002).
(GU n.280 del 29-11-2002)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio del 19 giugno
2001,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore
dello  zucchero,  ed  in  particolare art. 46, comma 1, che autorizza
l'Italia   a   concedere   aiuti  di  adattamento  ai  produttori  di
barbabietole  da  zucchero  nelle regioni del sud, campagna 2001/2002
nella  misura  massima  di  Euro 5,43 per 100 chilogrammi di zucchero
bianco prodotto;
  Visto  il  decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella
legge  n.  19 del 29 gennaio 1982, concernente il finanziamento degli
aiuti  nazionali  previsti dalla normativa comunitaria per il settore
bieticolo-saccarifero  e,  in  particolare,  l'art.  3  che demanda a
questo  comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali  d'intesa  con  il  Ministro delle attivita' produttive, il
compito  di  stabilire  i  limiti  e le modalita' di erogazione degli
aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, relativo al
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura  e  pesca  e  alla riorganizzazione dell'amministrazione
centrale;
  Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la
soppressione  dell'AIMA,  azienda  di  Stato  per  gli interventi nel
mercato  agricolo,  e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura  (AGEA),  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 giugno 2000, n. 188 concernente
"disposizioni  correttive  e  integrative  del decreto legislativo 27
maggio  1999,  n.  165,  recante soppressione dell'AIMA e istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002),
che in tabella C prevede un finanziamento di Euro 25.162.000 a valere
sul  cap.  1555  del  Ministero  dell'economia e delle finanze per il
finanziamento degli aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero;
  Vista  la  proposta  avanzata con nota n. 261 del 2 agosto 2002 dal
Ministro  delle  politiche agricole e forestali, con la quale vengono
indicate  in Euro 12.245.300,89 le risorse finanziarie occorrenti per
corrispondere  gli  aiuti ai bieticoltori per la campagna 2001/2002 e
viene  proposto  di utilizzare l'ulteriore disponibilita' prevista in
finanziaria   anche  in  relazione  ai  minori  aiuti  erogati  nelle
precedenti   campagne  1994/1997,  ancorche'  autorizzati  a  livello
comunitario;
  Considerata  la  situazione  di  insufficiente  competitivita'  del
settore   bieticolo-saccarifero   e   l'orientamento  comunitario  di
limitare  il  mantenimento  del sostegno al settore per un periodo di
tempo determinato (campagna 2001/2002 - 2005/2006);
  Tenuto  conto  che  si  e'  ritenuto opportuno destinare le risorse
eccedenti   i  livelli  massimi  di  aiuto  ad  ulteriori  iniziative
finalizzate  allo sviluppo del settore agricolo ai sensi dell'art. 47
del citato regolamento CE;
  Udita   la   proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  sulla  quale  e'  stata  acquisita in seduta l'intesa del
Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1. Per la campagna 2001/2002 gli aiuti nazionali di adattamento, di
cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del consiglio, sono
concessi  nei  limiti massimi delle autorizzazioni comunitarie pari a
Euro 12.245.300,  a  valere  sullo  stanziamento  di  Euro 25.162.000
autorizzato,  in  tabella  C,  dalla  legge finanziaria (2002) per la
concessione di aiuti nazionali nel settore bieticolo-saccarifero.
  2.  Gli  aiuti  saranno  corrisposti  a  favore  dei  produttori di
barbabietola  con  riferimento  alla  produzione di zucchero ottenuta
nelle   unita'   di  trasformazione  situate  nei  sud  d'Italia,  in
rispondenza  alle  modalita'  ed  alle  condizioni  di corresponsione
previste  dalla  regolamentazione  comunitaria e alle indicazioni che
saranno  trasmesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali
all'AGEA, ente erogatore.
  3.  La  parte dello stanziamento sopra indicato eccedente l'importo
degli  aiuti  consentiti  per  la  campagna  2001/2002  potra' essere
destinata,  sulla  base  di  misure  attuative  che il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  emanera',  in  linea  con le norme
comunitarie e tenuto conto delle esigenze di sviluppo del settore, ai
bieticoltori   con   riferimento  alle  minori  somme  erogate  nelle
precedenti campagne 1994/1995 - 1995/1996 e 1996/1997.
    Roma, 29 settembre 2002

                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 6 novembre 2002

Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
  Economia e finanze, foglio n. 219