COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2002 

Legge   n.  431/1998,  art.  8  -  Modifica  delibera  n.  4/2002  su
aggiornamento    elenco    comuni   ad   alta   tensione   abitativa.
(Deliberazione n. 84/2002).
(GU n.280 del 29-11-2002)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "disciplina delle
locazioni  e  del  rilascio  degli immobili adibiti ad uso abitativo"
che,  all'art.  8,  prevede  l'applicazione di agevolazioni fiscali a
favore  dei  proprietari che stipulino contratti di locazione secondo
la   modalita'   "concertata"  nei  comuni  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge    30 dicembre    1988,   n.   551,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 21 febbraio 1989, n. 61, e che rimette a
questo  Comitato  l'aggiornamento  biennale  del  relativo  elenco su
proposta dell'allora Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa
con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia e avendo riguardo
alle  risultanze  dell'attivita'  dell'osservatorio  della condizione
abitativa;
  Vista  la  propria  delibera  14  febbraio  2002,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale  n.  199/2002),  che  stabilisce criteri e procedure per la
revisione   dell'elenco   dei  comuni  ad  alta  tensione  abitativa,
demandando  a  regioni  e province autonome l'individuazione di detti
comuni  entro  una  soglia  predeterminata  di  popolazione  e con il
vincolo  di  inserire  comunque  in  elenco  i  comuni  capoluogo  di
provincia,  e  che  rinvia  ad una successiva delibera l'approvazione
dell'elenco  complessivo  che  sara'  elaborato  dal  Ministero delle
infrastrutture sulla base degli elenchi di cui sopra;
  Vista  la  nota n. 707 del 10 settembre 2002, inviata dalla regione
Piemonte,   coordinatrice   delle  regioni  in  materia  di  edilizia
residenziale,   che   ha  segnalato  difficolta'  interpretative  del
deliberato,  chiedendo in particolare una riformulazione del testo in
questione  in  modo da offrire un'interpretazione univoca che risulti
coerente  con  l'intesa  raggiunta  il  14  febbraio  2002 in sede di
conferenza unificata;
  Vista  la  nota  n.  11464  del  18 settembre 2002, con la quale il
Ministero   delle   infrastrutture   ha  fatto  propria  la  suddetta
richiesta;
  Preso  atto  che,  in assenza di dati specifici sull'utilizzo dello
stanziamento  recato dalla legge n. 431/1998, i criteri dettati nella
richiamata  delibera  sono  intesi  ad  evitare  un  incremento della
popolazione  potenzialmente  interessata  dalle agevolazioni fiscali,
calcolata sulla base delle rilevazioni ISTAT 2000;
  Preso  atto  che  l'interpretazione sostenuta nelle note menzionate
soddisfa comunque alla suddetta esigenza;
  Ritenuto  di  aderire alle richieste di cui alle note medesime e di
far  decorrere  i  termini per la trasmissione degli elenchi da parte
delle  regioni  e province autonome dalla data di pubblicazione della
presente delibera, che mira a definire in modo inequivoco la "soglia"
di  popolazione  entro cui procedere all'individuazione dei comuni ad
alta tensione abitativa;
                              Delibera:
  1.  Il  punto  3,  della  delibera n. 4/2002, meglio specificata in
premessa, e' sostituito come segue:
    "Le regioni e le province autonome possono incrementare la soglia
di  "popolazione  interessata  specificata al punto 1 di un ulteriore
20% (percentuale questa riportata alla colonna C del citato allegato)
ed integrare l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui al
punto 2 sino alla concorrenza con il valore cosi' ottenuto, che viene
definito  "peso  totale  attribuibile  ed  e' indicato alla colonna D
dell'allegato medesimo.
  Le  regioni  e  le  province  autonome - solo nel caso che il "peso
totale   attribuibile  di  cui  alla  menzionata  colonna  D  risulti
inferiore  al  36%  della popolazione residente nel rispettivo ambito
territoriale,  sempre  calcolata con riferimento ai dati ISTAT 2000 -
possono  integrare ulteriormente l'elenco dei comuni ad alta tensione
abitativa sino alla concorrenza con tale valore percentuale".
  2.  Il  termine  previsto al punto 4, della citata delibera ai fini
della  trasmissione,  da  parte  delle  regioni  e province autonome,
dell'elenco  dei comuni ad alta tensione abitativa decorre dalla data
di pubblicazione della presente delibera.
    Roma, 29 settembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi

Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 2002

Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  6
  Economia e finanze, foglio n. 241