MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 23 ottobre 2002 

Ripartizione dei benefici alle emittenti televisive locali per l'anno
2002,  ai  sensi dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
(GU n.284 del 4-12-2002)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, concernente misure di
finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo,  ed  in
particolare l'art. 45, comma 3;
  Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  254 del 28 ottobre 1999, concernente:
"Regolamento  per la concessione alle emittenti televisive locali dei
benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 448";
  Vista  la  legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed
in particolare l'art. 27, comma 10;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato anno
2001, ed in particolare l'art. 145, comma 18;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in
particolare l'art. 52; comma 18;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 19 febbraio 2002, concernente il bando
di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21
settembre 1999, relativo all'anno 2002;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3  agosto  2001,  n.  317,  recante:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo";
  Considerato  che  ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto
ministeriale  21  settembre  1999,  n.  378,  l'ammontare annuo dello
stanziamento  previsto dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  cosi' come modificato dall'art. 145, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 52, comma 18, della legge
28  dicembre  1999,  n. 448, e' ripartito tra i vari bacini di utenza
televisiva  in  proporzione  al  fatturato  realizzato  nel  triennio
precedente  dalle  emittenti  operanti nel medesimo bacino televisivo
che  abbiano  chiesto  di beneficiare delle misure di sostegno e che,
nella  predetta  ripartizione,  si dovra' dare particolare rilievo ai
bacini  di  utenza  televisiva  ricompresi  nelle aree economicamente
depresse e con elevati indici di disoccupazione;
  Considerato,  altresi',  che ai sensi del medesimo art. 1, comma 3,
del  decreto ministeriale 21 settembre 1999, si considera operante in
un  determinato  bacino  televisivo  l'emittente  che  raggiunge  una
popolazione  non  inferiore al settanta per cento di quella residente
nel territorio della regione irradiata;
  Visto  che  l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, nella
deliberazione  30  ottobre  1998,  n.  68/98  approvativa  del  Piano
nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze  per la radiodiffusione
televisiva,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  263  del  10
novembre  1998, ha ritenuto di suddividere il territorio nazionale in
bacini  di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano;
  Ritenuto  di  individuare  i bacini di utenza televisiva ricompresi
nelle   aree   economicamente   depresse  e  con  elevati  indici  di
disoccupazione  nelle  regioni  italiane  dell'Obiettivo  1,  Molise,
Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria, Sicilia, Sardegna (regioni
dette  in  ritardo  di  sviluppo,  il  cui prodotto interno lordo per
abitante e' inferiore al 75% della media comunitaria);
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  31  gennaio  2002 ciascuna emittente puo' presentare la
domanda  per  il  bacino  televisivo  nel  quale  e'  ubicata la sede
operativa  principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali
la  medesima  emittente  raggiunga  una  popolazione non inferiore al
settanta  per  cento di quella residente nel territorio della regione
irradiata;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  1, comma 2, lettera h), del
citato   decreto  ministeriale  31  gennaio  2002  nel  caso  in  cui
l'emittente  operi  in  piu' bacini di utenza deve essere indicata la
quota  parte della media dei fatturati riferibili a ciascun bacino di
utenza;
  Considerato  che,  al  fine  di  ripartire  lo stanziamento di euro
56.114.519,16  previsto  per  l'anno 2002 tra i vari bacini di utenza
televisiva,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 21 settembre
1999,  n.  378,  occorre  tenere  conto  dei due fattori ivi previsti
consistenti  nel  fatturato  realizzato nel triennio precedente dalle
emittenti  operanti  nel  medesimo  bacino  che  abbiano  chiesto  di
beneficiare  delle  misure  di  sostegno  e nel particolare rilievo a
favore  dei  bacini  di  utenza  ricompresi nelle aree economicamente
depresse  e  con  elevati  indici  di  disoccupazione; che, pertanto,
l'attribuzione  percentuale  dello  stanziamento in ciascun bacino di
utenza televisivo risulta dalla combinazione dell'indice di fatturato
del bacino, parametrizzato in relazione diretta e dell'indice del PIL
pro  capite, parametrizzato in relazione inversa, secondo la seguente
formula:
  Indice  di  fatturato \times indice pro capite decrescente = Indice
combinato di attribuzione (IcA)

  Ripartizione percentuale per l'-iesimo bacino:

          ---->  Vedere formula a pag. 18 della G.U.  <----

  Viste le domande per l'ottenimento dei benefici previsti per l'anno
2002  a  favore  delle  emittenti  televisive  locali,  pervenute  al
Ministero  delle  comunicazioni  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del
decreto 31 gennaio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'ammontare  annuo dello stanziamento previsto per le emittenti
televisive  locali  dall'art.  45,  comma  3, della legge 23 dicembre
1998,  n.  448,  cosi' come modificato dall'art. 145, comma 18, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 52, comma 18, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, pari ad euro 56.114.519,16 per l'anno 2002,
e' ripartito tra i bacini di utenza televisiva come segue:

Regioni                           |Contributo regionale (euro)
Abruzzo ....                      |957.258,20
Basilicata ....                   |474.330,98
Bolzano ....                      |181.016,41
Calabria ....                     |2.434.230,89
Campania ....                     |5.219.371,90
Emilia-Romagna ....               |3.590.568,45
Friuli-Venezia Giulia ....        |1.112.562,51
Lazio ....                        |2.823.804,42
Liguria ....                      |1.941.967,30
Lombardia ....                    |7.844.499,31
Marche ....                       |771.799,68
Molise ....                       |734.427,19
Piemonte ....                     |3.332.809,84
Puglia ....                       |6.922.241,36
Sardegna ....                     |2.648.348,75
Sicilia ....                      |6.618.086,79
Toscana ....                      |2.815.546,18
Trento ....                       |403.759,89
Umbria ....                       |905.932,25
Valle d'Aosta ....                |93.702,70
Veneto ....                       |4.288.254,17
Totale . . .                      |56.114.519,16

  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

    Roma, 23 ottobre 2002
                                                Il Ministro: Gasparri

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 226