MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2002 

Sospensione  della  ricezione delle domande di finanziamento a valere
sugli  articoli 5, 6, 7, 8, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000,
n. 593, nonche' sospensione delle attivita' istruttorie delle domande
di  finanziamento pervenute ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 del
decreto  ministeriale  8 agosto  2000, n. 593, e articoli 4, 5, 6, 11
del  decreto  ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, ad esclusione delle
domande  comprendenti costi per attivita' da svolgersi, per almeno il
75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.
(GU n.296 del 18-12-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro,  del  Ministero  dell'istruzione, universita' e ricerca
(d'ora in poi MIUR);
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 recante:
"Nuove  modalita'  procedurali  per la concessione delle agevolazioni
previste  degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata";
  Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della ricerca, scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
  Visto  il  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante:
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123, recante:
"Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
alle  imprese,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 3, del predetto decreto
ministeriale  n.  593 dell'8 agosto 2000 che prevede come il MIUR, in
caso  di esaurimento in corso d'anno delle disponibilita' finanziarie
del  Fondo  per le agevolazioni alla ricerca (di seguito FAR), di cui
allo  stesso  art.  4, comma 1, ne dia tempestiva comunicazione nella
Gazzetta  Ufficiale,  adottando i conseguenti provvedimenti in ordine
alle  domande  non  soddisfatte  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del
richiamato decreto legislativo n. 123/1998;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002),
che   ha  assegnato  al  FAR,  per  il  triennio  2002-2004,  risorse
complessivamente  pari a 312,457 milioni di euro destinate all'intero
territorio nazionale;
  Vista  la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla
ricerca  emanata  in data 13 novembre 2002, prot. n. 2877/GP dal Vice
Ministro  ai  sensi  dell'art.  6 del predetto decreto legislativo n.
297/1999;
  Vista  il  decreto  direttoriale  del  13 novembre  2002,  prot. n.
1620/Ric.,  di ripartizione del Fondo agevolazioni ricerca per l'anno
2002;
  Considerato  il  numero  delle  domande  presentate  ai sensi degli
articoli  5,  6,  7,  8, 9 del citato decreto ministeriale n. 593 del
8 agosto  2000,  nonche'  ai  sensi  degli  articoli  4, 5, 6, il del
decreto  ministeriale  n.  954  dell'8 agosto  1997, che risultano in
corso di istruttoria;
  Considerato   che   la   copertura   degli  interventi  nelle  aree
dell'obiettivo  1  del  territorio nazionale risulta assicurata dalle
risorse  messe all'uopo a disposizione dal CIPE nonche' dalle risorse
rinvenienti dai Fondi strutturale FSE e FESR della Unione europea;
  Ritenuta  l'opportunita', al fine di garantire il migliore utilizzo
delle  risorse  disponibili,  di sospendere la ricezione di ulteriori
domande di finanziamento a valere sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9
del  richiamato  decreto  ministeriale  n. 593 dell'8 agosto 2000, ad
esclusione  di  quelle comprendenti costi per attivita' da svolgersi,
per  almeno  il  75%  del  totale,  nelle  aree  dell'obiettivo 1 del
territorio nazionale;
  Ritenuta,  la  necessita',  a  fini ricognitivi, di sospendere, con
riferimento sia alle domande pervenute a valere sui predetti articoli
5,  6,  7,  8,  9  del  richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8
agosto  2000,  sia  con  riferimento  alle domande pervenute a valere
sugli   articoli  4,  5,  6,  11  del  decreto  ministeriale  n.  954
dell'8 agosto  1997,  lo  svolgimento delle attivita' istruttorie, ad
esclusione   delle   domande  comprendenti  costi  per  attivita'  da
svolgersi,  per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1
del territorio nazionale;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  In  applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale
n.  593  dell'8 agosto  2000,  a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  e'
sospesa   la   ricezione   di  nuove  domande  di  finanziamento,  da
presentarsi  al  MIUR  ai  sensi  degli  articoli  5,  6, 7, 8, 9 del
predetto   decreto   ministeriale,   ad   esclusione   delle  domande
comprendenti  costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del
totale, nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto e', altresi',
sospeso,  con  riferimento  sia  alle  domade  pervenute a valere sui
predetti  articoli  5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto ministeriale
n. 593 dell'8 agosto 2000, sia con riferimento alle domande pervenute
a  valere  sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto ministeriale n. 954
dell'8 agosto  1997,  lo  svolgimento delle attivita' istruttorie, ad
esclusione   delle   domande  comprendenti  costi  per  attivita'  da
svolgersi,  per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1
del territorio nazionale.
  3.   Con   specifico   decreto   direttoriale   si   dara'  formale
comunicazione della conclusione del periodo di sospensione.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'addona